XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4464



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2051)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)

e dal ministro della difesa
(PINOTTI)

di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 maggio 2017
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui

 

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alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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