CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4337 |
Onorevoli Colleghi! — Il contesto internazionale e globale in cui dobbiamo operare ci porta necessariamente a prevedere misure che favoriscano la crescita economica e la realizzazione di nuovi investimenti, individuando meccanismi di sviluppo sperimentati con successo in altri Paesi.
In questo contesto si inseriscono la necessità e l'opportunità di ricorrere all'istituzione delle zone economiche speciali (ZES).
Una ZES è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche emanate con l'obiettivo di attrarre nuovi investitori nazionali e stranieri, che potrebbero essere interessati a investire risorse in una zona dove possano ottenere trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari.
Dal momento che all'interno della ZES, le imposte vengono ridotte e in taluni casi possono essere azzerate completamente, le aziende possono usufruire di tariffe agevolate.
L'idea alla base di una ZES è che essa può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attirando gli investitori, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti anche da altri Paesi per migliorare le proprie economie e le condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando forza lavoro proveniente da tutta l'area di riferimento in cui vengono realizzate.
La realizzazione mirata delle ZES appare dunque una ricetta ideale per catalizzare
a) misure destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure sia presente una grave forma di sottoccupazione, in considerazione della loro situazione strutturale, economica e sociale (nello specifico si tratta di aree il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 per cento della media europea);
b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;
c) agevolazioni volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
d) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In particolare, gli aiuti a finalità regionale hanno carattere eccezionale e si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici in quanto riservati ad alcune regioni particolari e aventi come obiettivo specifico lo sviluppo di tali aree;
e) interventi destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
f) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Da ultimo, il lavoro rileva lo stato dell'arte in Italia rispetto alle tematiche in questione, prendendo in considerazione i disegni di legge già presentati e gli esperimenti simili già realizzati, delineando possibili sviluppi futuri.
Un ulteriore slancio verso la creazione di ZES in Italia è conferito da recenti provvedimenti normativi che si muovono in questa direzione. Si pensi ai «patti per il sud» firmati nei mesi scorsi tra il Governo e le regioni meridionali per la realizzazione di zone in cui sperimentare un regime derogatorio rispetto alla normativa nazionale dal punto di vista fiscale e degli incentivi agli investimenti. Nel caso di approvazione da parte della Commissione europea, tali strumenti potranno effettivamente essere attivati in determinate aree del Paese e, unitamente ad altre tipologie di agevolazioni, raggiungere risultati rilevanti in termini di sviluppo e occupazione.
1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella zona industriale di Giammoro nella provincial di Messina.
2. La finalità della presente legge è creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di cui al comma 1 di aziende internazionali e nazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
1. È istituita una ZES nel distretto logistico-industriale dell'ex area di sviluppo industriale di Giammoro nella provincia di Messina, gestita dall'autorità portuale di Messina rientrante nel sistema portuale logistico del mar Tirreno meridionale e dello Stretto di Messina e dall'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
2. I limiti territoriali della ZES sono individuati previa intesa con la Regione siciliana.
3. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionali e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:
a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico
c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
e) la lottizzazione dei terreni;
f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria;
l) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
4. Con appositi atti normativi e regolamentari sono definiti e istituiti gli organi della ZES, la loro composizione, le loro competenze e le modalità di funzionamento degli stessi.
1. La ZES gode dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alla zona stessa.
2. Tutte le imprese già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
3. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
a) operazioni di importazione;
b) operazioni di deposito;
c) operazioni di confezionamento;
d) operazioni di trasformazione;
e) operazioni di assemblaggio;
f) operazioni di riesportazione.
5. Nella ZES sono espressamente vietate:
a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
c) la fabbricazione di armi;
d) la produzione di tabacco;
e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
6. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
7. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES.
1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 possono fruire delle
a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società per i primi otto periodi di applicazione dell'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI) l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi dell'imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione da imposte comunali e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
3. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dell'area coincidente con la città metropolitana di Messina;
c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
4. Le agevolazioni indicate nel presente articolo sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2028.
1. Le imprese operanti nella ZES sono ammesse in condizione di priorità ai finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea.
2. I lavori e le opere rispettivamente previsti nel programma dell'offerta formativa territoriale e nel piano regolatore portuale sono ammessi al finanziamento nazionale e dell'Unione europea in condizione di priorità per quanto concerne il fabbisogno infrastrutturale funzionale all'attivazione e al funzionamento della ZES.
1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della ZES si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2013-2017 e dei POR successivi.