CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4330 |
Onorevoli Colleghi! – Dopo l'esito del referendum del 4 dicembre 2016 che ha mantenuto un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive e alla luce della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sul cosiddetto Italicum, è necessario rendere più omogenei i sistemi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Infatti, come ha ammonito la stessa Corte nella sentenza dianzi menzionata «in tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee». D'altro canto, un monito a rendere i due sistemi elettorali più omogenei era stato già rivolto alle forze politiche dallo stesso Presidente della Repubblica Mattarella.
In effetti, i due sistemi elettorali – entrambi scaturiti da due sentenze della Corte costituzionale – sono indubbiamente disomogenei per molteplici e significativi aspetti. Basta considerare che per l'elezione della Camera è prevista l'attribuzione del premio di maggioranza ma non la possibilità di formare coalizioni, mentre per l'elezione del Senato, all'inverso, è prevista la possibilità
1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo le parole: «alle liste» sono inserite le seguenti: «e alle coalizioni di liste» e le parole da: «di un premio di maggioranza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di 340 seggi complessivi alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso sia espressa più di una preferenza, a pena di nullità della seconda e terza preferenza, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso».
3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
5. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino a tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione, se non capolista».
6. All'articolo 24, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «alle liste e ai relativi contrassegni» sono sostituite dalle seguenti: «alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione».
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il nome e il cognome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate tre linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza preferenza»;
b) il comma 2-bis è abrogato.
8. All'articolo 58, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due o tre».
9. All'articolo 59-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due o tre».
10. All'articolo 77, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e come secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, come secondo e come terzo».
11. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate;
3) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
4) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
5) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 4), lettera a), e le liste di cui al numero 4), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 4), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito almeno 340 seggi;
8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, ovvero qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma 2, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in
9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 4). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 4), lettera a), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi, fermo restando quanto stabilito dal comma 6. L'Ufficio procede all'assegnazione del numero
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 4). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 4); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
12. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, determina ai fini della ripartizione
2) nel caso in cui sia stato assegnato il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario sono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
13. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio centrale circoscrizionale
1-ter. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio centrale circoscrizionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio»;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
4-bis. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».
14. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
15. All'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
a) al numero 1-bis), le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «o coalizione di liste»; dopo le parole: «ottenuti alla lista» sono inserite le seguenti: «o dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto» sono soppresse;
b) al numero 2-bis), dopo le parole: «all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, singole o collegate,».
16. All'articolo 93, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «provvisoriamente» e l'ultimo periodo sono soppressi.
17. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «alla determinazione della» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo le parole: «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto» sono soppresse;
b) al comma 3, il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:
c) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis»;
d) al comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 4) e 6), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis».
18. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»;
c) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
d) al comma 6, dopo le parole: «da attribuire alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; le parole: «di tali liste» sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e singola lista»; dopo le parole: «sono assegnati alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; dopo le parole: «il seggio è attribuito alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste, ovvero alla singola»; dopo le parole: «Se ad una» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste»; dopo la parola: «proclama» è inserita la seguente: «quindi»;
e) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole «comma 2, alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole: «seggi restanti alle altre» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e»; le parole: «con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6»; dopo le parole: «I seggi assegnati alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o alla singola»; dopo le parole: «dalla medesima» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola».
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al
2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica.
2-ter. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per l'espressione del voto da parte di ogni elettore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al primo periodo è ridotto alla metà»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le modalità di composizione delle liste dei candidati si osservano le norme di cui all'articolo 18-bis, commi 3 e 3-bis, e all'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il limite di dieci collegi plurinominali previsto dal citato articolo 19 è ridotto a cinque collegi plurinominali»;
c) al comma 5, le parole: «18-bis, 19,» sono soppresse.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, unitamente ai nomi e cognomi dei relativi candidati,»;
b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il nome e cognome dei relativi candidati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le schede di votazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;
b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostitute dalle seguenti: «del collegio plurinominale».
7. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Per l'espressione del voto si applicano gli articoli 58, secondo comma, 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
8. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente titolo:
Art. 14-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga
1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
2) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio plurinominale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
3) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa; determina altresì la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
4) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
5) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sui piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito
6) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo, come secondo e come terzo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
7) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
8) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di cui al numero 3), nonché, il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 4), nonché l'elenco delle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 5)».
10. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale».
11. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Determina
2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
3) individua quindi la coalizione di liste o lista singola non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; nelle determinazioni di cui ai numeri 1) e 2), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
4) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e liste singole non collegate comprese nell'elenco comunicato dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. Include nell'elenco anche le singole liste non collegate che, pur non avendo conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, hanno conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale. A tale fine divide il totale regionale di tali coalizioni di liste e liste singole non collegate per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
5) verifica se la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 3), abbia conseguito un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale nazionale comprende il numero di seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando i relativi candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno presentato dalla lista singola o da una delle liste appartenenti alla coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, ovvero, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al numero 7), conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi del numero 4) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle coalizioni di liste e liste singole in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio centrale nazionale e procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto e quindi alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione, ai sensi dell'articolo 16-bis;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi. Nella determinazione del numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, si applica quanto disposto dal secondo periodo del numero 5). L'Ufficio procede all'assegnazione del numero aggiuntivo di seggi solo alle condizioni ulteriori che le elezioni delle due Camere si tengano contestualmente e che nell'elezione del Senato della Repubblica l'eventuale numero aggiuntivo di seggi non spetti ad una coalizione di liste o lista singola diversa da quella di cui al numero 3), come da comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati. Verificandosi tali condizioni, l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la coalizione di liste o lista singola di cui al
2. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale nazionale, tramite estratto del processo
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
12. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), i seggi aggiuntivi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il nuovo quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
2) procede poi al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste, come determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 4) e 6), ovvero ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), e del numero 1) del presente comma, tra le liste ammesse al riparto che compongono la coalizione medesima. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
2. L'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste come segue:
1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale regionale della lista o delle liste di maggioranza
2) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista o alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente già determinato ai sensi del numero 1). In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), l'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente elettorale regionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
13. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, il presidente
2. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco di tutti i candidati eletti come capilista, le cifre elettorali di collegio delle relative liste e il totale dei voti validi di ciascun collegio. L'Ufficio centrale nazionale individua, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di tali collegi il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore e ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali che procedono alle proclamazioni dei candidati capilista in tali collegi.
3. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio elettorale regionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio.
4. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista nei collegi plurinominali della regione nei quali la stessa lista abbia la maggiore parte decimale dei quozienti non utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
5. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi nella medesima
14. L'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
15. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale o della stessa regione, ai sensi dell'articolo 17».
16. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e
b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e storico-culturale, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai
TABELLA A
(Articolo 3, comma 4)
I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.
Regione Piemonte
1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02
2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06
3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05
4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08
Regione Lombardia
5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06
6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06
7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01
8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09
9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14
10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08
11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12
12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16
13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17
Regione Veneto
14) Veneto – 01 e Veneto – 03
15) Veneto – 02 e Veneto – 06
16) Veneto – 04 e Veneto – 05
17) Veneto – 07 e Veneto – 08
Regione Friuli Venezia Giulia
18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Liguria
19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Emilia-Romagna
20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02
21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04
22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06
23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06
Regione Toscana
24) Toscana – 01 e Toscana – 02
25) Toscana – 03 e Toscana – 04
26) Toscana – 05 e Toscana – 06
Regione Umbria
27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Marche
28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Lazio
29) Lazio – 01 e Lazio – 02
30) Lazio – 03 e Lazio – 04
31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno
32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09
Regione Abruzzo
33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Molise
34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Campania
35) Campania – 01 e Campania – 02
36) Campania – 03 e Campania – 04
37) Campania – 06 e Campania – 07
38) Campania – 05 e Campania – 08
39) Campania – 09 e Campania – 10
Regione Puglia
40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge
41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05
42) Puglia – 06 e Puglia – 07
Regione Basilicata
43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Calabria
44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02
45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02
Regione Sicilia
46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03
47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06
48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06
49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09
Regione Sardegna
50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale
La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale