XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3795



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE ROSA, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, MANNINO,
MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di procedure di bonifica di siti contaminati

Presentata il 2 maggio 2016


      Onorevoli Colleghi! — La materia delle bonifiche è attualmente contenuta nel titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A differenza di quanto previsto per i rifiuti e per i rifiuti di imballaggio, che rappresentano i temi di maggiore rilievo contenuti nella richiamata parte quarta, la materia delle bonifiche non è una disciplina derivata dalla normativa europea, sebbene le procedure di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dei siti contaminati siano la sostanziale applicazione dei princìpi cardine ambientali contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare riferimento al principio «chi inquina paga». L'assenza di una disciplina immediatamente applicabile in ciascuno Stato membro in relazione agli interventi per ridurre o eliminare una fonte di contaminazione per restituire un sito alla fruibilità esistente prima della contaminazione o a un altro uso ha, dunque, condotto il legislatore nazionale a introdurre una disciplina nazionale sul tema fin dal tardivo recepimento della disciplina europea nel nostro Paese in tema di rifiuti e di rifiuti pericolosi. Come noto, infatti, il legislatore nazionale ha dapprima optato per un approccio tabellare, salvo poi prevedere norme più specifiche, introducendo un sistema più articolato frutto della combinazione di un sistema tabellare «presuntivo» e di un'analisi sito specifica per valutare i potenziali effetti negativi per l'uomo e per l'ambiente. Ciò premesso, il numero delle bonifiche dei siti contaminati il cui procedimento di restituzione alla fruibilità può dirsi completato nel

 

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nostro Paese è davvero esiguo, anche e soprattutto per le aree caratterizzate da una contaminazione particolarmente pericolosa, persistente e diffusa e che in base al nuovo (rispetto al cosiddetto decreto Ronchi) articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state comprese nei siti di interesse nazionale (SIN), delegando allo Stato oneri di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino altrimenti in capo al responsabile, nonché agli enti locali. Tornando al principio di origine europea «chi inquina paga» non può che desumersi il carattere eminentemente oneroso in capo al responsabile della contaminazione. I problemi insiti alle procedure di bonifica possono dunque essere ricondotti ad almeno tre ordini di fattori in ordine logico: individuazione del responsabile, solvibilità di quest'ultimo e lento esercizio del potere sostitutivo degli enti locali in caso di mancato accertamento del responsabile. La mancanza di fondi dell'ente sostituito per procedere alle attività di bonifica e la mancata partecipazione delle popolazioni residenti nei luoghi contaminati, o in prossimità di essi, e dunque oggetto di bonifica, hanno contribuito nel tempo a rendere insoddisfacente la situazione delle bonifiche nel nostro Paese. La presente proposta di legge, entrando nel merito delle procedure operative previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, modifica e razionalizza i criteri di valutazione dei siti ai fini della necessità di una loro bonifica e, tra l'altro, garantisce maggiori pubblicità e trasparenza a specifici e fondamentali atti della procedura di bonifica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 239 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al principio di precauzione e al principio di prevenzione della produzione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale»;

          b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) alla gestione dei rifiuti, comprese le attività di rimozione dei rifiuti abbandonati disciplinate dalla presente parte. A seguito della rimozione, dell'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato si deve comunque procedere alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), ai sensi di quanto stabilito dal presente titolo. Qualora si accerti il superamento dei valori di attenzione, si deve procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo»;

          c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. I piani di cui al comma 3 sono adottati dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nel rispetto delle linee guida, dei criteri generali e degli standard stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera r). Per l'approvazione per l'adeguamento dei piani regionali si applica la procedura di cui alla parte seconda in materia di VAS. Del piano regionale adottato è data adeguata e tempestiva notizia mediante avviso pubblicato

 

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nel sito internet istituzionale della regione e dei comuni interessati, nel quale altresì sono rese disponibili informazioni relative ai termini e alle modalità di partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
      3-ter. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3-bis e di accertata inattività nell'approvare o nell'adeguare il piano regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari all'elaborazione e all'approvazione o all'adeguamento del piano».

      2. Alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «bonifica dei siti inquinanti,» sono inserite le seguenti: «anche ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 239, comma 3,».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera a):

                  1.1) le parole: «e determinata» sono sostituite dalle seguenti: «e la cui perimetrazione è individuata dalle autorità competenti nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al presente titolo su base catastale aggiornata»;

                  1.2) dopo le parole: «ed acque» sono inserite le seguenti: «superficiali e»;

                  1.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprendendo nella perimetrazione tutte le matrici ambientali

 

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direttamente o indirettamente interessate dalle contaminazioni»;

              2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di concentrazione dei parametri di riferimento rilevati nelle matrici ambientali, individuati dall'allegato 5 alla presente parte, il cui superamento comporta la caratterizzazione del sito;»;

              3) le lettere c) e d) sono abrogate;

              4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) sito contaminato: un sito nel quale, in attesa di effettuare le operazioni di caratterizzazione, uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali ovvero uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nella matrice con il test di cessione eseguito sui materiali tal quali secondo le norme UNI EN 12457-2 e UNI 10802 risultino superiori ai valori di CSC;»;

              5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC o se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione residue verificati a seguito dell'analisi di rischio di cui alla lettera s);»;

              6) alla lettera i), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di contenimento»;

              7) la lettera l) è abrogata;

              8) alla lettera m):

                  8.1) dopo la parola: «d'emergenza» e inserita la seguente «(MISE)»;

                  8.2) dopo le parole: «a breve termine» sono inserite le seguenti: «da realizzare prima di eventuali misure di contenimento e comunque sulla base di una progettazione preliminare»;

 

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                  8.3) le parole: «in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura,» sono soppresse;

              9) alla lettera n):

                  9.1) dopo le parole: «degli interventi eseguiti» sono inserite le seguenti: «in via transitoria»;

                  9.2) le parole: «messa in sicurezza permanente o» sono soppresse;

                  9.3) dopo le parole: «da realizzarsi» sono inserite le seguenti: «quando le condizioni del sito consentano un intervento risolutivo o»;

                  9.4) le parole da: «Essi comprendono» fino a: «differenti» sono soppresse;

                  9.5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché una verifica preliminare mediante la procedura di analisi di rischio»;

              10) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

          «n-bis) progettazione per fasi: l'intervento di bonifica articolato in fasi progettuali distinte tali da rendere possibile la realizzazione della bonifica per singole aree o il ricorso a tecnologie innovative, qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, fermo restando l'obbligo di garantire l'esecuzione dell'intero intervento;»;

              11) la lettera o) è abrogata;

              12) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

          «p) bonifica: gli interventi atti a eliminare o a isolare le fonti di inquinamento ovvero a ridurre le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee a un livello uguale o inferiore ai valori delle CSC, secondo le modalità individuate dall'allegato 3 annesso alla presente parte»;

              13) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

          «p-bis) misure di sicurezza: le tecniche atte a isolare in modo temporaneo

 

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(messa in sicurezza operativa – MISO) o definitivo (messa in sicurezza permanente – MISP) le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e tali da garantire un elevato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Le misure di sicurezza sono adottate qualora non sia possibile, neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione inferiori a quelli delle CSC stabiliti dall'allegato 5 alla presente parte per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici. In presenza di misure di sicurezza devono essere previsti piani di monitoraggio e di controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito secondo una verifica preliminare mediante una procedura di analisi di rischio;»;

              14) alla lettera q):

                  14.1) le parole: «e ripristino ambientale» sono soppresse;

                  14.2) le parole: «ambientale e paesaggistica» sono soppresse;

                  14.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambienti antropizzati»;

              15) dopo la lettera q) sono inserite le seguenti:

          «q-bis) riqualificazione ambientale: gli interventi di natura ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o di MISP, che consentono il recupero della funzionalità e degli equilibri ecosistemici;

          q-ter) responsabile della contaminazione: chiunque per dolo o colpa determina il superamento dei valori delle CSC;

          q-quater) soggetto interessato: chiunque, pur non essendo il responsabile della contaminazione, ha interesse a effettuare

 

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gli interventi di bonifica, di bonifica con misure di MISP nonché di ripristino e di riqualificazione ambientali del sito sostenendone i relativi costi;»;

              16) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

          «r-bis) valori di fondo: i valori di concentrazione superiori ai valori delle CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla presente parte dovuti a fenomeni naturali o antropici. I valori delle CSC si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; il fenomeno antropico che giustifica il superamento dei valori delle CSC deve essere limitato ai casi di eventi diffusi non riconducibili a una specifica attività, ma ad attività antropiche nel loro complesso;

          r-ter) ambito territoriale con fondo naturale: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo, per il sottosuolo e per la falda che il superamento dei valori delle CSC sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi e alle caratteristiche geologiche del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;»;

