XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777-A/R-bis



 

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PROPOSTE DI LEGGE

3785

d'iniziativa del deputato ERMINI

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa

Presentata il 28 aprile 2016

2892

d'iniziativa dei deputati

MOLTENI*, FEDRIGA*, ALLASIA*, ATTAGUILE*, BORGHESI*, BOSSI*, MATTEO BRAGANTINI*, BUSIN*, CAON*, CAPARINI*, GIANCARLO GIORGETTI*, GRIMOLDI*, GUIDESI*, INVERNIZZI*, MARCOLIN*, GIANLUCA PINI*, PRATAVIERA*, RONDINI*, SIMONETTI*

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

Presentata il 18 febbraio 2015

*Tutti i deputati firmatari della proposta di legge n. 2892 hanno ritirato la propria sottoscrizione in data 3 marzo 2016, dopo la conclusione dell'esame in sede referente
 

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3380

d'iniziativa dei deputati

LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO, GARNERO SANTANCHÈ, ROMELE, SQUERI

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Presentata il 22 ottobre 2015

3384

d'iniziativa dei deputati

MAROTTA, SAMMARCO

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Presentata il 27 ottobre 2015

3419

d'iniziativa dei deputati

MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti i reati di furto in abitazione e furto con strappo

Presentata l'11 novembre 2015

3424

d'iniziativa della deputata FAENZI

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Presentata l'11 novembre 2015
 

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3427

d'iniziativa dei deputati GELMINI, CALABRIA, RAVETTO, VITO

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

Presentata il 13 novembre 2015

3434

d'iniziativa dei deputati GREGORIO FONTANA, DE GIROLAMO, RAVETTO

Modifica all'articolo 52 e introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale, concernente la legittima difesa nel caso di violazione di domicilio

Presentata il 16 novembre 2015

3774

d'iniziativa dei deputati

FORMISANO, PORTAS

Modifiche agli articoli 55 e 614 del codice penale in materia di legittima difesa e di violazione di domicilio

Presentata il 22 aprile 2016

3777

d'iniziativa dei deputati

MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

Presentata il 26 aprile 2016

(Relatore di minoranza: MOLTENI)
 

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      Onorevoli Colleghi! – La maggioranza mette in atto, con questo provvedimento, l'ennesimo atto contro le persone offese, contro i cittadini onesti che difendono la propria o l'altrui incolumità!
      Mai come oggi, mai come in questo contesto, i cittadini chiedono maggiore sicurezza, chiedono maggiori garanzie, chiedono la possibilità di vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni e di trascorrere serenamente la propria vita.
      Stando agli ultimi dati pubblicati negli scorsi mesi, riportati da diversi quotidiani, si può parlare di una vera e propria emergenza di furti nelle abitazioni, che, rispetto agli altri reati cosiddetti predatori, registrano un continuo e preoccupante aumento, non solo nei numeri ma altresì – e di questo invece sono testimoni le notizie di cronaca – per le modalità sempre più violente con cui vengono commessi.
      È uno studio del CENSIS dello scorso anno, riferito all'anno 2014 per cui si hanno i dati ufficiali, a dare un chiaro quadro della situazione: in Italia i furti commessi nelle abitazioni sono 689 al giorno: 29 ogni ora, uno ogni due minuti.
      Questo tipo di reato ha registrato un aumento record. Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più che raddoppiati, passando dai 110.887 denunciati nel 2004 ai 251.422 del 2013, con una crescita del 126,7 per cento. Solo nel 2014 l'incremento è stato del 5,9 per cento. È un aumento molto più accentuato rispetto all'andamento del numero totale dei reati (+19,6 per cento nel periodo 2004-2013) e del numero dei furti nel complesso (+6 per cento), in controtendenza rispetto all'andamento dei furti di autoveicoli (-32,2 per cento) e degli omicidi (-29,7 per cento).
      La zona d'Italia più colpita è il Nord-Ovest, dove nell'ultimo anno i furti in abitazioni sono stati 92.100, aumentati del 151 per cento nel decennio. Oltre il 20 per cento dei furti denunciati è avvenuto in tre province: Milano (19.214 reati), Torino (16.207) e Roma (15.779).
      Ciò che emerge da tale studio è che «I ladri scelgono sempre di più le abitazioni private» e, ancora, che «Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, da soli o organizzati in bande, spesso sfidando gli ignari inquilini mentre si trovano in casa. Parallela all'aumento dei furti, infatti, è la crescita di un altro reato ancora più allarmante: le rapine in abitazione, con violenza o minaccia ai proprietari. Nel 2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa nel decennio (+195,4 per cento) e un incremento del 3,7 per cento solo nel 2014».
      Sempre secondo i dati disponibili e più aggiornati, siamo al sesto posto in Europa per numero di furti e rapine nelle abitazioni: 4 ogni mille abitanti rispetto alla media europea di 2,9.
      La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela nei casi in cui vi sia un pericolo imminente che sia impossibile scongiurare attraverso il tempestivo intervento delle Forze di polizia.
      A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto della difesa legittima, sul quale si intende intervenire con la presente proposta alternativa.
      La norma dell'articolo 52 del codice penale appare infatti insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra la difesa e l'offesa.
      In questo senso si vuole procedere alla modifica della proporzionalità tra difesa ed offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto piuttosto per la constatazione che tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale – come chiarito anche dalle audizioni svolte presso la Commissione –, in

