XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4213



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCIANO AGOSTINI, AMATO, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, CAMANI, CARELLA, CARRA, CARRESCIA, D'INCECCO, FEDI, FRAGOMELI, GUERRA, LA MARCA, MANZI, MARANTELLI, OLIVERIO, PREZIOSI, ROMANINI, ROSTELLATO, SCUVERA, VENITTELLI, ZOGGIA

Istituzione dei distretti delle risorse culturali

Presentata l'11 gennaio 2017


      Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende offrire un'opportunità di sviluppo sistemico: la strategia dei distretti delle risorse culturali del territorio.
      C'è una concreta possibilità di dare una risposta efficace ai problemi posti dalla condizione di crisi in cui da tempo versa il nostro Paese e alla conseguente presenza di una disoccupazione diffusa specie nel mondo giovanile.
      Per raggiungere questo esaltante obiettivo è necessario che si abbandonino i sentieri normalmente percorsi, caratterizzati sovente dall'effettuazione di interventi puntuali, scoordinati, episodici o effimeri da sostituire con altri di tipo sistemico.
      A parere di alcuni questa forma di inerzia e l'incapacità di pensare in grande potrebbe essere il sintomo di una sorta di malessere o di malattia che colpirebbe la nostra comunità e in particolare chi è preposto a fare delle scelte. Si è parlato, in proposito, di una specie di sindrome, definita come quella «dei pensionati mentali».
      Senza voler arrivare a conclusioni così estreme, è certo comunque il prevalere di atteggiamenti timorosi, incapaci di aspirare alle «magnifiche sorti e progressive», quasi si fosse aderito al pessimismo cosmico del grande poeta di Recanati, dimenticando il suo ardente desiderio di un modo migliore, più civile, più solidale, in pratica più autenticamente moderno e umano.
      Ma non bisogna, per questo, darsi per vinti. Bisogna, invece, continuare a elaborare proposte innovative, a promuoverne la conoscenza, ad attivare dibattiti. Prima o poi, è certo, qualche luce di speranza si

 

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accenderà e anche i meno illuminati cominceranno a capire l'esigenza di cambiare atteggiamento e di abbandonare i percorsi sterili per allargare il proprio sguardo verso visioni più ampie, più luminose e più esaltanti.
      D'altronde è ciò che al nostro Paese viene chiesto dai tanti che da tutto il mondo aspirano a entrare in contatto con la storia, con la civiltà, con il modo di vivere, insomma con tutto ciò che fa dell'Italia un Paese unico, irripetibile e irrinunciabile.
      L'istituzione dei distretti delle risorse culturali potrebbe dare una risposta a questa impegnativa sfida.
      Parliamo di distretto delle risorse culturali e non di distretto culturale per evitare che si possa ritenere che il progetto riguardi solo un aspetto dei valori presenti nel nostro Paese, limitando lo spettro d'azione solo a ciò a cui da sempre si è fatto riferimento parlando di «cultura» e cioè all'arte, ai monumenti, ai musei, alle aree archeologiche, alla musica e alla letteratura, determinando quasi una sorta di avversione per ogni forma di intervento che la riguardi, nell'erronea convinzione che la cultura sia qualcosa che interessa un limitato numero di persone e che sostanzialmente non possa contribuire a produrre ricchezza e sviluppo.
      Parlando, invece, di risorse culturali si intende ampliare lo spettro di queste realtà comprendendo in esse le attività che siano espressione della storia, dei talenti, delle professionalità, delle capacità di una comunità, insomma di «ogni testimonianza di civiltà», così da comprendere, oltre alla cultura con «l'iniziale maiuscola», anche l'artigianato, il paesaggio, i sistemi urbani, il turismo, nonché le attività industriali che siano espressione dei talenti, delle professionalità e delle tradizioni di un determinato territorio.
      Si comprende, quindi, il valore veramente innovativo di questa diversa impostazione del discorso e la possibilità, se si accettasse di intraprendere questo percorso innovativo, di aprire per il Paese panorami di sviluppo inimmaginabili e straordinari.
      Ma è da chiedersi: qual è la risposta innovativa da dare a questa impegnativa sfida?
      È il passaggio dagli interventi di tipo puntuale a quelli di tipo sistemico. Insomma, l'obiettivo è quello di elaborare un progetto che miri alla valorizzazione sistemica di tutte le risorse culturali presenti in un determinato territorio, definito da un'omogeneità di elementi caratterizzanti, tali da consentire di presentarlo come un soggetto con un'immagine ben definita, per usare un termine più attuale, un «brand» identitario, qualificato dal rispetto dei tre elementi che definiscono la filosofia di questa progettualità e cioè «tutela, conservazione e responsabile fruizione», ai quali va aggiunto l'indispensabile elemento della «produzione» della nuova cultura, che è favorita dalla ricerca, dall'innovazione e dalla tolleranza.
      Se tutta l'Italia decidesse di intraprendere questo percorso virtuoso il valore aggiunto per l'immagine o «brand» dei singoli distretti e del Paese intero sarebbe immenso. E quindi il ritorno in termini di valorizzazione anche economica, intesa come esaltazione del valore delle risorse territoriali, sarebbe eccezionale, dando una risposta efficace e inimmaginabile a quell'enorme quantità di cittadini di tutto il mondo che aspirano a entrare in contatto con le tradizioni, con la storia e, in definitiva, con la cultura profonda del nostro Paese, contribuendo in pari tempo a gratificare e a enfatizzare il senso di appartenenza dei suoi stessi abitanti.
      Senza considerare i benefìci di scala derivanti dalla scelta di adottare nell'intero Paese provvedimenti di tipo sistemico nell'utilizzazione delle risorse del territorio.
      In realtà già alcune realtà italiane hanno avviato questo percorso virtuoso: basti accennare al distretto del Val di Cornia, esempio di stupefacente successo, o ai tentativi che si stanno facendo in altre zone d'Italia, in qualche caso timidamente, in altre con maggiore determinazione, anche se talvolta riguardano solo alcune limitate risorse, pur di grande importanza e non, come invece sarebbe opportuno, il coinvolgimento
 

