XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4314



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)

di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Presentato il 21 febbraio 2017


      Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge, recante disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è necessario per garantire adeguato risalto alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di un poeta e di due artisti di straordinaria importanza, al fine di promuovere – attraverso le attività di alto valore scientifico che saranno programmate e attuate dai tre Comitati nazionali dei quali si prevede l'istituzione – la più vasta divulgazione, a livello nazionale e internazionale, del pensiero e delle opere di tali illustri personalità, considerate tra i più grandi geni dell'umanità, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca.
      Si illustra preliminarmente l'attuale assetto normativo in materia di Comitati celebrativi.
      La disciplina dei comitati celebrativi di eventi storici e culturali è contenuta nella legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», prima della cui emanazione non erano previste

 

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specifiche procedure che regolassero l'istituzione di organismi finalizzati a ricordare ricorrenze relative a fatti e figure aventi particolare rilevanza nazionale. Grazie a tale normativa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in continuità con una prassi amministrativa risalente alla fine dell'ottocento, nell'ambito delle proprie competenze, tutela e valorizza la tradizione culturale italiana anche attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi di eventi particolarmente significativi per la storia e la cultura della nazione italiana.
      Gli articoli 1 e 2 della legge n. 420 del 1997 affidano alla Consulta il compito di deliberare annualmente sulle proposte di istituzione di comitati nazionali e sulla misura del contributo statale da destinare a ciascuno di essi, a seguito di procedura selettiva, con le modalità indicate dalla circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 101 del 2016, recante: «Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali». I comitati così istituiti hanno la durata di un triennio. I relativi contributi gravano su un apposito capitolo di bilancio gestito dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del medesimo Ministero.
      Una distinta modalità di individuazione e di finanziamento di iniziative connesse alla celebrazione di particolari eventi è rappresentata dall'attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, organo operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi nonché la promozione e la diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari individuati, al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza e alla memoria, intesa come recupero della storia e delle origini italiane.
      In tale contesto, il presente disegno di legge rappresenta quindi una misura ulteriore e speciale rispetto al descritto assetto ordinamentale, atteso che le procedure ordinarie scandiscono puntualmente modalità e tempi procedurali non idonei al caso in esame (si pensi per esempio ai tempi relativi alla presentazione dell'istanza di istituzione del comitato da parte dei soggetti promotori, alla valutazione da parte della Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, al parere delle Commissioni parlamentari). Si rileva, inoltre, l'esigua disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio dedicato ai comitati nazionali, i cui fondi non sono sufficienti a sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato, commisurato alla rilevanza culturale delle personalità celebrate.
      Inoltre, il presente disegno di legge – rispetto a quanto avviene per i comitati istituiti in via ordinaria, normalmente autonomi nella gestione dei fondi ministeriali – consente un maggiore controllo dell'amministrazione sulla destinazione delle risorse e sull'operato dei Comitati che si propone di istituire: nello stesso disegno di legge è infatti previsto che essi operino sotto una più incisiva vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competente ad approvarne i piani finanziari e culturali.
      Il nucleo fondamentale della procedura ordinaria presuppone, inoltre, una pluralità di domande volte alla concessione di risorse per iniziative celebrative in possibile competizione tra loro. La specificità del presente disegno di legge risiede, invece, nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle conseguenti attività di ciascuno degli istituendi Comitati, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare alla realizzazione permanente di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali.
 

