XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4216



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RICCIATTI, LUCIANO AGOSTINI, ZARATTI, MELILLA, FRATOIANNI, FASSINA, AGOSTINELLI, AIRAUDO, ARLOTTI, BARGERO, BIANCOFIORE, FRANCO BORDO, CAPEZZONE, CERA, COSTANTINO, CRIMI, D'AGOSTINO, D'ATTORRE, DE GIROLAMO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, LODOLINI, MANZI, MARCHETTI, MARCON, MAROTTA, MARTELLI, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PALESE, PANNARALE, PELLEGRINO, PIEPOLI, PIRAS, PLACIDO, POLIDORI, POLVERINI, QUARANTA, RAGOSTA, SALTAMARTINI, SANNICANDRO, SCOPELLITI, SCOTTO, TIDEI, VEZZALI, VICO, VILLECCO CALIPARI, ZAN

Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016

Presentata l'11 gennaio 2017


      Onorevoli Colleghi! — Nell'agosto e ottobre 2016 una serie di forti scosse di terremoto ha colpito un vasto territorio dell'Appennino centrale e ha interessato otto province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il sisma ha provocato la morte di 299 persone, oltre a danni ingentissimi al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle infrastrutture e alle attività produttive e alle imprese locali.
      Proprio con riguardo alle attività produttive messe in ginocchio dal terremoto, il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha, tra l'altro, previsto una serie di misure agevolative volte a favorire il rilancio delle attività economiche danneggiate

 

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dal terremoto. Tra queste ricordiamo l'intervento del Fondo di garanzia, con specifiche agevolazioni sotto forma di contributo in conto interessi; contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, o abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici; contributi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la messa in sicurezza di immobili produttivi; finanziamenti agevolati a tasso zero alle imprese e altri benefìci.
      Tutto questo, però, può non bastare per mettere le popolazioni colpite in condizione di tornare a produrre. È indispensabile mettere in campo tutte le iniziative volte a ricostruire quanto prima il tessuto produttivo e turistico che caratterizza queste zone.
      Proprio per accelerare la ripresa dell'economia, la nuova occupazione, nonché il rilancio delle imprese, delle aziende e delle attività commerciali delle aree colpite, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede l'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici.
      Ricordiamo che le zone franche urbane (ZFU) sono aree nelle quali si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo economico e sociale.
      L'istituzione delle zone franche risale alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Con la successiva legge n. 244 del 2008 (legge finanziaria 2008) sono state – tra l'altro – definite con maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione particolareggiata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
      Peraltro, vale la pena ricordare che già con il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, si era provveduto a istituire una zona franca nel territorio dell'Emilia colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, caratterizzati da «zone rosse» situate nei centri storici.
      La proposta di legge in esame prevede una serie di esenzioni fiscali a favore dei lavoratori autonomi e delle micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni interessati dagli eventi sismici, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.
      Si precisa che tali esenzioni operano per tre periodi d'imposta, ovvero quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e i due successivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e ottobre 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;

          c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.

      2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi d'imposta successivi.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

 

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sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.