CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4356 |
Onorevoli Colleghi! — L'esito del referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre e la sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale – che ha sancito l'incostituzionalità parziale della legge 6 maggio 2015, n. 52, il cosiddetto Italicum – hanno reso urgente la revisione dei sistemi elettorali vigenti per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, attualmente entrambi novellati da sentenze della Consulta.
La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 35 del 2017, ha affermato che «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee», mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima della sentenza, aveva affermato che anche allo scopo «di consentire nuove elezioni con esiti chiari è necessario dotare il nostro Paese di leggi elettorali, per la Camera e per il Senato, che non siano, come in questo momento, l'una fortemente maggioritaria e l'altra assolutamente proporzionale ma siano omogenee e non inconciliabili fra di esse».
Il bicameralismo paritario disegnato della Carta fondamentale impone al Governo di godere di un rapporto di fiducia sia con la Camera dei deputati che con il Senato della
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
I senatori sono trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Il Molise ha due senatori, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentosei e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è abrogato.