XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4379



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COCCIA, DAMIANO, GHIZZONI

Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, e altre disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento

Presentata il 22 marzo 2017


      Onorevoli Colleghi! — I disturbi specifici di apprendimento (DSA), più comunemente noti sotto il termine di dislessia, sono disturbi con una base neurobiologica che riguarda la decodifica del linguaggio scritto, la capacità di lettura e la capacità di calcolo. Mediamente si stima che una percentuale fra il 3 e il 5 per cento delle persone adulte presenti un DSA: si tratta di un fenomeno socialmente molto rilevante. In Italia, su una popolazione di 60 milioni, le persone con DSA sono più di 2 milioni, circa il 2,5 per cento. Ogni anno, in Italia, 300.000 giovani concludono il percorso scolastico: considerando anche qui una percentuale di 4 per cento di DSA, ogni anno 12.000 persone con DSA cercano di inserirsi nel mondo del lavoro.
      Molte persone con DSA non sono consapevoli della natura delle proprie difficoltà o tendono a nascondere comunque la propria condizione, temendo conseguenze negative derivanti da ignoranza e pregiudizi. L'obiettivo di questa proposta di legge è consentire un migliore inserimento sociale, la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità delle persone con DSA e il loro inserimento nel contesto lavorativo. In tal senso, è opportuno sottolineare come le persone con DSA hanno un funzionamento cognitivo non convenzionale per cui spesso risultano essere intuitive, innovative, creative, in generale abili ad adottare punti di vista non convenzionali e con ottime capacità interpersonali. Vi è, dunque, un errore di percezione e conoscenza che porta a far coincidere i DSA semplicemente con la dislessia, ovvero con la difficoltà di comprensione nella lettura derivante dalla problematicità di associare i grafemi ai fonemi,

 

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ma essa non è che uno dei disturbi che possono essere diagnosticati a riguardo.
      Ogni dislessico è dunque anche profondamente diverso dall'altro e richiede un approccio diversificato. Un errore è quello di ritenere i DSA un problema prevalentemente scolastico; in tal senso, la legge sulla dislessia, la legge n. 170 del 2010 offre una rappresentazione concreta poiché affronta la questione solo rispetto al mondo della scuola. In realtà i DSA creano le problematiche maggiori nel mondo del lavoro, un ambiente meno «protetto» e inclusivo rispetto a quello scolastico e con standard più alti nelle mansioni richieste al personale. Il contesto odierno è poi caratterizzato da lavori molto più concettuali rispetto al passato, spesso caratterizzati dall'utilizzo della parola scritta e dall'elaborazione testuale. Il problema, prima ancora di riguardare la carenza normativa, riguarda l'approccio sociale e culturale, che porta i DSA ad essere persone «invisibili» e non comprese.
      In Italia vi è un'assenza diffusa di cultura sul tema, assenza di conoscenze su dislessia e DSA nella società, anche nei contesti in cui sarebbe presumibile una competenza, e di conseguenza la presenza di pregiudizi. Da ciò emerge la necessità di intervenire con l'obiettivo di creare le condizioni per una modifica delle prassi e del clima culturale nei luoghi di lavoro nei confronti delle persone con DSA.
      Da queste considerazioni si deve partire per predisporre norme che consentano l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, a partire dalle attività di selezione, evitando qualsiasi forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e colloqui che permettano di valorizzare le competenze a prescindere dalle aree di debolezza, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali. In tal senso, a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, della legge n. 170 del 2010. Tali prove devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.
      Inoltre, le imprese, per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA devono avere la possibilità di attribuire al responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro la predisposizione di progetti personalizzati per facilitare lo sviluppo delle potenzialità in azienda di tali dipendenti. In questo senso, le regioni dovranno provvedere alla definizione delle strutture e degli specialisti pubblici o privati accreditati per le valutazioni diagnostiche e le certificazioni delle persone con disturbi specifici di apprendimento. È necessario dare alle aziende gli strumenti per valutare le reali capacità di un candidato in un ambiente adatto all'interno dell'azienda e contestualmente sviluppare soluzioni per supportare il lavoratore dislessico stesso nella comprensione e nello sviluppo, delle sue capacità e dei suoi punti di forza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per favorire l'inserimento lavorativo e sociale delle persone con disturbi specifici di apprendimento).

      1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
      2. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali prove devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.
      3. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.
      4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito pubblico e privato, a partire dalle attività di selezione, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare

 

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condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
      5. Le imprese, per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, possono istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro in analogia a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la predisposizione di progetti per la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento.
      6. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di effettuazione della valutazione relativa sia allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, sia allo svolgimento di prove di accesso per master, dottorati o specializzazioni, sia altre forme di valutazione concernenti l'ambito sociale, quali esami di teoria per la patente di guida e altre situazioni similari. Il soggetto che ha indetto la selezione non può discrezionalmente o unilateralmente modificare la richiesta o non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione. La mancata osservanza del presente comma comporta la nullità della selezione.
      7. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 5, comma 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri omogenei e procedure per l'individuazione delle strutture e degli specialisti pubblici o privati accreditati per le valutazioni diagnostiche e
 

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per le certificazioni delle persone, in particolare adulte, con DSA.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»).

      1. Alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Le certificazioni diagnostiche, ai fini di cui all'articolo 5, sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento»;

          b) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale in base a quanto previsto dall'articolo 2, lettera h)».