              17) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

          «s) analisi di rischio (AdR): la procedura volta a stabilire il rischio, per la salute pubblica e per l'ambiente, causato dalle contaminazioni residue presenti in un sito, che deve essere svolta qualora non siano raggiunti i valori di CSC. L'AdR deve essere condotta sia per la situazione definitiva che per quella attuale in attesa degli interventi di riqualificazione e deve essere svolta sulle concentrazioni rilevate in fase d'indagine, secondo un modello concettuale di riferimento e mediante l'adozione di metodiche riconosciute a livello internazionale;»;

              18) dopo la lettera s) è inserita la seguente:

          «s-bis) contaminazioni pregresse: le contaminazioni non dovute a eventi attuali

 

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ma riconducibili a eventi pregressi o ad attività cessate;»;

              19) alla lettera t):

                  19.1) all'alinea, dopo la parola: «gli eventi» sono inserite le seguenti: «che comportano un rischio immediato e concreto di contaminazione e diffusione dei contaminanti» e dopo la parola: «interventi» sono inserite le seguenti: «di contenimento o»;

                  19.2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) sversamenti di quantità significative di prodotti solidi o liquidi, contenenti sostanze contaminanti, sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;»;

                  19.3) il numero 2) è sostituito dal seguente:

              «2) quantità significative di prodotti solidi o liquidi, contenenti sostanze contaminanti, sul suolo o in corsi d'acqua superficiali o nella falda riscontrati in casi di contaminazioni storiche in grado di determinare un rischio di peggioramento;».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, preventivamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sottoposto a una fase pubblica per le osservazioni della durata di almeno sessanta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare, entro i successivi trenta giorni, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
      1-ter.
In virtù del principio di precauzione, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al presente articolo, alle aree agricole si applicano gli obiettivi di

 

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qualità previsti per l'uso a verde residenziale che, con cadenza biennale sono ridotti del 10 per cento».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. I dati e le informazioni ambientali relativi alle attività di studio, caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza delle aree militari sono resi accessibili al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) dopo le parole: «mette in opera» sono inserite le seguenti: «senza ritardo e al massimo»

              2) le parole da: «di prevenzione» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di contenimento, al fine di evitare per quanto possibile un'ulteriore propagazione delle sostanze contaminanti, e ne dà comunicazione entro il medesimo termine alla regione, al comune e all'ARPA competenti per territorio i quali, qualora ravvisino nell'ambito delle proprie competenze un'ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria»;

              3) il secondo periodo è soppresso;

          b) dopo comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche. Le misure di contenimento devono essere adottate quando le contaminazioni storiche possono

 

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ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Il proprietario del sito non responsabile della contaminazione o qualunque soggetto interessato alla riqualificazione delle aree è tenuto a effettuare quanto previsto dal comma 3 in caso di interventi di riqualificazione o di cambi di destinazioni d'uso».;

          c) al comma 2:

              1) le parole: «Il responsabile dell'inquinamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile della contaminazione o il soggetto interessato»;

              2) le parole: «di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «di contenimento»;

              3) dopo la parola: «svolge» sono inserite le seguenti: «entro i successivi venti giorni,»;

              4) le parole: «indagine preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «indagine ambientale»;

              5) le parole: «, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione» sono soppresse;

              6) le parole: «, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo» sono soppresse;

              7) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'inizio dell'indagine ambientale deve essere comunicato, con un preavviso di almeno 48 ore, alle ARPA competenti per territorio, che hanno facoltà di esercitare le attività di verifica e di controllo. Entro i successivi dieci giorni, con apposita autocertificazione, il medesimo soggetto presenta alla regione, alla provincia, al comune e alle ARPA competenti per territorio una relazione descrittiva degli interventi

 

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svolti comprensiva dei risultati analitici»;

          d) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Qualora l'indagine ambientale di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento dei valori di CSC anche per un solo parametro, calcolato su base statistica, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia alla regione, alla provincia, al comune e alle ARPA competenti per territorio con la descrizione delle misure di contenimento adottate e, qualora necessario, del progetto per la messa in atto di MISE, che è autorizzato dalla regione con eventuali prescrizioni e integrazioni nei successivi quindici giorni, sentiti gli enti coinvolti nel procedimento. Il calcolo statistico del dato è consentito per i siti nei quali vi siano più di 10 punti di campionamento ed è effettuato mediante il calcolo del 95° percentile. Nei trenta giorni successivi alla notifica dei superamenti riscontrati, il medesimo soggetto presenta alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione, comprensivo di una proposta di perimetrazione preliminare su base catastale aggiornata del sito oggetto di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'allegato 2 alla presente parte. Entro i dieci giorni successivi, la regione convoca una conferenza di servizi a cui partecipano tutti i soggetti interessati e contestualmente mette a disposizione del pubblico il piano di caratterizzazione mediante il deposito di tutta la documentazione a esso relativa presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale in formato digitale facilmente accessibile al pubblico per consentire la presentazione di osservazioni di cui tiene adeguatamente conto nell'adozione del provvedimento. Entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, la regione autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi a ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa o nulla osta da parte della pubblica amministrazione. L'avviso di avvenuta approvazione è pubblicato