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di tutte le risorse culturali potenzialmente presenti nelle realtà territoriali.
      Si tratta di estendere a tutta l'Italia queste forme di progettualità, con metodi innovativi, individuando strategie che, senza costringere i vari territori ad aderire a questa innovativa progettualità, rendano conveniente la scelta grazie alla concessione di contributi o di facilitazioni fiscali ovvero alla previsione di forme efficaci di assistenza, consentendo la definizione di «un'architettura degli interventi effettuabili», che si limiti a indicare agli amministratori locali e ai portatori d'interesse le migliori strade da percorrere, gli obiettivi da raggiungere, gli errori da scongiurare, le metodologie di lavoro da seguire, le forme di finanziamento utilizzabili e quant'altro.
      Contribuirà a migliorare l'offerta di questo innovativo servizio la creazione a livello nazionale di una struttura di studio e di supporto qualificata dalla presenza di validi esperti in grado di fornire un'assistenza valida ed efficace per la realizzazione degli interventi decisi dagli amministratori locali e dai portatori d'interesse presenti nel territorio di riferimento e disposti a intraprendere questo nuovo percorso innovativo.
      Analisi effettuate hanno individuato la presenza nel nostro Paese di oltre 100 potenziali distretti delle risorse culturali. Naturalmente, all'atto pratico, sarà necessaria la conferma dell'esattezza di questa previsione da parte dei soggetti istituzionali presenti nel territorio (le regioni), che dovranno operare in raccordo con gli altri enti territoriali e con il coordinamento del Governo, con una competenza attinente alle risorse culturali, di cui si intende favorire la valorizzazione sistemica e in particolare con i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico.
      I distretti delle risorse culturali dovranno essere individuati sulla base sia di un'adeguata estensione territoriale sia di un numero di abitanti di una certa consistenza, nel presupposto comunque di includere in ogni distretto proposto un territorio e una comunità aventi un'omogeneità atta a conferire una ben definita immagine in grado di caratterizzare in maniera immediata e quasi simbolica il distretto stesso, in modo da porsi come primo elemento insostituibile per assicurare il successo e la compatibilità economica dell'esperimento.
      Naturalmente sarà possibile, per certe situazioni particolari, ipotizzare un distretto delle risorse culturali anche per un territorio più limitato e per un numero minore di abitanti, in presenza di elementi specifici del territorio particolarmente evidenti e consolidati da una lunga e qualificata tradizione, tali da conferire per la loro solo presenza un'immagine già ben definita al distretto stesso.
      Il distretto delle risorse culturali non dovrà, peraltro, essere considerato come una struttura chiusa nella campanilistica esaltazione dei soli valori locali. Il progetto dovrà, invece, porsi l'obiettivo di generare il «sistema Paese», attraverso lo scambio di informazioni e di attività tra i vari distretti, favorendo l'utilizzazione delle nuove tecnologie e delle innovazioni nei vari settori produttivi, nonché l'incremento della competitività del Paese, un elemento indispensabile allo sviluppo specie nel panorama dell'economia globale che caratterizza l'attuale momento storico.
      La struttura nazionale di studio, assistenza e supporto prevista appare indispensabile per il conseguimento di questo fondamentale obiettivo.
      Il primo passo da compiere per avviare questo progetto è l'individuazione dello strumento operativo per rendere possibile l'avvio dell'esperimento.
      In proposito rimane fondamentale, dopo l'individuazione dei distretti delle risorse culturali da parte dei soggetti istituzionali, l'effettuazione degli studi di fattibilità.
      Devono quindi essere definite le modalità operative dei gruppi di lavoro che li devono realizzare.
      In merito va rilevato che per gli esperimenti già avviati si è preferito generalmente affidarsi alla consulenza e all'assistenza di esperti che hanno effettuato lo studio di fattibilità, consegnando, al termine del lavoro, ai committenti dell'operazione
 

