XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4386



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENORELLO

Disposizioni concernenti la riammissione in servizio dei pubblici dipendenti sospesi dal servizio o collocati in quiescenza a seguito di provvedimento di sospensione successivamente revocato dall'amministrazione

Presentata il 23 marzo 2017


      Onorevoli Colleghi! — L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che «Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione (...)».
      La ratio della normativa è stata individuata nella necessità di indennizzare almeno in parte il grave pregiudizio morale subìto dagli interessati, costituito, oltre che dalla sospensione dal servizio con le gravi conseguenze giuridiche ed economiche, anche dall'essere stati superati, senza alcuna colpa, da colleghi che erano a loro posposti

 

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nel ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
      Dalla sua entrata in vigore, la legge ha tutelato pubblici dipendenti riammessi nell'Ordine di appartenenza all'esito di un procedimento penale conclusosi in maniera favorevole.
      La presente proposta di legge tende a eliminare quella che, nel tempo, si è rivelata e a tutt'oggi rimane una grave e ingiustificata discriminazione in danno dei pubblici dipendenti che hanno subìto una sospensione dal servizio (in seguito all'avvio di un procedimento amministrativo per altra causa – disciplinare, medico-legale o quant'altro – svoltosi all'interno dell'amministrazione di appartenenza e conclusosi con la revoca del provvedimento di sospensione) senza che vi sia stato avviato alcun procedimento penale.
      È evidente come il semplice confronto tra i due tipi di sospensione – quella disposta in un procedimento amministrativo interno e quella disposta in seguito a un procedimento penale – determini una grave ingiustizia, rilevante anche con riferimento alle norme di cui agli articoli 3, 77 e 97 della Costituzione: si discrimina il pubblico dipendente che abbia subìto la sospensione dal servizio in seguito a un procedimento amministrativo – disciplinare, medico-legale o quant'altro – interno all'amministrazione di appartenenza, con conseguenze gravissime sul piano materiale, morale, giuridico ed economico, perché la legge (contrariamente a quanto è giustamente previsto per la sospensione in seguito a procedimento penale seguita da assoluzione) non riconosce il suo diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, unitamente al rientro in servizio (a sua richiesta) per un periodo temporale pari a quello della sospensione ingiustamente subita anche oltre i limiti di età previsti dalla legge.
      La presente proposta di legge tende a eliminare tale ingiusta e illogica discriminazione, rinvenendone il fondamento nella funzione ripristinatoria della normativa in esame. In tal modo la proposta di legge costituisce un vero diritto alla rimozione di ogni effetto negativo e discriminatorio di un'ingiusta sospensione comunque subita, all'interno dell'amministrazione di appartenenza, dal pubblico dipendente, senza alcuna rilevanza penale. Si prevede per il pubblico dipendente il conferimento di funzioni di pari livello rispetto a quelle svolte in precedenza e si appresta un'adeguata tutela per tutti quei soggetti che abbiano subìto un'ingiusta sospensione o siano stati indotti ad abbandonare il pubblico impiego. Così facendo, la proposta di legge completa una tutela che, se confinata alla sola ricostruzione della carriera quale progressione delle qualifiche di ruolo e riconoscimento degli altri diritti del pubblico dipendente che abbia subìto la sospensione dal servizio per un procedimento penale seguito da assoluzione, discriminerebbe ancora, come avviene oggi, pubblici dipendenti che abbiano subìto la sospensione in seguito a un provvedimento interno senza alcun risvolto penale. La posizione di costoro non sarà più sminuita e privata dei riconoscimenti derivanti dall'ottenimento di specifici incarichi e funzioni di livello corrispondenti alla qualifica che avrebbero ottenuto con la permanenza in servizio. Si pone a raffronto il concetto di carriera in senso tecnico e di carriera in senso funzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano anche al pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, in relazione a un procedimento disciplinare, medico-legale di dispensa per inabilità fisica o per altra causa, emesso all'interno dell'amministrazione di appartenenza e successivamente revocato dalla stessa amministrazione per formale o sostanziale riconoscimento del vizio o errore.

Art. 2.

      1. Il pubblico dipendente che abbia subìto un provvedimento di sospensione dal servizio successivamente revocato, anche quando la revoca del provvedimento di sospensione sia intervenuta dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla medesima data di entrata in vigore, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non svolto per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga a eventuali divieti di riassunzione comunque previsti dall'ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico, anche ai fini pensionistici, a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.

 

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Art. 3.

      1. Il pubblico dipendente che abbia chiesto di rientrare in servizio, in applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, può ricorrere al tribunale ordinario quale giudice del lavoro contro la decisione dell'amministrazione di appartenenza che abbia respinto la sua richiesta.