CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4294 |
Onorevoli Colleghi! – Il tasso di partecipazione alle elezioni e di adesione alle altre forme di partecipazione alla vita democratica della nazione diminuisce costantemente e in misura sempre più preoccupante. In grandi regioni, nel nord come nel sud del Paese, si è recentemente registrato un dato eclatante: il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione del presidente della giunta regionale – importanti organi rispettivamente titolari del potere legislativo di rango primario e della rappresentanza dei cittadini al più alto livello nel rilevantissimo ambito territoriale delle regioni – hanno visto una partecipazione degli elettori ben lontana anche solo dalla metà degli aventi diritto. Organi politici eletti con simili percentuali di voti, che rappresentano necessariamente una frazione di una parte di elettorato che non è neanche maggioritaria nel suo complesso, sono delegittimati politicamente ancora prima di iniziare il loro mandato politico. Le conseguenze di questa delegittimazione sul funzionamento della democrazia sono pericolose e, in un termine appena più lungo del breve periodo, appaiono addirittura insostenibili.
La presente proposta di legge costituzionale ha lo scopo di porre parzialmente rimedio a questa emorragia democratica, in modo virtuoso. Essa infatti mira a portare a sedici anni l'età per il conseguimento dell'elettorato attivo, estendendo la platea potenziale degli elettori e coinvolgendo una parte dell'elettorato a cui viene immotivatamente negato l'accesso alla vita pubblica, anche solo nella forma indiretta della possibilità di scegliere i propri rappresentanti e di determinare alcune scelte per la vita politica della propria comunità, quali quelle che vengono adottate con i referendum e con le altre forme di consultazioni popolari previste dall'ordinamento.
Il voto ai sedicenni è previsto in diverse forme in diversi Paesi, tra cui anche alcuni
1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, le parole: «raggiunto la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «compiuto il sedicesimo anno di età».
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
1. Con legge sono adeguate le disposizioni in materia di elettorato attivo per gli organi elettivi delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni nonché per tutte le forme di consultazione popolare, comprese le consultazioni referendarie di ogni tipo e le altre forme di consultazione in cui è richiesta la partecipazione degli elettori, in modo che l'età minima per la partecipazione alle consultazioni elettorali e alle altre forme di consultazione sia fissata al compimento del sedicesimo anno.