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«un pacco» di proposte ben chiuso in un «capiente scatolone». Sovente «il pacco» è rimasti ben chiuso e nessuno si è azzardato ad aprirlo e a leggere le proposte. Talvolta o spesso gran parte delle proposte sono rimaste lettera morta e quindi si è ritenuto che le risorse impegnate fossero un tipico esempio di spreco all'italiana.
      Tali critiche devono indurre a una diversa metodologia di lavoro in modo da evitare la lamentata discrasia tra il lavoro di proposta e la pratica esecuzione di quanto proposto.
      Per superare questa evidente criticità si dovrà evitare il ricorso a esperti esterni che non siano espressione delle esperienze, delle professionalità, dei talenti e della passione locali. Quindi ben venga la supervisione di esperti esterni, che dovranno per ogni studio di fattibilità coordinare il lavoro di un numero adeguato di giovani, dotati di elevata preparazione e di entusiasmo, del territorio di riferimento del distretto delle risorse culturali (è ipotizzabile il numero di 8-10 unità per distretto) che, sotto la guida degli esperti, dovranno procedere all'individuazione sistematica delle risorse presenti nel territorio, a valutarne il valore, a esaltarne l'importanza, a formulare precise ipotesi di valorizzazione sistemica e di responsabile fruizione, dedicando, altresì, particolare enfasi all'individuazione degli strumenti più efficaci per favorire la produzione di nuova cultura, nonché lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca per la creazione della società della conoscenza.
      Questi giovani, espressione della cultura del territorio, saranno poi gli effettivi «gestori del processo di realizzazione del distretto delle risorse culturali», ai quali le amministrazioni locali e i portatori d'interesse locali potranno rivolgersi per efficaci forme di assistenza per la pratica messa in opera di quanto previsto dallo studio di fattibilità.
      Peraltro, per evitare una deriva burocratica del progetto, questi organismi si dovranno auto sostenere con i proventi derivanti dall'assistenza fornita alle amministrazioni locali e ai portatori d'interesse presenti nel territorio per la realizzazione dei progetti di sviluppo individuati e previsti dallo studio di fattibilità. È evidente il percorso virtuoso di una simile modalità di operazione.
      La struttura potrà sopravvivere solo se sarà in grado di rivelarsi autenticamente utile o addirittura indispensabile per lo sviluppo del territorio.
      In pratica, l'unico investimento pubblico è quello della destinazione di un fondo iniziale per la realizzazione degli studi di fattibilità.
      Tenuto conto della possibilità di realizzare oltre 100 studi di fattibilità, per cui può essere ritenuta congrua un'ipotesi di spesa di 100.000-150.000 euro per studio, si dovrebbe ipotizzare l'investimento di una cifra totale tra 15 e 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe apparire rilevante, ma che tale non è se si considera che la stessa verrebbe in buona parte utilizzata per assegnare un'indennità, simile a una di borsa di studio, di circa 10.000 euro all'anno a oltre 1.000 giovani laureati che, al termine dell'esperimento, oltre ad aver collaborato, con la guida e con la supervisione di uno o più esperti, a realizzare lo studio di fattibilità, è come se avessero frequentato un corso di alta specializzazione, diventando degli esperti nella gestione delle complesse procedure necessarie per consentire l'effettivo avvio della realizzazione dei distretti delle risorse culturali.
      In pratica, per tutto il territorio italiano sarebbero disponibili oltre 1.000 professionisti in grado di gestire il processo di realizzazione dei distretti. Quindi una spesa ben fatta, rispetto ai tanti rivoli di investimenti più o meno messi insieme che, a fronte di una quantità di risorse investite, ben poco hanno prodotto in termini di risultati conseguiti.
      Più in dettaglio, la presente proposta di legge si compone di tre articoli.
      L'articolo 1 reca innanzitutto la definizione dei distretti delle risorse culturali del territorio e demanda a un regolamento interministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la loro istituzione e disciplina. I confini del distretto sono definiti su proposta
 

