XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4311



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MONGIELLO, SANI, OLIVERIO, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI, GINEFRA, VICO, DI GIOIA, CERA, CULOTTA, LODOLINI, GRIBAUDO, FAMIGLIETTI, ARLOTTI, GRASSI, MARCHI, MAZZOLI, NARDUOLO, PETRINI, LA MARCA, ANTEZZA, RIBAUDO, MASSA, MARIANO, RUBINATO, AMATO, D'OTTAVIO, DI SALVO, DE MENECH, PREZIOSI

Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva

Presentata il 21 febbraio 2017


      Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge s'intendono riconoscere formalmente le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, svolte dalle imprese agricole, slegandole quindi da qualunque altra eventuale forma di attività commerciale a carattere turistico-ricreativo esercitata nell'ambito di comparti non agricoli, che, se esistente, continuerebbe a essere disciplinata dalle relative norme del commercio.
      In effetti, allo stesso modo in cui oggi, finalmente, sono riconosciute le attività dell'agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole e olivicole-olearie.
      Per tale scopo si intende inserire nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche la pratica del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, come avvenuto per l'agriturismo e per le vendite dirette.
      La necessità di una specifica disciplina del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva nasce dall'esigenza di identificarle in modo preciso e di inserirle in un settore autonomo.
      Pertanto le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva potranno essere esercitate ex novo o continuare a esistere come, ad esempio, le strade del

 

Pag. 2

vino o l'agriturismo, ma collocate in un settore autonomo.
      In questo modo, inoltre, si chiude il percorso di delimitazione indipendente delle attività dell'enoturismo nell'ambito delle attività agricole che, si ricorda, è stato aperto con l'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», in cui sono state menzionate in parte le attività dell'enoturismo senza però definirle come enoturismo, ma ricomprendendole nel novero della disciplina delle strade del vino. Infatti, l'articolo in commento introduce tre nuovi commi (3-bis, 3-ter e 3-quater) all'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino», e stabilisce, in particolare, che: «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le “strade del vino”, non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino” di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali».
      Disciplinando le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva come pratiche rurali autonome, per le imprese agricole vitivinicole potrebbe risultare più semplice e meno impegnativo dal punto di vista degli investimenti esercitare anche le pratiche turistiche del vino e dell'olio, senza necessità né di appartenere alle strade del vino né di essere riconosciute come imprese agrituristiche e ciò garantirebbe anche nuove e maggiori entrate per le casse dello Stato e costituirebbe un fattore di sviluppo dell'economia nazionale.
      La proposta di legge, quindi, inserendo nel capo I del decreto legislativo n. 228 del 2001 l'attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, provvede a chiarire che tale norma si applica limitatamente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed esplicita quali siano le attività del turismo del vino e dell'olio d'oliva che si considerano attività connesse all'agricoltura ai sensi del medesimo articolo 2135.
      Inoltre, si richiamano le vigenti norme fiscali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relative alle attività connesse all'agricoltura e si dispone che, per esercitare le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, le aziende interessate devono osservare specifici disciplinari di gestione, essere in possesso di certificazioni per la qualità e aderire ad associazioni riconosciute dalle regioni. Tali disposizioni riprendono, peraltro, i medesimi princìpi di garanzia della qualità che si applicano al sistema delle DOP e delle IGP, che sono, quindi, opportunamente ritrascritti nella norma.
 

Pag. 3


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge disciplina le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva. Le norme disciplinate ai sensi dell'articolo 2 si applicano agli imprenditori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva).

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis. – (Attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva). – 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

          a) attività di turismo del vino: l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine e i vigneti, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione dei vigneti;

          b) attività di turismo dell'olio d'oliva: l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso i frantoi, le visite ai frantoi e agli oliveti, le degustazioni dell'olio d'oliva presso i frantoi, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono i frantoi e gli oliveti, esercitate

 

Pag. 4

dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione degli oliveti.

          2. Le pratiche derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività trovano applicazione le disposizioni dei commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tale caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

          3. L'esercizio delle attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva, ai sensi del comma 1, può iniziare previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

          4. Ai fini dell'esercizio delle attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva di cui al comma 1, le aziende interessate devono rispettare i disciplinari di gestione trasmessi alle regioni di riferimento e, qualora le aziende abbiano unità produttive in più regioni, quelli trasmessi alla regione nella quale l'azienda ha la sede

 

Pag. 5

legale. I predetti disciplinari sono promossi e gestiti da associazioni senza scopo di lucro, istituite con atto pubblico e a cui devono aderire le aziende di cui al primo periodo. Il controllo del rispetto dell'applicazione dei disciplinari può essere effettuato da autorità designate dalle relative regioni o da organismi di certificazione dei prodotti conformi alla norma ISO/IEC 17065:2012 e accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Le associazioni di cui al secondo periodo indicano nel disciplinare quale sia il soggetto incaricato dei controlli. Le regioni istituiscono registri in cui sono elencati le autorità o gli organismi autorizzati ai controlli di cui al presente comma. Qualora siano indicate autorità per i controlli designate dalle regioni ed esse abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, le stesse autorità devono offrire adeguate garanzie di obiettività e di imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.