CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4299 |
Onorevoli Colleghi! — Il quadro normativo delle disposizioni che consentono l'allontanamento di un minore dalla propria famiglia d'origine sono contenute nel codice civile e nella legge n. 184 del 1983 sulle adozioni. La legge n. 149 del 2001 ha modificato non solo la normativa speciale sulle adozioni ma anche alcune disposizioni del codice civile.
L'articolo 403 del codice civile introduce un principio generale, con cui si riconosce l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata come una pubblica attività, nell'interesse della «sanità fisica e morale della stirpe».
Oggi, fonte del principio da cui deriva il generale dovere della pubblica autorità e dello stesso legislatore ordinario di provvedere agli interessi dei minori abbandonati è la stessa Carta costituzionale (articoli 30 e 31).
Nel sistema vigente, il tribunale per i minorenni ha una competenza di carattere generale, che si estende a ogni tipo di situazione tale da esigere il collocamento coattivo del minore in un luogo diverso da quello in cui si trova, mentre l'articolo 403 del codice civile, prevedendo l'intervento di un'altra autorità, ha funzione residuale. In altri termini, la norma dovrebbe assicurare l'adeguata protezione dei minori anche laddove non sia possibile un intervento dell'autorità giudiziaria.
Ai sensi della vigente disposizione, vi sarebbero tre fattispecie in cui ricorre l'applicabilità dell'articolo 403: quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato, quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi o, ancora, quando sia allevato da
Ciò che si teme è che un provvedimento, preso nell'immediatezza del pericolo, possa essere, in realtà, non adeguato alle necessità del minore da tutelare e l'indicazione generica della pubblica autorità rischia di vedere coinvolti enti e personale non sempre adeguatamente specializzati nella trattazione del caso concreto. Pertanto appare opportuno, se non necessario, che del provvedimento adottato dalla pubblica autorità sia data notizia al procuratore presso il tribunale dei minorenni entro ventiquattro ore dallo stesso, affinché verifichi la fondatezza delle ragioni dell'intervento e promuova l'adozione di opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del codice civile e degli articoli 9 e 10 della legge n. 184 del 1983. Si intende, inoltre, finalmente codificare, anche per l'allontanamento ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la buona prassi di collocare i minori, laddove ciò sia possibile, presso i parenti entro il quarto grado piuttosto che presso estranei o istituti, al fine di evitare che gli stessi possano subire ulteriori traumi.
1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 403. – (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori). Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale e, comunque, per le condizioni in cui è allevato, si trovi esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, preferibilmente a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento preso ai sensi del primo comma al procuratore presso il tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184».