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delle regioni, che a tale fine promuovono protocolli d'intesa con gli enti locali.
      L'articolo 2 istituisce un centro di studio e coordinamento che ha il compito di sovraintendere sull'attività dei gruppi di lavoro istituiti in ogni distretto per la realizzazione di studi sulla fattibilità del distretto stesso, di valutare la corretta impostazione degli studi e di proporne l'approvazione da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      Il centro di studio e coordinamento, composto da non più di dieci membri, definisce i criteri per la selezione di giovani laureati da utilizzare per i gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro possono essere composti da un massimo di dieci unità ciascuno, da scegliere tra laureati in architettura, urbanistica, scienze agrarie e forestali, scienze economiche, storia dell'arte o in altre facoltà in cui siano previsti studi di materie attinenti al settore delle risorse culturali del territorio e alle modalità della loro valorizzazione sistemica.
      È evidente che contestualmente all'avvio di questo esperimento innovativo, il centro di studio e coordinamento deve indicare le forme più efficaci per promuovere l'immagine dei territori aderenti all'iniziativa, creando un «brand» che possa diventare l'elemento distintivo e caratterizzante di un nuovo modo di presentarsi dei territori stessi e, alla fine, di tutto il Paese, nella realtà sempre più globale del mondo attuale.
      Insomma, un modo sistemico di coniugare insieme il locale e il globale, indicato con il termine «glocalism», che non sia un vuota indicazione terminologica alla quale non corrisponde una concreta ed entusiasmante realtà.
      Non va sottaciuta, a questo punto, l'esigenza di prevedere la collaborazione con l'Agenzia nazionale del turismo per utilizzare questa innovativa e sistemica forma di valorizzazione del territorio come un elemento fondamentale per promuovere l'immagine del Paese e per farne un elemento di distinzione fondamentale, in modo da definire il «brand» dell'Italia in maniera esemplare.
      Dopo il periodo di tempo individuato dal regolamento in cui il centro di studio e coordinamento opera con finanziamenti pubblici, questi ultimi non possono più essere erogati e il centro può continuare a esercitare la proprie attività solo in relazione alle consulenze fornite, sulla base delle apposite richieste rivolte dalle amministrazioni e dai portatori d'interesse, nonché dai gestori del processo di realizzazione di singoli distretti, in modo da evitare la creazione di una struttura burocratica che si auto sostenga con risorse pubbliche.
      L'articolo 2 definisce, inoltre, i contenuti degli studi di fattibilità e i principi e criteri con cui devono essere individuati gli interventi da proporre nello studio.
      Occorre ricordare che quando si parla di risorse culturali si fa riferimento a quelle rappresentate dal patrimonio artistico, architettonico e urbano, a quelle rappresentate dal patrimonio naturalistico in cui assumono particolare importanza i valori paesaggistici, a quelle delle tradizioni antropiche in cui vanno comprese una moltitudine di realtà, comprendendo, insomma, nel concetto di cultura tutte le testimonianze di civiltà. Pertanto, come già rilevato, vanno comprese in questo elenco anche le attività industriali che siano espressione dei talenti, delle professionalità e delle tradizioni di un territorio.
      Si precisa che nell'elaborazione dello studio di fattibilità particolare attenzione deve essere dedicata alla riqualificazione dei sistemi urbani, con l'obiettivo della tutela rigorosa dei valori storici del tessuto urbano e con la definizione degli strumenti che riqualifichino la qualità della vita, con specifico riferimento ai sistemi di trasporto, la cui progettazione deve essere improntata ai princìpi della «città intelligente o smart city» prestando la massima attenzione alle insopprimibili esigenze e tutele dei minori, degli anziani e dei disabili.
      Analoga enfasi deve essere data alla riqualificazione e alla valorizzazione del settore agricolo, di quelli artigianale, industriale e dell'energia, di quelli enogastronomico
 

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e turistico, con particolare attenzione alla fornitura di servizi culturali innovativi e creativi. Insomma, un'apertura agli impulsi del cosiddetto distretto culturale evoluto, senza che ciò possa far pensare a qualcosa di involuto e di antiquato per i distretti proposti. Le proposte, infatti, non devono essere ritenute contrapposte, ma complementari a tutti gli effetti.
      Naturalmente particolare attenzione deve essere rivolta al settore dei beni culturali e paesaggistici con la previsione di interventi innovativi che ne favoriscano una valorizzazione sistemica, con la loro messa in rete, in modo da consentire una fruizione responsabile, competitiva ed economicamente sostenibile.
      Fondamentale importanza deve essere riservata all'individuazione delle strategie da adottare per favorire «la produzione di nuova cultura», un'attività fondamentale per evitare il pericolo della creazione di una sorta di enorme struttura attrezzata solo per la preponderante e sovente sterile fruizione di risorse accumulate in epoche precedenti.
      Quindi sono evidenti la complessità e l'ampiezza dello spettro del campo d'azione in cui si dovrebbe estendere l'attività dei distretti delle risorse culturali e dei gruppi di lavoro chiamati all'elaborazione degli studi di fattibilità.
      In pratica, gli studi di fattibilità devono essere una sorta di «architettura degli interventi» effettuabili nel territorio per consentire la valorizzazione sistemica delle risorse culturali ivi presenti, nel rispetto dei citati princìpi fondamentali che ne definiscono la filosofia e cioè «tutela, conservazione e responsabile fruizione», ai quali va aggiunto l'elemento fondamentale della «produzione di nuova cultura».
      Naturalmente gli interventi effettuati devono adeguarsi alle normative vigenti e in particolare a quelle urbanistiche, fatta salva sempre la possibilità per gli enti locali competenti di modificare queste ultime, comunque nel rispetto del principio del consumo zero del territorio, per consentire la realizzazione degli interventi di cui si siano riconosciute l'opportunità e la convenienza.
      Nell'elaborazione degli studi di fattibilità, attese la complessità delle proposte e la prevedibile non immediata prontezza di adesione a interventi di tipo sistemico per la consolidata abitudine di privilegiare quelli di tipo puntuale, l'articolo 2 consente di utilizzare anche la strategia dei «moduli», in modo da permettere, pur nell'ambito dell'architettura complessiva del distretto, un approccio meno impattante e la possibilità di avviare esperimenti meno complessi, più facilmente approcciabili e con risultati concreti conseguibili in tempi meno lunghi.
      Un ultimo aspetto della proposta di legge riguarda le regole da seguire per confermare il valore da dare agli studi di fattibilità e la rispondenza ai princìpi che sono il fondamento della stessa proposta di legge. Abbiamo visto come, dopo l'individuazione dei distretti da parte delle regioni, i gruppi di lavoro costituiti sulla base dei criteri previsti dalla proposta di legge e dal centro di studio e coordinamento, provvedono alla realizzazione degli studi di fattibilità. I gruppi di lavoro coordinati da uno o più esperti, sulla base di quanto previsto dal regolamento, devono coinvolgere nell'operazione gli enti locali, i gruppi di azione locale e gli ecomusei, ove esistenti, i portatori d'interesse, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e, in particolare, le università, le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni culturali e di tutela.
      L'articolo 3 prevede che gli studi fattibilità, completati dai gruppi di lavoro, siano sottoposti al controllo del centro di studio e coordinamento, che ne valuta la rispondenza ai criteri informatori della proposta di legge. Superato questo controllo preliminare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ne rende ufficiale l'approvazione inviandone copia alle regioni e alle amministrazioni locali interessate.
 

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      In seguito, dopo un periodo di prova indicato dal regolamento, sono possibili integrazioni e modifiche sulla base di argomentate richieste dei soggetti interessati. Il centro di studio e coordinamento provvede a effettuare le richieste di modifiche e integrazioni se ritenute opportune e valide, per la successiva approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      Gli enti locali, gli eventuali consorzi e i portatori d'interesse possono usufruire dei benefìci fiscali e di altro ordine previsti dal regolamento solo per interventi che siano conformi a quanto previsto dagli studi di fattibilità.
      Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo redige una relazione annuale da inviare alle Camere sugli interventi effettuati nell'ambito dei distretti delle risorse culturali, sulle risorse impegnate e sui risultati conseguiti.
      L'articolo 3, inoltre, demanda al regolamento la definizione degli strumenti per incentivare, pur nella libertà di adesione volontaria alla progettualità, i soggetti coinvolti nel complesso esperimento (si va dalle amministrazioni locali e dai diversi portatori d'interesse alla comunità nel suo complesso e alle associazioni culturali e di categoria).
      In tale ambito si devono individuare forme di premialità di vario genere per i soggetti disposti ad avviare l'esperimento, da quelle di ordine fiscale, all'erogazione di contributi, a forme privilegiate di finanziamento, tenendo conto per questa ultima premialità anche della possibilità di utilizzare quelle previste dall'Unione europea. Si prevede quindi un'idonea copertura finanziaria a decorrere dal 2017, necessaria sia per remunerare i gruppi di lavoro e per sostenere il centro di studio e coordinamento che per finanziare le predette premialità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Distretti delle risorse culturali).

      1. Il distretto delle risorse culturali comprende un'area geografica avente caratteristiche omogenee sul piano storico, culturale, paesaggistico e naturale, idonee a costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali, in essa presenti e una testimonianza di ogni civiltà del territorio, mediante forme integrate di utilizzazione delle professionalità, delle attività artigianali e agricole, delle infrastrutture e dei sistemi urbani, con il concorso dei settori produttivi esistenti nel territorio che siano espressione dei talenti e delle tradizioni storiche ivi consolidate.
      2. Gli elementi caratterizzanti l'attività del distretto delle risorse culturali sono la tutela, la conservazione, la produzione, nonché la fruizione responsabile e la generazione di nuova cultura.
      3. Con regolamento, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «regolamento», sono istituiti e disciplinati i distretti delle risorse culturali.
      4. Il regolamento definisce il numero massimo di distretti delle risorse culturali realizzabili, che non può essere superiore a cento, da assegnare a ogni regione in base al numero di abitanti, prevedendone comunque almeno uno per ogni regione e per ogni circoscrizione provinciale. Per le città metropolitane o con un numero di abitanti superiore a 500.000 può essere previsto un solo distretto.
      5. I territori dei distretti delle risorse culturali sono delimitati su proposta delle