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      Si illustra, di seguito, il contenuto di ciascun articolo.
      L'articolo 1 determina le finalità della legge, corrispondenti – in attuazione del dettato costituzionale e nell'ambito dell'attività amministrativa volta alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché alla salvaguardia e alla valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione – all'intento di dare adeguata risonanza alla celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, in ragione della straordinaria importanza di queste figure nel panorama culturale italiano e mondiale.
      L'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali per l'ideazione e l'attuazione delle manifestazioni celebrative e autorizza a questo fine la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. La norma ripartisce altresì il finanziamento, nella misura necessaria e adeguata alla realizzazione delle iniziative, pari a 1.150.000 euro per ciascun Comitato. I fondi, determinati in 450.000 euro per l'anno 2018, un milione di euro per l'anno 2019, un milione di euro per l'anno 2020 e un milione di euro per l'anno 2021, sono ripartiti e assegnati secondo criteri stabiliti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in ragione delle esigenze collegate alla programmazione culturale di ciascun Comitato.
      L'articolo 3 rimette a un successivo decreto ministeriale la nomina dei membri di ciascun Comitato nazionale e determina il numero massimo dei componenti, pari a quindici, compreso il presidente. I membri devono essere esperti di chiara fama del mondo accademico e rappresentanti di soggetti pubblici e privati che, per ambito territoriale o istituzionale, siano particolarmente coinvolti nella celebrazione. Successivamente alla costituzione, possono aderire al Comitato ulteriori soggetti pubblici e privati. Il comma 4 dispone che i decreti di nomina stabiliscano altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato. Il comma 5 prevede la gratuità della carica di membro del Comitato, autorizzando il solo rimborso delle spese sostenute per attività strettamente connesse al funzionamento dello stesso. Il comma 6 stabilisce che i Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare imponendo ad essi l'obbligo di inviare al Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo dei fondi.
      L'articolo 4 concerne la durata e i compiti di ciascun Comitato. Quanto alla durata, è stabilito che il funzionamento di ognuno essi decorra dal rispettivo decreto di costituzione. Sono inoltre indicati gli indirizzi programmatici e le principali attività che i Comitati devono svolgere. In particolare, al fine di divulgare in Italia e all'estero la conoscenza della cultura, dell'opera e dell'eredità del poeta o dell'artista della cui celebrazione il Comitato è responsabile, si intende anche stimolare, in una prospettiva di internalizzazione, l'uso di strumenti digitali, quali piattaforme dinamiche a dati aperti (open data), aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, allo scopo di costituire i valori culturali celebrati come un patrimonio formativo (specie in ambito universitario) e di ricerca internazionale, così da rilanciare l'occasione celebrativa quale forma condivisa di sviluppo educativo, soprattutto a livello europeo, e quale opportunità di esercizio di cittadinanza globale. La norma, stabilendo che ciascun Comitato operi a decorrere dal decreto di nomina dei suoi membri, comporta una durata più lunga rispetto a quella prevista dalla normativa generale. La previsione è dettata dalla sicura complessità delle attività di ciascun Comitato, sia di quelle propedeutiche sia di quelle legate alla realizzazione delle manifestazioni programmate, complessità che impone un inizio immediato delle attività, sebbene gli eventi da celebrare cadano rispettivamente negli anni 2019, 2020 e 2021.
      L'articolo 5, al fine di non parcellizzare le iniziative culturali programmate, stabilisce che i Comitati operino in stretto coordinamento tra loro e con il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato,
 

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per sunto, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, allo scopo di assicurare l'integrazione delle attività e la coerenza dei programmi. Per rendere concreta la realizzazione di azioni condivise, il comma 2 prevede l'istituzione di una Cabina di regia composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      L'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie. Esso prevede che all'onere derivante dalla spesa di 450.000 euro per l'anno 2018, un milione di euro per l'anno 2019, un milione di euro per l'anno 2020 e un milione di euro per l'anno 2021 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      Articolo 1.
      Il disegno di legge è necessario per garantire un adeguato risalto alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di due artisti e di un poeta di straordinaria importanza, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, al fine di dare, grazie alle attività di alto valore scientifico programmate e attuate dai Comitati nazionali istituiti dallo stesso disegno di legge, la più vasta divulgazione, a livello nazionale e internazionale, del pensiero e delle opere di tali illustri personalità, considerate tra i più grandi geni dell'umanità, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca. L'occasione è data dagli anniversari della morte dei tre personaggi – 500 anni per Leonardo e Raffaello e 700 anni per Dante – che cadono, rispettivamente, nel 2019, nel 2020 e nel 2021.

      Articolo 2.
      Prevede l'istituzione di tre distinti Comitati nazionali e autorizza la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021, ripartiti nel seguente modo: 450.000 euro per l'anno 2018, un milione di euro per l'anno 2019, un milione di euro per l'anno 2020 e un milione di euro per l'anno 2021. Per ciascun Comitato è previsto un finanziamento pari a 1.150.000 euro per l'attuazione dei compiti delineati al successivo articolo 4.

      Articolo 3.
      Stabilisce il numero dei membri dei Comitati nazionali, nel massimo di quindici, e le modalità della loro nomina.

      Articolo 4.
      Disciplina la durata di ciascun Comitato nazionale, che opera a decorrere dalla sua costituzione.

      Articolo 5.
      Prevede, al comma 2, l'istituzione di una Cabina di regia, composta da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il coordinamento delle attività realizzate dalle amministrazioni coinvolte. La norma precisa che l'istituzione della Cabina di regia non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Articolo 6.
      Contiene le disposizioni finanziarie.

      Disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica.
      Il finanziamento previsto all'articolo 2 è pari a 1.150.000 euro per ciascun Comitato nazionale. L'importo complessivo di 3.450.000 euro è

 

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erogato in un arco temporale che va dal 2018 al 2021 nel modo seguente: 450.000 euro nel 2018; 1 milione di euro nel 2019; 1 milione di euro nel 2020; 1 milione di euro nel 2021.
      Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede con proprio decreto alla ripartizione annuale dei fondi sulla base delle esigenze connesse al programma culturale di ciascun Comitato.
      Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), iscritta nel capitolo 5650/ PG 7 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      Il finanziamento è destinato a sostenere il programma culturale elaborato da ciascun Comitato, che tiene conto della dimensione internazionale dei personaggi celebrati e può quindi prevedere anche la realizzazione di progetti europei. Esso comprende interventi volti – anche attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati – alla promozione e alla diffusione della conoscenza dell'opera e della vita di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica, alla pubblicazione di materiali inediti, all'organizzazione di convegni, seminari, mostre, rappresentazioni teatrali, pubbliche letture ed eventi nelle principali città coinvolte nella vita e nelle opere degli artisti, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e della formazione (scuole, istituti di alta formazione musicale e coreutica, università).
      Il programma culturale di ciascun Comitato prevede, inoltre, collaborazioni accademiche e la realizzazione di materiale audiovisivo. Nello stesso programma possono essere compresi interventi di catalogazione, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale afferente alle opere e alle figure di Leonardo, Raffaello e Dante.
      Le spese di funzionamento dei Comitati sono poste a carico del previsto finanziamento. Si precisa, al riguardo, che i membri di ciascun Comitato non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute strettamente connesse all'attività del Comitato di appartenenza.

      Quantificazione degli oneri relativi a ciascun Comitato.
      Articolo 6:

          1) funzionamento (comprendente, ad esempio, il rimborso ai membri del Comitato delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente, l'acquisto di materiale di cancelleria e le spese di segreteria): 15.000 euro;

          2) realizzazione delle attività di divulgazione (a titolo di esempio: spese di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore) al fine di diffondere in Italia e

 

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all'estero la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità dell'artista o del poeta della cui celebrazione il Comitato è responsabile, comprese attività di promozione di processi di sviluppo turistico-culturale connessi alle celebrazioni: 955.000 euro;

          3) attività di restauro di cose mobili o immobili tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 180.000 euro.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

      PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

      1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      Il disegno di legge è necessario per garantire un adeguato risalto alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di due artisti e un poeta di straordinaria importanza, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo e di Raffaello e dei 700 anni dalla morte di Dante, che cadono, rispettivamente, nel 2019, nel 2020 e nel 2021.
      Il disegno di legge rappresenta una misura ulteriore e speciale rispetto a quanto previsto dalla legge n. 420 del 1997, atteso che le procedure ordinarie scandiscono puntualmente modalità e tempi procedurali non idonei al caso in esame (si pensi, per esempio, ai tempi relativi alla presentazione dell'istanza di istituzione del Comitato da parte dei soggetti promotori, alla valutazione da parte della Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, al parere delle Commissioni parlamentari). Il nucleo fondamentale della procedura ordinaria presuppone inoltre una pluralità di domande relative al riconoscimento di risorse statali a sostegno di iniziative celebrative, conseguentemente parcellizzate e in possibile competizione tra loro. La specificità del presente disegno di legge risiede, invece, nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle conseguenti attività di ciascuno dei Comitati, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare alla realizzazione permanente di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali.
      Non si rilevano contrasti con il programma di Governo.

      2. Analisi del quadro normativo nazionale.

      La materia dei Comitati celebrativi è attualmente disciplinata dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», prima della cui emanazione non erano previste specifiche procedure che regolamentassero l'istituzione di organismi finalizzati a ricordare eventi storico-culturali di particolare rilevanza nazionale. Grazie a tale normativa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in continuità con una prassi amministrativa risalente alla fine dell'ottocento, nell'ambito delle proprie competenze, tutela e valorizza la tradizione culturale italiana anche attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi di eventi particolari significativi nel panorama

 

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culturale italiano. La distinta modalità di individuazione e di finanziamento di eventi connessi alla celebrazione di particolari eventi è rappresentata dalle attività svolte dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, organo operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi nonché la promozione e la diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari individuati, al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza e alla memoria, intesa come recupero della storia e delle origini italiane. Tale organo eroga finanziamenti solo se previsti da leggi specifiche.

