XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4402



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI, TURCO

Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della musica popolare e amatoriale

Presentata il 31 marzo 2017


      Onorevoli Colleghi! — La legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il titolo V della parte II della Costituzione e in particolare l'articolo 117, ha espressamente attribuito la materia della «promozione ed organizzazione di attività culturali» alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Successivamente la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 255 e n. 256 del 2004, ha avuto modo di specificare l'esatta portata del dettato costituzionale, evidenziando come, nell'ambito della materia concernente la promozione e l'organizzazione di attività culturali siano senza dubbio comprese anche le azioni volte al sostegno dello spettacolo. L'attuale sistema di contribuzione al settore dello spettacolo dal vivo si fonda sulle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, il quale ha stabilito che le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono determinate annualmente con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo «non aventi natura regolamentare». La transitorietà di tale meccanismo è stata sottolineata, nell'articolo 1 dei decreti ministeriali successivamente adottati, attraverso l'espressa limitazione della loro validità «in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli àmbiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo». Sul punto, v'è da dire che dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale non vi è stata, da parte delle regioni, una rinuncia all'esercizio del proprio potere legislativo

 

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in materia di promozione e valorizzazione delle attività culturali. In molti casi sono stati istituiti appositi fondi regionali per il sostegno delle attività di spettacolo, così come molte regioni e province hanno provveduto, rispettivamente, all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale e di quelle aventi un ambito di intervento più limitato, provvedendo a erogare i relativi finanziamenti e a svolgere le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulla loro corretta destinazione. Particolare attenzione, a livello regionale, è stata rivolta al sostegno delle attività musicali bandistica, corale, coreutica e folklorica.
      Ciò premesso, la presente iniziativa legislativa vuole qualificarsi come norma di sistema volta, alla luce del mutato titolo V della parte II della Costituzione, a tutelare e valorizzare una realtà molto diffusa e radicata nel territorio nazionale, quella svolta dalle bande musicali, dai cori e dai gruppi folklorici. Tali attività rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque nel territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città. Queste formazioni, oltre alla funzione culturale, svolgono anche un'azione di aggregazione sociale, indirizzando i giovani a gustare e vivere la musica dal vivo come protagonisti, con tutte le suggestioni ed emozioni che tale coinvolgimento determina. Le suddette forme d'espressione artistica non rappresentano semplicemente un momento musicale; in esse appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità nazionale e che contribuiscono alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio di riferimento. I complessi bandistici, i cori e i gruppi folklorici fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati.
      La prima iniziativa per la disciplina della musica popolare e amatoriale fu il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2008, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi. Da allora si sono succeduti vari tentativi, ma senza esito anche a causa delle questioni legate alla ripartizione delle competenze di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Per la predisposizione della presente iniziativa legislativa, anche in vista del futuro dibattito parlamentare, è stata effettuata un'innovativa consultazione in via telematica con i soggetti interessati: il testo attuale tiene anche conto dei contributi che sono pervenuti. Il dibattito parlamentare integrerà il testo elaborato con gli interventi normativi che dovessero rendersi necessari, prevedendo anche ulteriori forme di agevolazioni finanziarie e fiscali a favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali, previa individuazione di idonea copertura finanziaria.
      Obiettivo della presente iniziativa legislativa, composta da cinque articoli, è, dunque, quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità nazionale – conformemente ai princìpi delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione – forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, coltivate da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute.
      L'articolo 1 espone la finalità dell'intervento normativo, consistente nel riconoscere, tutelare e promuovere l'attività musicale popolare e amatoriale.
      L'articolo 2 dichiara che l'attività musicale popolare e amatoriale è libera, determinando tuttavia alcuni requisiti di natura strutturale e organizzativa – costituzione in forma di associazione o fondazione, finalità statutaria e mancanza di scopo di lucro, iscrizione nell'elenco regionale – per l'accesso dei complessi musicali ai contributi pubblici. Attribuisce altresì alle regioni il compito di istituire l'elenco telematico dei complessi musicali, i cui dati sono comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 

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      Sulla base del principio di sussidiarietà e della vicinanza al bacino d'utenza, l'articolo 3 della proposta di legge consente alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di essere destinatarie di contributi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni. In particolare, lo Stato, per il tramite del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contribuisce finanziariamente all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni di interesse nazionale (festival, rassegne e concorsi) individuate annualmente con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse stanziate nel Fondo unico per lo spettacolo.
      L'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale. Inoltre, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono incaricati di promuovere scambi a livello internazionale di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali anche al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale.
      L'articolo 5 prevede la possibilità di istituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani, da un rappresentante del comune di Roma, capitale della Repubblica, e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle associazioni e fondazioni operanti nell'attività musicale popolare e amatoriale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva con legge 27 settembre 2007, n. 167, e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

Art. 2.
(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali).

      1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica e folklorica è libera.
      2. L'accesso ai contributi previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.
      3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale.
      4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione ad

 

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esso. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Art. 3.
(Contributi e agevolazioni).

      1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
      2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare», istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dai complessi musicali interessati.

 

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Art. 4.
(Promozione della musica popolare e amatoriale).

      1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.
      2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.

Art. 5.
(Tavolo tecnico per la promozione della musica popolare e amatoriale).

      1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.
      2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma, capitale della Repubblica, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative, sul piano nazionale, dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2.

 

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