 

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una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Siamo cioè di fronte a un caso nel quale una garanzia, astrattamente condivisibile, finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire l'entità del pericolo che si sta prospettando. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.
      Il gruppo della Lega Nord ha sostenuto la modifica all'articolo 52 del codice penale nel senso di riconoscere sempre la proporzionalità tra l'offesa e la difesa quando uno o più delinquenti, introducendosi in un'abitazione privata ovvero in qualunque altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale attraverso un'effrazione e con la violenza o l'uso di un'arma, minacciano l'incolumità propria o altrui.
      La proporzionalità ci sembra scontata e doverosa, poiché ognuno deve potersi sentire tranquillo in casa propria! Questo lo pensa la Lega Nord, lo pensano – ne siamo sicuri – i cittadini e l'opinione pubblica tutta; la maggioranza pensa l'opposto!
      La maggioranza di Governo ha detto no! Ha ribadito come la proporzionalità debba essere sempre dimostrata dal cittadino onesto, che in questo modo è indagato dalla magistratura, deve sostenere dei costi per difendersi, con indagini che in genere durano anni, e spesso viene messo alla gogna. Insomma, la maggioranza ritiene legittimo e giusto tutelare in ogni modo i delinquenti, mai le persone offese dal reato cioè coloro che hanno subìto un reato in casa propria!
      Il testo proposto dalla maggioranza, in realtà, non solo non modifica l'attuale scriminante della legittima difesa, ma nell'applicare un'altra scriminante, quella di cui all'articolo 59 del codice penale (circostanze non conosciute o erroneamente supposte), prevede che per applicarsi la legittima difesa di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente verrebbe esclusa se – e solo se – si dimostra anche che sia stata la conseguenza di un grave turbamento psichico. Insomma, oltre tutti gli elementi (tra cui quello della proporzionalità) richiesti dall'articolo 52 del codice penale (difesa legittima), occorrerà dimostrare anche il grave, e non il semplice o lieve, turbamento psichico causato dal delinquente.
      Noi deputati del gruppo della Lega Nord non vogliamo processi. Vogliamo certezze! La certezza è data dell'esplicarsi degli elementi oggettivi, attraverso l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale, che vogliamo far approvare da quest'Aula affinché l'esistenza di determinati elementi consenta alla persona offesa, di diritto, cioè automaticamente, di essere tutelata attraverso l'applicazione della scriminante della difesa legittima.
      È effettivamente difficile comprendere perché qualcuno voglia tutelare solo i delinquenti. Il messaggio che in questo modo la maggioranza vuol far passare è la distruzione sia del concetto di Stato, sia della giusta e serena convivenza tra le persone, poiché lo Stato abbandona «in casa propria» i cittadini onesti.
      Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo critici e insoddisfatti dell'impostazione del progetto di legge all'esame e, quale minoranza, sin d'ora preannunziamo il nostro voto contrario al provvedimento, raccomandando per converso l'approvazione del testo alternativo qui presentato.

Nicola MOLTENI,
Relatore di minoranza

 

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI DIFESA LEGITTIMA

Art. 1.

      1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».

      (Alternativo all'articolo 1 della proposta di legge)