 

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regioni, che a tale fine promuovono protocolli d'intesa con gli enti locali. I distretti possono comprendere aree appartenenti al territorio di più regioni sulla base dell'omogeneità del territorio; in tale caso la proposta di delimitazione è formulata dalle regioni interessate, d'intesa tra loro.
      6. Il regolamento definisce il termine perentorio entro cui le regioni devono formulare le loro proposte per la delimitazione dei territori dei distretti delle risorse culturali. Scaduto tale termine, le regioni non possono usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge, fatta salva la possibilità di riapertura del termine da autorizzare con un altro provvedimento legislativo.

Art. 2.
(Centro di studio e coordinamento e studi di fattibilità).

      1. È istituito un centro di studio e coordinamento, di seguito denominato «centro», composto da non più di dieci professionisti e docenti universitari, con riconosciuta e certificata conoscenza dei distretti delle risorse culturali sia per titoli accademici che per esperienze acquisite sul campo e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, che ha il compito di sovraintendere sull'attività dei gruppi di lavoro istituiti per ogni distretto proposto, di valutare la corretta impostazione degli studi di fattibilità e di proporne l'approvazione da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      2. Le modalità organizzative del centro sono definite dal regolamento che può, se necessario, prevedere l'istituzione di altri due centri.
      3. Il regolamento indica il numero di anni per i quali il centro può essere finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 3. Successivamente, il centro può continuare a svolgere la sua attività utilizzando le risorse ricavate dall'attività di consulenza e di assistenza fornita, sulla base di quanto disposto dal regolamento, ai gruppi di lavoro operanti nei distretti delle risorse culturali.

 

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      4. Il centro definisce i criteri per la selezione di giovani laureati da utilizzare per i gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro possono essere composti da un massimo di dieci unità ciascuno, da scegliere tra laureati in architettura, urbanistica, scienze agrarie e forestali, scienze economiche, storia dell'arte o in altre facoltà in cui siano previsti studi di materie attinenti al settore delle risorse culturali del territorio e alle modalità della loro valorizzazione sistemica.
      5. Ogni gruppo di lavoro opera sotto il coordinamento e la supervisione di uno o più esperti del centro, sulla base di quanto previsto dal regolamento, in collaborazione con gli enti locali, con i gruppi di azione locale, con gli ecomusei, ove esistenti, con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e, in particolare, con le università, con le scuole di ogni ordine e grado e con le associazioni culturali e di tutela.
      6. Gli studi di fattibilità per i distretti delle risorse culturali sono proposti dalle regioni nei termini perentori prescritti dal regolamento.
      7. Per il periodo di effettuazione dello studio di fattibilità, da completare in un anno o entro i termini tassativi indicati dal regolamento, a ogni componente del relativo gruppo di lavoro è corrisposta un'indennità sotto forma di borsa di studio, nell'importo stabilito dal regolamento.
      8. Il regolamento indica anche il compenso dovuto ai membri del centro sia per la loro attività di elaborazione e di indicazione delle strategie da adottare per l'elaborazione degli studi di fattibilità sia per l'attività di coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro.
      9. Lo studio di fattibilità individua una precisa architettura degli interventi realizzabili nel territorio del distretto delle risorse culturali di riferimento, per consentire una valorizzazione sistemica di tutte le risorse del territorio stesso, privilegiando strategie volte a favorire la produzione culturale.
      10. Le risorse culturali del territorio comprendono quelle del patrimonio storico, artistico, architettonico e urbano, quelle del patrimonio naturistico e paesaggistico,
 

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nonché quelle delle tradizioni antropiche, in cui sono comprese anche le attività industriali che siano espressione dei talenti, delle professionalità e delle tradizioni consolidate e storiche del territorio di riferimento.
      11. Nell'elaborazione dello studio di fattibilità particolare attenzione deve essere dedicata alla riqualificazione dei sistemi urbani, con l'obiettivo della tutela rigorosa dei valori storici del tessuto urbano e con la definizione degli strumenti che riqualifichino la qualità della vita, con specifico riferimento ai sistemi di trasporto, la cui progettazione deve essere improntata ai princìpi della città intelligente o smart city, prestando la massima attenzione alle insopprimibili esigenze e tutele dei minori, degli anziani e dei disabili.
      12. Lo studio di fattibilità individua interventi coordinati e sistemici nei seguenti ambiti:

          a) sistemi urbani;

          b) agricoltura;

          c) industria e artigianato;

          d) commercio;

          f) turismo;

          g) beni culturali e paesaggistici;

          h) energia;

          i) sistema delle manifestazioni;

          l) tradizioni;

          m) sistema della produzione della cultura per la società della conoscenza.

      13. La definizione degli interventi di cui al comma 12 deve essere effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri:

          a) gli interventi previsti per i sistemi urbani devono tendere a porre un termine al consumo del suolo, scegliendo l'opzione del «consumo zero», prevedendo un'azione efficace, progressiva e di lunga durata di recupero e di restauro urbano e ambientale, basando tale azione sui princìpi della tutela e del rispetto dei valori del paesaggio, dell'ambiente, della sicurezza sismica, delle emergenze storiche, monumentali,

 

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artistiche, architettoniche, urbane e delle vocazioni più autentiche dei siti di riferimento. Una particolare attenzione deve essere rivolta al problema della rivitalizzazione dei centri storici, definendone il ruolo e la funzione nell'ambito del tessuto urbano complessivo, nonché prevedendo la definizione di efficaci rapporti con le periferie, da riqualificare per consentirne una soddisfacente dignità urbana. L'adesione ai princìpi della città intelligente o smart city deve inoltre caratterizzare la progettualità riguardante i sistemi urbani, nel rispetto di quanto disposto dal comma 11;

          b) gli interventi in materia di agricoltura devono tendere alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni più autentiche del territorio agrario consolidatesi e arricchitesi nel corso di civilizzazioni millenarie, incentivando, insieme alle coltivazioni di tipo tradizionale, anche quelle eseguite con tecniche di agricoltura biologica. Devono essere evitate coltivazioni di tipo intensivo e uniformi, privilegiando le varietà colturali e la biodiversità, al fine di salvaguardare e di ripristinare i caratteri tipici e insostituibili del paesaggio agrario locale. Devono, altresì, essere previste forme di assistenza per permettere l'utilizzazione nell'attività agraria degli strumenti più moderni in grado di favorire una produzione di qualità e modalità efficaci di promozione a livello nazionale e internazionale delle tipicità prodotte in un contesto ambientale di valenza eccezionale;

          c) nell'ambito della promozione dell'industria e dell'artigianato devono essere privilegiati gli interventi volti a valorizzare le attività che siano espressione dei talenti, delle professionalità e delle tradizioni consolidatesi nell'esperienza accumulata nel territorio nel corso di secoli di civiltà. A tali fini devono essere elaborate strategie per recuperare tutte le attività manuali, artigianali e artistiche legate all'utilizzazione dei materiali tipici delle singole località e alle tradizioni consolidatesi nel corso dei secoli, in modo da rendere immediatamente percepibile l'intimo e indissolubile legame tra quanto prodotto e la secolare cultura del territorio. Analoghe strategie

 

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devono essere elaborate per le attività industriali espressione della cultura consolidata del territorio. Per favorire questo processo di consolidamento e di valorizzazione devono essere intensificati i rapporti di collaborazione tra le università, i centri di ricerca scientifica e tecnologica per l'innovazione, i centri per l'impiego e le imprese del territorio, anche al fine di incrementare la formazione tecnologica dei lavoratori, favorendo lo sviluppo e l'innovazione delle attività industriali e artigianali. Particolare attenzione deve inoltre essere posta nella realizzazione degli impianti utilizzati per lo svolgimento delle attività industriali e artigianali, privilegiando forme progettuali che rispettino le tipologie costruttive tipiche del territorio;

          d) al fine di conservare la vitalità dei centri urbani deve essere promosso l'esercizio dell'attività commerciale e deve essere limitato l'ulteriore ampliamento dei centri commerciali, che contribuiscono a ridurre la vivibilità e la qualità della vita dei quartieri cittadini e in particolare dei centri storici, prevedendo la realizzazione di centri commerciali naturali e l'intensificazione di rapporti con le imprese agricole, artigiane e industriali del territorio, con il coinvolgimento degli esercizi alberghieri e delle strutture turistiche del territorio, consentendo, in tal modo, la diffusione e la valorizzazione delle produzioni locali.

          f) gli interventi in materia di turismo devono mirare a sviluppare forme di collaborazione e sistemi a rete fra le strutture ricettive e gli altri esercizi turistici e commerciali per favorire il coordinamento, l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta turistica, nel rispetto delle caratteristiche e delle specificità dei territori. In questa prospettiva, il fenomeno del turismo deve essere riconsiderato elaborando innovative strategie che evitino che esso sia ridotto a un fenomeno di mera quantità, di velocissime escursioni e di vendita di souvenir senza alcun legame con il territorio e che lo rendano uno strumento vitale di scambio di esperienze culturali tra comunità e visitatori. Deve altresì essere prevista la riqualificazione del sistema residenziale turistico ed enogastronomico, valorizzando

