CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4058 |
Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce per le lavoratrici la presunzione di incompatibilità tra maternità e attività professionale.
All'articolo 16, infatti, si prevede che sia vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.
Tale disposizione, valida per le lavoratrici dipendenti, non si applica alle professioniste; in particolare le avvocate sperimentano le difficoltà derivanti dall'assenza di una norma di tutela relativa alla gravidanza e alla maternità nel momento in cui devono comparire in udienza e non possono far valere lo stato di gravidanza o la maternità quale impedimento legittimo per chiedere un rinvio.
Attualmente il codice di procedura penale non prevede che per il difensore sia causa di legittimo impedimento a comparire all'udienza lo stato di gravidanza, nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto, e la maternità nei tre mesi successivi alla data del parto. Tutto ciò si traduce in una palese limitazione professionale per le avvocate (che costituiscono una larga parte degli iscritti all'ordine forense), durante il periodo della maternità, nonché talvolta in una vera e propria lesione del diritto di difesa.
Negli ultimi anni la questione è stata affrontata, con l'approvazione di protocolli
1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Costituisce altresì legittimo impedimento dell'avvocata il periodo di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi al parto. Lo stato di gravidanza deve essere documentato mediante certificazione del medico curante da depositare entro tre giorni dalla richiesta in udienza tramite persona allo scopo delegata o inviata in cancelleria tramite PEC. In tale caso il giudice, su richiesta del difensore, rinvia il processo ad altra udienza, tenendo conto della scadenza naturale dell'impedimento del difensore e comunque non oltre trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'impedimento medesimo.
5-ter. Per il periodo di impedimento di cui al comma 5-bis restano sospesi il corso della prescrizione in deroga all'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale e i termini di custodia cautelare di cui all'articolo 303 del presente codice.
5-quater. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, ai sensi dell'articolo 304 deve informare l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento e l'impedimento sarà legittimo solo in caso di consenso dell'imputato stesso.
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non si applicano se l'imputato è assistito da due difensori e il difensore non impedito sia iscritto all'Albo degli avvocati nella circoscrizione del tribunale ove pende il giudizio o qualora l'imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito».