XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 56-B



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
l'11 gennaio 2017 (v. stampato Senato n. 2643)

MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 maggio 2017

d'iniziativa dei deputati
ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 maggio 2017
 

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TESTO
approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

    
TESTO
modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica

Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale).

Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale).

      1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente:

      Identico.

          «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di elezione del Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano).

      Soppresso

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 47, terzo comma, il primo periodo è soppresso;

          b) all'articolo 48, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e a tal fine prevede l'elezione a suffragio universale e diretto con sistema su base proporzionale».

 

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali).

Art. 2.
(Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali).

      1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «27,».

      Identico.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano).

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano).

      1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma:

              1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;

              2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;

          b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di elezione dei Consigli comunali della provincia autonoma di Bolzano).

      Soppresso

 

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      1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, nella provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali sono eletti con sistema su base proporzionale.».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

      1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      Identico.

          «Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

          Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

      1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

 

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          a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

          «I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          «Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;

          d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

          e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

 

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          f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

      1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

          b) al settimo comma:

              1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

              2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

              3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).

Art. 7.
(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).
 

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      1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

      Identico.

Art. 10.
(Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche).

Art. 8.
(Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche).

      1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico:

          «Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

          «Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

      1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;

          b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

 

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Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

      1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

      2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 11 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

      2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

      Identico.