 

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e privilegiando le strutture espressione delle tradizioni più autentiche del territorio, nonché individuando forme sempre più sofisticate per rendere fruibili in maniera attiva le ricchezze del territorio con la messa in rete dei siti, attraverso strumenti innovativi di accesso, di fruizione e di possibilità di riprodurre le immagini e gli oggetti con la riscoperta dei tradizionali e insostituibili valori artigianali, di livello artistico, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo della conoscenza;

          g) gli interventi proposti devono mirare, per quanto riguarda i beni culturali, a recuperare e a salvare dall'oblio e dalla distruzione il patrimonio di cultura musicale, letteraria, artistica e monumentale accumulatosi nel corso di secoli di civilizzazione. La valorizzazione e la fruizione di tali beni devono altresì presupporre l'avvio di un processo sistemico per superare la condizione di minorità del Paese, caratterizzato dalla presenza diffusa e capillare dei beni in tutto il territorio, potenziando la forza d'attrazione degli stessi beni e rendendoli competitivi con i beni esistenti in altri Paesi. Per tutti i luoghi e i reperti di immenso valore deve essere elaborato un progetto innovativo di messa in rete, prevedendo un ruolo attivo nella conoscenza e nella valorizzazione del territorio delle strutture che li custodiscono e li tutelano e individuando forme innovative di apertura dei luoghi che questi beni nobilitano. Una particolare cura deve essere riservata al paesaggio elaborando progetti di valorizzazione sistemica e proponendo la realizzazione di parchi culturali e ambientali, anche al fine di evidenziare la valenza economica della cura e della tutela del paesaggio;

          h) nel settore energetico, il primo intervento che deve essere effettuato è la riqualificazione del sistema abitativo per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Devono, inoltre, essere elaborati progetti sistemici che mirino alla totale eliminazione o, comunque, a una sensibile razionalizzazione della mobilità. L'esigenza di incrementare la produzione di energie rinnovabili deve essere coniugata con la necessità di studiare modalità di produzione

 

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che non si pongano in contrasto con l'esigenza di tutelare i valori irrinunciabili del paesaggio e dell'ambiente. Gli studi di fattibilità devono affrontare queste complesse problematiche in un'ottica di evoluta visione innovativa per contemperare le contrastanti esigenze in maniera equilibrata;

          i) nel sistema delle manifestazioni devono essere elaborati progetti innovativi che consentano di utilizzare le strutture e gli spazi esistenti per organizzare manifestazioni di qualità e innovativi laboratori votati alla riscoperta di antiche tradizioni e all'individuazione di nuove forme espressive;

          l) gli interventi volti a ricordare gli avvenimenti storicamente documentati, ai quali si uniscono le tradizioni, i fatti leggendari, i racconti tramandati dalle diverse generazioni e le credenze popolari devono essere utilizzati per realizzare manifestazioni evocative, per valorizzare i luoghi dove gli avvenimenti si sono svolti e per conservare il sistema di credenze legate alla tradizione popolare o alle leggende che hanno informato l'immagine del territorio, al fine di valorizzare immagini, personaggi, richiami letterari, monumenti e luoghi tipici;

          m) nel sistema della produzione della cultura per la società della conoscenza devono essere individuati interventi in grado di costruire per il futuro di ogni territorio un ambiente culturale aperto e creativo, in modo da favorirne l'attrattività per gli artisti e per gli innovatori, richiamati dall'elevata qualità della vita e dalla presenza diffusa di fabbriche di cultura. Gli obiettivi ai quali devono tendere gli studi di fattibilità devono essere la produzione della cultura e della creatività, la democratizzazione e la riduzione dei costi di accesso alla cultura, nonché la diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, per avviare il territorio verso la società della conoscenza, sostenendo lo sviluppo delle industrie culturali e di quelle creative e migliorando la qualità della formazione professionale e accademica.

 

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      14. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti proposti, gli studi di fattibilità possono altresì individuare una serie di moduli che affrontino problematiche specifiche.

Art. 3.
(Approvazione e modalità di finanziamento degli studi di fattibilità).

      1. Gli studi fattibilità, completati dai gruppi di lavoro, sono sottoposti al controllo del centro che ne convalida la rispondenza ai criteri stabiliti dalla presente legge. Essi sono quindi trasmessi al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che li approva, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e ne trasmette copia alle regioni e alle amministrazioni locali interessate.
      2. Con il regolamento sono definite le forme di premialità per le amministrazioni, per gli enti e per i soggetti privati che realizzano le proposte contenute nello studio di fattibilità, a valere sulle risorse di cui al comma 3.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno

 

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o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
      4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo redige una relazione annuale da inviare alle Camere sugli interventi effettuati nell'ambito dei distretti delle risorse culturali, sulle risorse impegnate e sui risultati conseguiti.
 

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