CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4386 |
Onorevoli Colleghi! — L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che «Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione (...)».
La ratio della normativa è stata individuata nella necessità di indennizzare almeno in parte il grave pregiudizio morale subìto dagli interessati, costituito, oltre che dalla sospensione dal servizio con le gravi conseguenze giuridiche ed economiche, anche dall'essere stati superati, senza alcuna colpa, da colleghi che erano a loro posposti
1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano anche al pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, in relazione a un procedimento disciplinare, medico-legale di dispensa per inabilità fisica o per altra causa, emesso all'interno dell'amministrazione di appartenenza e successivamente revocato dalla stessa amministrazione per formale o sostanziale riconoscimento del vizio o errore.
1. Il pubblico dipendente che abbia subìto un provvedimento di sospensione dal servizio successivamente revocato, anche quando la revoca del provvedimento di sospensione sia intervenuta dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla medesima data di entrata in vigore, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non svolto per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga a eventuali divieti di riassunzione comunque previsti dall'ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico, anche ai fini pensionistici, a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.
1. Il pubblico dipendente che abbia chiesto di rientrare in servizio, in applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, può ricorrere al tribunale ordinario quale giudice del lavoro contro la decisione dell'amministrazione di appartenenza che abbia respinto la sua richiesta.