XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4368-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(ORLANDO)

di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015
(v. stampato Senato n. 2067)

E

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI, MARZANO, BAZOLI, CAMPANA, TARTAGLIONE

approvata dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2015
(v. stampato Senato n. 1844)
 

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MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI

approvata dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015
(v. stampato Senato n. 2032)

d'iniziativa dei senatori
SCILIPOTI ISGRÒ; TORRISI; MANCONI, TRONTI, TORRISI; COMPAGNA; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; MARINELLO, MAZZONI, PAGANO, ALICATA, GUALDANI, SCOMA, RUVOLO; COMPAGNA; CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO, EVA LONGO, DE SIANO, D'ANNA, MILO, RAZZI, COMPAGNA, AMORUSO, GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, AIELLO, GIUSEPPE ESPOSITO, CHIAVAROLI; CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, EVA LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, ALICATA, FAZZONE, MUSSOLINI; CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, EVA LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA, MUSSOLINI; BARANI; CASSON, LUMIA, CHITI, STEFANO ESPOSITO, BROGLIA, FILIPPI, SPILABOTTE, SOLLO, CIRINNÀ, DIRINDIN, LO GIUDICE, FEDELI, RITA GHEDINI, TOCCI, LO MORO, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, FAVERO, ORELLANA, FUCKSIA, MASTRANGELI, URAS; DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS; LO GIUDICE, CAPACCHIONE, GIACOBBE, MANCONI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, SOLLO; CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, CHITI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GOTOR, ALBANO, RICCHIUTI, CUCCA, DIRINDIN, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, MINEO, DI GIORGI, AMATI, SOLLO, PAGLIARI, VALENTINI, DE PIN, DEL BARBA, MANASSERO, SCALIA, CANTINI, SANGALLI, FUCKSIA; LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, ALBANO; LO GIUDICE, MANCONI, BENCINI, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, RITA GHEDINI, GUERRA, IDEM, MARGIOTTA, MASTRANGELI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SPILABOTTE; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO; GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO; GINETTI, ZANONI, PUPPATO, CHITI, MATTESINI, ALBANO, LO GIUDICE, PEZZOPANE, BERTUZZI, CIRINNÀ, CUCCA, LUCHERINI; CAMPANELLA, MINEO, BOCCHINO, DE PIN, RICCHIUTI, BENCINI, GAMBARO, PUPPATO, PALERMO; RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI; BARANI; MUSSINI, BENCINI, SIMEONI, VACCIANO, MASTRANGELI; D'ASCOLA, GENTILE, AIELLO, DI GIACOMO, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, TORRISI, COMPAGNA, LUCIANO ROSSI; CAPPELLETTI; GINETTI; BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO, CONTE
 

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(v. stampati Senato nn. 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 marzo 2017

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 marzo 2017

(Relatrice per la maggioranza: FERRANTI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul progetto di legge n. 4368.
La Commissione permanente II (Giustizia), il 17 maggio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul progetto di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del progetto di legge si rinvia allo stampato n. 4368.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminata la proposta di legge C. 4368 e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

          il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, presenta un contenuto omogeneo, in quanto prevede una, sia pur variegata, serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia; ad alcune delle deleghe primarie sono associate ulteriori deleghe per l'adozione di decreti legislativi recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

      sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

          per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, il progetto di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che «Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega» (punto 2, lettera d));

          con riferimento alla formulazione delle disposizioni di delega contenute ai commi 16, lettere a) e b) (regime di procedibilità per alcuni reati), 18 (casellario giudiziale), 84, lettere a), b), c) ed e) (intercettazioni) e 84, lettere da f) ad l) (impugnazioni penali), esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega e lasciano intravedere con sufficiente chiarezza l'esito normativo atteso;

          alcune disposizioni qualificate come princìpi e criteri direttivi di delega risultano peraltro di fatto costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra in particolare, alla lettera d) del comma 84 nonché nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui al comma 85 e nell'ambito delle delega in materia di spese di giustizia (lettere a), c) e d) del comma 91);

          il principio e criterio direttivo della riserva di codice nella materia penale, contenuto alla lettera q) del comma 85, è associato ad

 

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una espressione («attuazione, sia pure tendenziale»), che ne affievolisce la pregnanza;

          quanto invece al principio e criterio direttivo contenuto alla lettera b) del comma 18 – che demanda la fissazione della normativa di riferimento relativa all'accesso ai servizi del casellario centrale da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate – esso reca una formulazione di cui andrebbe valutata sia la congruità (essendo le convenzioni riferite alle sole amministrazioni e non anche ai gestori dei servizi), sia la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;

          in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, i commi 17, 19 e 83, recano un'identica previsione volta a prevedere che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla “tecnica dello scorrimento”», nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

          in particolare, al comma 83, il ricorso alla tecnica dello scorrimento è previsto in presenza di un termine particolarmente breve per l'esercizio della delega, fissato in tre mesi. Di tale termine andrebbe valutata la congruità in relazione alla procedura dettata, che stabilisce un termine di 45 giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari (la metà del termine complessivo per l'esercizio della delega) ed ulteriori dieci giorni per l'espressione di un secondo parere parlamentare qualora il Governo «non intenda conformarsi ai pareri parlamentari». Al termine particolarmente breve per l'esercizio della delega principale si accompagna, peraltro, la previsione del termine di un anno per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi;

          infine, sul piano della formulazione del testo, il provvedimento ai commi 17, 19 e 83 prevede che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, mentre al comma 93, nel ripetere tale previsione, aggiunge che la relazione tecnica debba dare conto della neutralità finanziaria ovvero dei maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

 