      3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Il presente disegno di legge rappresenta una misura ulteriore e speciale rispetto al predetto assetto ordinamentale.

      4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

      5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, né degli enti locali.

      6. Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Il disegno di legge è compatibile con i suddetti princìpi poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

      7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

      8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

 

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      9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

      PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

      10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto riguarda una materia rientrante nelle competenze nazionali esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

      12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

      Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

      13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

      14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

      15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

      Non vi sono indicazioni al riguardo, in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro dell'Unione europea.

 

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      PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

      1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

      2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

      3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

      4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

      5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

      6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

      7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      L'articolo 3 prevede la successiva nomina dei membri dei Comitati nazionali, ciascuno nel numero massimo di quindici, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      Sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

      SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

      A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

      Il disegno di legge è necessario per garantire un adeguato risalto alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di due artisti e di un poeta di straordinaria importanza, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo e Raffaello e dei 700 anni dalla morte di Dante, che cadono, rispettivamente, nel 2019, nel 2020 e nel 2021.

      B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      L'obiettivo dell'intervento normativo consiste nel promuovere, grazie alle attività di alto valore scientifico programmate e attuate dai Comitati nazionali istituiti dal disegno di legge, la più vasta divulgazione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza del pensiero e delle opere delle personalità celebrate, considerate tra i più grandi geni dell'umanità, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca.

      C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

      Il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere valutato in relazione all'attuazione del programma culturale realizzato dai Comitati nazionali e dal coinvolgimento della collettività scientifica e sociale negli eventi programmati.

      D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      Le disposizioni contenute nel disegno di legge spiegano i loro effetti immediati nei confronti dei soggetti pubblici e privati chiamati a costituire i Comitati nazionali celebrativi, della collettività scientifica e sociale e del settore della formazione scolastica, universitaria e della ricerca.

      SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

      Il provvedimento è il frutto dell'iniziativa sviluppata nell'ambito degli uffici ministeriali competenti nel settore della promozione culturale, nonché dei suggerimenti offerti dagli esperti del settore.

 

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      SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

      L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in considerazione della volontà di raggiungere gli obiettivi delineati alla lettera B) della sezione 1.

      SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

      Non sono emerse opzioni regolatorie alternative in relazione agli obiettivi fissati, ritenendosi necessario allo scopo un preciso intervento normativo alternativo alle soluzioni offerte in materia di comitati celebrativi dall'attuale assetto normativo.

      SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle piccole e medie imprese.

      Si ritiene che l'opzione proposta non comporti nuovi oneri amministrativi per gli uffici coinvolti.
      Le attività programmate e realizzate da ciascun Comitato nazionale produrranno ragionevolmente impatti diretti sulle piccole e medie imprese che operano nel campo delle attività culturali.
      Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
      Non si rilevano specifici fattori che possano incidere sugli effetti dell'intervento regolatorio, né relativamente a misure di politica economica né relativamente alla necessità di particolari risorse amministrative, gestionali o tecnologiche.

      SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

      L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

      SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

      A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

      Il soggetto responsabile è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

      Dell'istituzione dei Comitati nazionali e dei successivi decreti di nomina e adempimenti sarà data notizia nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in

 

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particolare, nella sezione dedicata ai Comitati nazionali, a cura della Direzione generale biblioteche e istituti culturali (www.librari.beniculturali.it).

      C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata dagli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

      E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

      Gli aspetti prioritari da monitorare sono rappresentati dalle fasi di realizzazione della programmazione culturale, nonché dal numero di iniziative effettivamente realizzate a opera di ciascun Comitato nazionale.

      SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

      La normativa non recepisce direttive dell'Unione europea.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 2.
(Istituzione dei Comitati nazionali e finanziamento).

      1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale è attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021.
      3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate in ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma

 

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delle attività culturali di ciascun Comitato nazionale.

Art. 3.
(Composizione dei Comitati nazionali).

      1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 è composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente.
      2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonché tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente.
      4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale.
      5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.

 

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      6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.
      7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 4.
(Durata e compiti dei Comitati nazionali).

      1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei rispettivi membri di cui all'articolo 3.
      2. Ciascun Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alle figure, rispettivamente, di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha il compito di:

          a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione è responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

 

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          b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;

          c) elaborare programmi volti a promuovere attività finalizzate al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei ad apportare ogni utile collaborazione o risorsa economica;

          d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.

      3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di attività di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 5.
(Modalità attuative).

      1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Per il raggiungimento della finalità della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno

 

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2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.