XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4068



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione del turno unico di votazione e del premio di governabilità

Presentata il 3 ottobre 2016


      Onorevoli Colleghi! — Con il presente progetto di legge si propone la modifica delle norme che regolano il sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sul quale è recentemente intervenuta la legge 6 maggio 2015, n. 52. Il punto controverso del cosiddetto Italicum è il ballottaggio previsto per l'assegnazione del premio di maggioranza nel caso che nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento al primo turno.
      Il principale elemento critico individuato da molti osservatori riguarda il fatto che il ballottaggio venga utilizzato per l'attribuzione di un premio di maggioranza in un meccanismo elettorale su base proporzionale e di lista, invece che tra due candidati a una carica monocratica come tradizionalmente avviene, e che, come conseguenza, tale meccanismo non escluda la possibilità di un'estensione eccessiva del premio rispetto ai consensi ottenuti al primo turno dalla lista vincente.
      La modificazione qui proposta consentirebbe di far venir meno tali elementi critici, preservando il necessario obiettivo di favorire la governabilità e di individuare chiaramente un vincitore ed evitando, al tempo stesso, il rischio di un ritorno alle coalizioni pre-elettorali coatte.
      La proposta prevede l'attribuzione di un premio di governabilità di novanta seggi (corrispondenti al 14 per cento circa del numero totale dei seggi della Camera dei deputati) alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, calcolato sul piano nazionale. Il premio non eccederebbe quindi il livello massimo raggiungibile al primo turno sulla

 

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base dell’Italicum attuale, in forza del quale, come è noto, il premio può arrivare al 14 per cento circa nel caso che la prima lista consegua il 40 per cento dei voti. Al di sopra di quel livello, secondo il sistema qui proposto, il premio non potrebbe comunque attribuire un numero aggiuntivo di seggi tale da superare i 340 seggi, consistenza già individuata dalla legge come un numero di deputati che garantisce una sicura maggioranza al partito più votato. Al di sotto di quel livello, invece, la formazione di una maggioranza richiederebbe una coalizione con uno o più partiti minori. L'attribuzione in ogni caso di un consistente premio di governabilità al primo partito (un premio che, per fare un esempio, con il 30 per cento dei voti lo porterebbe al 44 per cento, che, tenendo conto della piccola alterazione della proporzionalità indotta dalla soglia di sbarramento, diventerebbe circa il 46 per cento dei seggi) consentirebbe però di evitare la via obbligata di una grande coalizione e renderebbe sufficiente l'alleanza con una o più forze minori, salvaguardando al tempo stesso il primato del partito più votato e l'idoneità di questo a proporre la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Coerentemente con tale impostazione, se la lista più votata ha già conseguito un numero di voti che le consente di vedersi attribuito un numero di seggi eguale o superiore a 340, non v'è ragione che sia applicato il premio, in quanto la maggioranza dei seggi sufficiente a garantire un buon grado di governabilità è già stata conseguita dalla lista più votata.
      In altre parole, le elezioni avrebbero chiaramente un vincitore e la formazione di una maggioranza sarebbe favorita, evitandosi tuttavia ogni rischio di eccessivo allargamento del premio. L'eliminazione del doppio turno e l'attribuzione di un premio fisso al primo partito appaiono pienamente compatibili con il mantenimento dell'impianto dell’Italicum per quanto riguarda sia le circoscrizioni elettorali e i collegi plurinominali sia le modalità di espressione del voto.
      La presente proposta ha il pregio di favorire la governabilità pur escludendo a priori che la compressione della rappresentatività della Camera possa risultare smisurata. In primo luogo, infatti, essa subordina l'attribuzione del premio al raggiungimento di una soglia minima di suffragi, pari al 20 per cento dei voti validi espressi, calcolata sul piano nazionale. In secondo luogo, attribuisce un carattere certo, ragionevole e precostituito al premio e lo orienta esclusivamente a favorire la governabilità, tanto che esso si comprime progressivamente quanto più la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti si avvicina alla quota di 340 seggi, quando cioè è la stessa forza rappresentativa espressa dalla lista nella competizione elettorale ad assicurare la governabilità, senza che vi sia bisogno di un correttivo premiale.
      Questi elementi escludono in radice i difetti che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare, con la sentenza n. 1 del 2014, l'illegittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2005, n. 270, come molti dei rilievi critici che sono stati in questi mesi risollevati contro l’Italicum. Infatti, il meccanismo premiale qui proposto non può essere «foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa» né consentire «ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi». La discrepanza prodotta dal premio di governabilità tra voti espressi e seggi attribuiti è contenuta entro una misura ragionevole e strettamente proporzionale all'obiettivo – che la stessa Corte ha riconosciuto senz'altro come costituzionalmente legittimo – «di agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale attribuzione di un premio fisso di governabilità alla lista che abbia conseguito il più alto numero di voti validi, purché pari almeno al 20 per cento del totale nazionale, ai sensi dell'articolo 83».
      2. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      3. Il comma 2-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      4. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) il numero 5) è abrogato;

              2) il numero 6) è sostituito dal seguente:

              «6) verifica se la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), abbia conseguito almeno 340 seggi»;

          b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

 

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      «2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, l'Ufficio verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del comma 1, numero 2), corrisponda almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi, fermo restando quanto stabilito al comma 6.
      2-bis. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4).
      2-ter. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è ulteriormente attribuito un numero aggiuntivo di seggi fino ad un massimo di 90 seggi, che costituiscono il premio di governabilità. In tale caso l'Ufficio somma ai seggi attribuiti alla lista ai sensi del comma 1, numero 4), i 90 seggi del premio di governabilità e verifica se il totale dei seggi attribuiti alla lista superi il numero di 340 seggi. In caso positivo, sottrae alla lista i seggi in eccesso, in modo tale che il numero dei seggi aggiuntivi del premio di governabilità non superi quello necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. L'Ufficio assegna alla suddetta lista il numero di seggi determinato ai sensi del secondo e del terzo periodo. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza»;

          c) il comma 5 è abrogato;

          d) al comma 6, le parole: «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 2».

      5. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «premio di maggioranza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «premio di governabilità».

 

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      6. L'ultimo periodo della lettera c) del secondo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
      7. Il comma 3 dell'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      8. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero comma 2-bis, ovvero comma 2-ter»;

          b) al comma 6, dopo le parole: «comma 1, numero 7),» sono inserite le seguenti: «ovvero comma 2-bis,»;

          c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2-ter, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale e i seggi restanti alle altre liste ammesse.».

 

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