CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4393 |
Onorevoli Colleghi! — Nel triennio 2011-2013 alcuni interventi legislativi hanno ridisegnato sia la disciplina del sistema contabile degli enti locali, attraverso l'approvazione del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia l'impianto dei vincoli del patto di stabilità interno. In particolare, da quest'ultimo punto di vista, si è passati da un'iniziale flessibilizzazione di tale istituto fino al suo completo superamento con l'introduzione del principio del pareggio di bilancio. Introdotta nel 2016 dalla legge di stabilità e consolidata con le modifiche alla legge n. 243 del 2012 la regola del pareggio viene declinata in termini di equilibrio, come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Questa nuova modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali è principalmente finalizzata al superamento della criticità che si era manifestata con il patto di stabilità interno: il blocco della spesa per investimenti. Con l'armonizzazione dei sistemi contabili, è stata introdotta anche una nuova modalità di iscrizione in bilancio delle spese di natura pluriennale: il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. L'esperienza di questi primi anni sottolinea come,
1. All'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-quater. Per il triennio 2017-2019, le variazioni al bilancio di previsione dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possono determinare l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto, libero e vincolato, destinato agli investimenti, a copertura del fondo pluriennale vincolato, relativamente alle annualità successive a quella in corso comprese nel bilancio di previsione finanziario. La quota dell'avanzo di amministrazione presunto applicabile per tale finalità non può comunque superare il 70 per cento del fondo cassa risultante alla data del 30 settembre dell'anno in corso. L'utilizzo della facoltà di cui ai periodi precedenti è strettamente collegato all'attuazione dei progetti di investimento previsti nel piano delle opere pubbliche di ciascun ente e la concessione di spazi finanziari nell'ambito dell'eventuale ricorso al patto verticale nazionale tiene conto dell'importo dell'avanzo applicato ai sensi del presente comma».