XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4052



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MONGIELLO, SANI, OLIVERIO, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI, GINEFRA, VICO, DI GIOIA, CERA, CULOTTA, LODOLINI, GRIBAUDO, FAMIGLIETTI, ARLOTTI, GRASSI, MARCHI, MAZZOLI, NARDUOLO, PETRINI, LA MARCA, ANTEZZA, RIBAUDO, MASSA, MARIANO, RUBINATO, AMATO, D'OTTAVIO, DI SALVO, DE MENECH, PREZIOSI

Disciplina dell'attività di enoturismo

Presentata il 23 settembre 2016


      Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge s'intende riconoscere formalmente l'attività di enoturismo svolta dalle imprese agricole, slegandola quindi da qualunque altra eventuale forma di attività commerciale a carattere turistico-ricreativo esercitata nell'ambito di comparti non agricoli, la quale, se esistente, continuerebbe ad essere disciplinata dalle relative norme del commercio.
      In effetti, allo stesso modo in cui oggi, finalmente, sono riconosciute le attività dell'agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali dell'enoturismo, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole.
      La necessità di una specifica normazione dell'enoturismo scaturisce dall'esigenza di enucleare in maniera autonoma e univoca le puntuali operazioni di cui si occupa l'enoturismo attribuendo a quest'ultima attività un rango di settore autonomo. Ciò avviene alla stregua di quanto già accaduto per altre attività inizialmente curate dalle imprese agricole ma non organicamente inserite nel comparto rurale, come le agroenergie o le vendite dirette dei prodotti agricoli.
      Ciò sta a significare che le attività dell'enoturismo potranno essere esercitate o ex novo o in continuazione come già eventualmente avviene ad esempio se ci si riferisce alle strade dei vini o all'agriturismo, ma con una identificazione autonoma di settore, ossia il settore rurale dell'enoturismo.

 

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      In questo modo si chiude e si dà autonomia al percorso già avviato di perimetrazione indipendente delle attività dell'enoturismo nell'ambito delle attività agricole che, si ricorda, è stato aperto con l'articolo 87 del “Testo unico sul vino” (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), in cui si sono state menzionate in parte le attività dell'enoturismo senza però definirle come enoturismo, ma comprendendole nel novero della disciplina delle “Strade del vino”. Infatti, l'articolo in questione introduce tre nuovi commi (3-bis, 3-ter e 3-quater) all'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino» e stabilisce, in particolare, che: <<3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali>>.
      Disciplinando l'enoturismo come attività rurale autonoma, per le imprese agricole vitivinicole potrebbe risultare più semplice e meno impegnativo dal punto di vista degli investimenti esercitare anche le pratiche enoturistiche, senza necessità né di appartenere alle strade del vino né di essere riconosciute come imprese agrituristiche, ciò che farebbe generare anche nuove e maggiori entrate per le casse dello Stato e sarebbe fattore di sviluppo dell'economia nazionale.
      La proposta di legge, quindi, provvede a chiarire che la nuova legge si applica limitatamente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed esplicita quali siano le attività enoturistiche che in tale contesto si considerano attività connesse all'agricoltura ai sensi del medesimo articolo 2135 del codice.
      Inoltre, si richiamano le vigenti norme fiscali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, già previste per le attività connesse all'agricoltura e si dispone che, per esercitare l'enoturismo, le aziende interessate devono osservare specifici disciplinari di gestione, essere in possesso di certificazioni per la qualità e aderire ad associazioni riconosciute dalle regioni. Tali criteri sono peraltro i medesimi princìpi di garanzia della qualità che si applicano al sistema delle DOP e delle IGP che vengono in tal senso opportunamente ritrascritti nella presente proposta di legge.
      La proposta di legge provvede altresì a coordinare le nuove disposizioni con il relativo ordinamento giuridico che disciplina l'attività dell'agriturismo cui le stesse attività dell'enoturismo vengono assimilate pur rimanendo specifiche delle aziende vitivinicole. Infine, pur essendo certi che la nuova legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma anzi porta nuove entrate, si prevede una specifica norma finanziaria che, se del caso, coprirà le eventuali spese connesse alla prima attuazione della legge da parte delle istituzioni interessate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile e disciplina l'attività di enoturismo.

Art. 2.
(Definizione di attività di enoturismo).

      1. Per attività di enoturismo si intendono l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine e i vigneti, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione dei vigneti.

Art. 3.
(Disposizioni di carattere amministrativo e fiscali).

      1. Le pratiche derivanti dall'esercizio delle attività di enoturismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei

 

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corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
      2. L'esercizio delle attività di enoturismo può essere iniziato previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
      3. Ai fini dell'esercizio delle attività di enoturismo, le aziende vitivinicole interessate devono rispettare i disciplinari di gestione trasmessi alle regioni di riferimento e, in caso le aziende abbiano unità produttive in più regioni, la regione di riferimento è quella in cui l'azienda ha sede legale. I predetti disciplinari sono promossi e gestiti da associazioni senza scopo di lucro, istituite con atto pubblico e a cui devono aderire le aziende di cui al primo periodo. Il controllo del rispetto dell'applicazione dei disciplinari può essere effettuato da autorità designate dalle relative regioni o da organismi di certificazione dei prodotti conformi alla norma ISO/IEC 17065:2012 e accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Le associazioni di cui al secondo periodo indicano nel disciplinare quale sia il soggetto incaricato dei controlli. Le regioni istituiscono registri in cui sono elencati le autorità o gli organismi autorizzati ai controlli di cui al presente comma. Qualora siano indicate autorità per i controlli designate dalle regioni ed esse abbiano deciso di verificare il rispetto
 

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del disciplinare, le stesse autorità devono offrire adeguate garanzie di obiettività e di imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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