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      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          al comma 18, lettera b) – che demanda la fissazione della normativa di riferimento relativa all'accesso ai servizi del casellario centrale ad apposite convenzioni – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, assicurando la predeterminazione nell'ambito dell'emanando decreto legislativo di adeguati criteri volti a delimitare l'ambito di discrezionalità delle convenzioni;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto detto in premessa, ai commi 17, 19 e 83, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla «tecnica dello scorrimento»;

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          si dovrebbero meglio precisare i principi e criteri direttivi contenuti ai commi 84, lettera d), 85, 91, lettere a), c) e d), che tendono a sovrapporsi e ad integrare gli oggetti della delega o sono formulati in termini non del tutto sufficientemente definiti;

          per quanto detto in premessa, al comma 83, si valuti la congruità del termine previsto per l'esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista dal medesimo comma per la sua adozione,

          valuti la Commissione l'opportunità di coordinare le disposizioni di carattere finanziario di cui ai commi 17, 19 e 83, procedendo al loro accorpamento in un'unica disposizione;

      Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          in presenza di un progetto di legge di un solo articolo, composto di 95 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, «al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa».

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminata la proposta di legge C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;

          valutati i commi da 77 a 81 dell'articolo unico che ampliano i casi in cui è possibile la partecipazione a distanza al dibattimento da parte degli imputati;

          considerato che con riferimento a tali disposizioni assumono rilievo gli articoli 24 e 111 della Costituzione relativamente al diritto di difesa e al diritto al contraddittorio;

          richiamata la sentenza n. 342 del 22 luglio 1999 nonché l'ordinanza n. 483 del 26 novembre 2002, con la quale la Corte costituzionale ha rilevato che l'intera disciplina sulla partecipazione al dibattimento a distanza assicura il «livello minimo di garanzie» necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, mettendolo comunque a confronto con le esigenze della tutela della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi;

          considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale» riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il progetto di legge C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente provvedimento, se da

 

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un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario;

              la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili;

              le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;

              con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera a) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;

 

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          udita la relazione della deputata Carocci nella seduta del 16 maggio 2017;

          udito il dibattito nelle sedute del 16 e 17 maggio 2017, cui integralmente si rinvia;

          considerato che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato;

          osservato che il panorama normativo e applicativo italiano non manca di un'ampia strumentazione rivolta alla rieducazione dei condannati adulti, mediante esperienze di formazione, lavoro, affettività e socialità e che in tali esperienze sono coinvolti docenti ed educatori;

          ritenuto che gli interventi di rieducazione verso i minori condannati sono tanto più necessari e potenzialmente proficui, anche laddove si basino su programmi didattici, culturali, di lettura e di fruizione del patrimonio italiano e che il testo della legge delega è diretto in tal senso;

          preso atto che la medesima legge delega non trascura le difficoltà, spesso molto marcate, delle iniziative rieducative verso i minori coinvolti nel circuito mafioso, rispetto ai quali devono essere oggetto di interesse ed attenzione le strategie dell'ufficio per la giustizia minorile del Ministero e anche le soluzioni giudiziarie di decadenza o limitazione della potestà di genitori degli appartenenti alla criminalità organizzata,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;

          considerato, nell'ambito della modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'intervento recato dal comma 73 che, intervenendo sull'articolo 129 concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, risolve le incongruenze determinatesi all'interno di quella disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare

 

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emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

          apprezzato che, in conseguenza di tale intervento emendativo, quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione e non limitarsi, come nel testo attuale, a fare riferimento alle norme che si assumono violate, con ciò consentendo alle pubblica amministrazioni interessate di esercitare con maggiore consapevolezza ed incisività le proprie prerogative;

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» (C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato),

          preso atto delle disposizioni di delega recate ai commi da 82 a 91, in tema di disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;

          valutata favorevolmente la previsione di una nuova disciplina per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, nel cui ambito saranno adottati, da un lato, provvedimenti di rango secondario volti a definire, da un lato, le tipologie di prestazioni funzionali alle intercettazioni, le tariffe e gli obblighi dei fornitori delle suddette prestazioni anche per la conservazione e gestione dei dati e, dall'altro lato, norme primarie per facilitare il pagamento delle prestazioni rese,

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PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato per le parti di competenza, il progetto di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

          rilevato che, nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, l'articolo comma 16, lettera d), reca, tra i principi e i criteri direttivi, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), la previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi;

          evidenziato che la previsione della possibilità di ingresso nelle REMS anche dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche suscita perplessità, tenuto conto del contenuto della legge n. 81 del 2014, che ha sancito chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

          ricordato che il anche Consiglio superiore della magistratura, in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali;

          osservato, pertanto, che l'internamento nelle REMS ha assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle predette strutture, da irrogare solo quale extrema ratio;

          considerato come l'impatto riformatore delle disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2014 ponga queste ultime come principi guida per i successivi interventi normativi sul tema,

 

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PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 16, lettera d), alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, che il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, deve essere considerato quale extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti dalla predetta legge, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per i soggetti in questione.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il progetto di legge C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;

          rilevato che non si rilevano profili di incompatibilità del testo unificato con la normativa dell'Unione europea;

          preso atto anche della recente dichiarazione resa dal Gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione, che accoglie con favore le misure adottate dall'Italia al fine di risolvere il problema della prescrizione nei casi di corruzione internazionale, sottolineando che il nostro Paese «deve ora assicurarsi che il disegno di legge sia rapidamente approvato dalla Camera dei deputati, ultima fase del processo parlamentare prima dell'adozione definitiva del provvedimento»;

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PARERE FAVOREVOLE