CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4418 |
Onorevoli Colleghi! — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è un organo ausiliario delle Camere e del Governo avente rilievo costituzionale in quanto previsto all'articolo 99 della Costituzione, con funzioni di consulenza e d'iniziativa legislativa nelle materie indicate dalla legge n. 936 del 1986, quali economia, finanza pubblica, temi del lavoro e servizi pubblici.
L'opera riformatrice del legislatore sul CNEL risulta ormai improcrastinabile anche al fine di assicurare un correlato intervento in favore dell'attività della giustizia ordinaria, civile e penale, sempre più spesso in perduranti difficoltà organizzative a causa degli ingenti carichi di lavoro e della cronica carenza di personale.
In questa fase storica di riduzione della spesa pubblica pleonastica – applicata ormai a tutti i settori della pubblica amministrazione – non è in alcun modo giustificabile il mantenere in attività il CNEL, rappresentando lo stesso un inutile sperpero di risorse pubbliche (il costo per l'anno 2015 è stato pari a circa 8 milioni di euro) e di unità lavorative, già tollerato per troppi anni a fronte della limitatissima attività dell'organo di rilevanza costituzionale in esame, anche dal punto di vista dell'esercizio dell'iniziativa legislativa.
Pertanto risulta corretto e auspicabile che le risorse umane destinate all'amministrazione del CNEL siano destinate ai ruoli del Ministero della giustizia e, più in particolare, agli uffici giudiziari ordinari aventi sede in Roma (giudice di pace, tribunale, corte d'appello, Corte suprema di cassazione, nonché relative procure annesse), tutti oberati da un notevole carico di lavoro
1. Il personale di ruolo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del Ministero della giustizia per essere assegnato all'amministrazione centrale o agli uffici giudiziari aventi sede in Roma. Dalla medesima data, il CNEL non può procedere all'assunzione di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, né conferire incarichi di collaborazione o di consulenza. Gli incarichi in corso alla medesima data continuano fino alla loro scadenza, senza possibilità di rinnovo; gli oneri per la remunerazione dei titolari dei predetti incarichi sono computati nel limite di spesa stabilito dall'articolo 2, comma 1.
2. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione del comma 1 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, anche in mancanza dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il personale di cui al comma 1 è iscritto in un ruolo speciale del Ministero della giustizia, con la qualifica e l'anzianità di servizio possedute alla data di entrata in vigore della presente legge e con lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale del medesimo Ministero avente qualifica e anzianità corrispondenti. L'eventuale differenza rispetto al trattamento economico goduto presso il CNEL alla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposta fino a riassorbimento. Alla destinazione del personale di cui al presente comma agli uffici indicati al comma 1 provvede il Ministro della giustizia con proprio decreto.
3. Gli articoli 22 e 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati.
1. A decorrere dalla data del trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 1, al CNEL, per l'esercizio delle funzioni amministrative e di consulenza necessarie per l'adempimento dei compiti a esso attribuiti dalla legge, può essere assegnato, in posizione di comando, personale dell'amministrazione dello Stato nel numero massimo di 50 unità, di cui non più di 15 con funzione dirigenziale, comunque entro il limite massimo di spesa annua di euro 5 milioni.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 289, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, circa lo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche di presidente o di consigliere del CNEL e delle attività istruttorie finalizzate alle sue deliberazioni.
1. Gli articoli 10-bis, 16, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.