CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4246 |
Onorevoli Colleghi! — Vi sono categorie di lavoratori, quali i piloti e gli assistenti di volo, ai quali, per motivi di servizio, viene richiesto di viaggiare da e verso Paesi tra loro incompatibili (come ad esempio Israele e Arabia Saudita che non permettono l'entrata nel Paese con lo stesso passaporto), ma che, proprio per gli stessi turni a cui sono sottoposti, non riescono a recarsi presso la questura di residenza per «commutare» il passaporto prendendo quello depositato. Molti Paesi, inoltre, richiedono un visto di ingresso da apporre sul passaporto, procedura che spesso richiede molte settimane, limitando quindi l'effettiva capacità di espatrio dei soggetti i quali, in tale periodo, rimangono privi dei loro passaporti depositati per il rilascio degli stessi visti. I piloti e gli assistenti di volo, impegnati in attività non programmate quali, ad esempio, servizi di aerotaxi o di evacuazione di emergenza, non hanno possibilità di conoscere in anticipo le destinazioni presso cui faranno scalo nello stesso turno di servizio. La turnazione dell'attività lavorativa, spesso programmata per alcune settimane, rende impossibile una pianificazione dei visti di ingresso presenti sul passaporto o della compatibilità con il Paese di scalo del passaporto detenuto al momento della partenza.
Con il decreto del Ministro degli affari esteri n. 303/33 del 28 giugno 2010, il quale integra la legge n. 1185 del 1967, sono stati disciplinati i casi speciali già previsti dalla stessa legge ma è stato posto, tuttavia, il limite del rilascio solo di un secondo passaporto. L'allora Ministero degli affari esteri aveva disciplinato le modalità di rilascio di un secondo passaporto ai cittadini italiani che ne facevano richiesta al fine di consentire agli stessi, già titolari di un passaporto in corso di validità, l'ingresso o la permanenza in determinati Stati, come quelli menzionati.
1. Dopo l'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis. – 1. Possono essere rilasciati al personale navigante più passaporti speciali, anche in numero superiore a due, per comprovate esigenze lavorative. L'esigenza addotta per la domanda dei passaporti speciali non deve in ogni caso essere imputabile a comportamenti omissivi o negligenti del richiedente. Il rilascio dei passaporti speciali è subordinato alle normali autorizzazioni e ai controlli istruttori previsti dalla normativa vigente.
2. Per il rilascio dei passaporti speciali al personale navigante, ai sensi del comma 1, l'ufficio emittente adotta un provvedimento motivato con il quale è concesso il possesso contemporaneo dei passaporti rilasciati, anche in numero superiore a due, indicando nel provvedimento stesso l'obbligo, da parte del richiedente, di comunicare eventuali cambi di compagnia aerea o di mansioni.
3. L'ufficio emittente i passaporti speciali, previa verifica della fondatezza delle motivazioni addotte dal richiedente e dalla compagnia aerea presso la quale risulta impiegato, non può limitare né la validità territoriale né quella temporale del passaporto, che può essere limitata solo in caso di incarichi a tempo determinato da parte del richiedente.
4. I passaporti speciali rilasciati ai sensi del comma 1 del presente articolo sono ritirati, a cura della autorità indicate all'articolo 5, a seguito di licenziamento, tranne nel caso in cui il lavoratore venga assunto entro novanta giorni da un'altra compagnia aerea, o in caso di dimissioni o pensionamento del titolare.
5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare ulteriori disposizioni per il rilascio dei passaporti speciali di cui al presente articolo».