 

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con evidenza nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
      4. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione di cui al comma 3, il soggetto responsabile presenta agli enti interessati una relazione comprensiva di tutti risultati delle indagini svolte sul sito corredata di una descrizione del modello concettuale dell'area in esame, di un modello inquinologico, di una proposta di perimetrazione definitiva dell'area contaminata e, qualora vi siano superamenti dei valori delle CSC, di un progetto operativo di bonifica. Entro i trenta giorni successivi la regione convoca una conferenza di servizi a cui partecipano tutti i soggetti interessati. Tutta la documentazione è pubblicata in formato digitale facilmente accessibile al pubblico nel sito internet istituzionale dell'autorità competente almeno trenta giorni prima della conferenza di servizi per le eventuali osservazioni. Nei successivi trenta giorni la regione approva il progetto operativo di bonifica con eventuali prescrizioni operative. Le aree potenzialmente interessate da una contaminazione pregressa devono essere sottoposte a caratterizzazione anche in assenza di un superamento accertato dei valori delle CSC.
      5. Qualora nel progetto operativo di bonifica di cui al comma 4 si dimostri che i valori di concentrazione dei contaminanti sito specifici non possano essere ridotti al di sotto dei valori delle CSC nonostante l'applicazione, secondo i princìpi della normativa dell'Unione europea, delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili, la regione può autorizzare interventi di bonifica e di ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'allegato 5 alla presente parte. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base a una procedura di AdR riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'allegato 1 alla presente parte. Il provvedimento che approva il progetto e che autorizza gli interventi di bonifica e di
 

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ripristino ambientale deve stabilire le misure di sicurezza e i piani di monitoraggio e di controllo necessari per evitare danni derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti ovvero particolari modalità per il riutilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del sito, ferma restando la destinazione d'uso, nel rispetto degli articoli 20 e seguenti.
      6. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti ovvero le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area, ai sensi al comma 5, devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune ed essere comunicate all'ufficio tecnico erariale competente.
      7. Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e di ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione dei materiali, il trattamento nel sito e il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
      7-bis. Le autorità pubbliche istituiscono, entro il 31 dicembre 2017, apposite liste alle quali associazioni, comitati e cittadini possono iscriversi per essere periodicamente informati attraverso la posta elettronica del deposito di progetti relativi alle attività di cui al presente articolo»;

          e) al comma 9, dopo le parole: «in sicurezza permanente» sono inserite le seguenti: «; in tale caso il soggetto proponente è tenuto al versamento delle garanzie finanziarie a copertura dei successivi interventi di bonifica»;

          f) il comma 11 è abrogato;

          g) il comma 12 è sostituito dal seguente:

      «12. Le attività istruttorie sono svolte dall'ente titolare del procedimento amministrativo,

 

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che si avvale della competenza tecnica dell'ARPA competente per territorio e si coordina con le altre amministrazioni»;

          h) al comma 13:

              1) al primo periodo, dopo le parole: «progetto di bonifica» sono inserite le seguenti: «nonché dell'eventuale AdR, che può essere presentata esclusivamente qualora si dimostri che i valori di concentrazione dei contaminanti sito specifici non possano essere ridotti al di sotto dei valori delle CSC nonostante l'applicazione, secondo i princìpi della normativa dell'Unione europea, delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili»;

              2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto di bonifica deve procedere anche a una verifica dell'assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto»;

              3) il terzo periodo è soppresso;

          i) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

      «13.1. Le convocazioni delle riunioni della conferenza di servizi sono tempestivamente pubblicate nel sito internet dell'autorità competente che le convoca entro venti giorni dal loro svolgimento. In ogni caso le riunioni della conferenza di servizi sono pubbliche. Durante lo svolgimento della stessa possono essere auditi rappresentanti del pubblico interessato.
      13.2. Con il provvedimento di approvazione del progetto di bonifica sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50 per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione e per il completamento degli interventi medesimi. Il completamento degli interventi di bonifica è certificato dall'esito dei collaudi favorevoli, valutati sempre su base statistica, e dalla relazione redatta dall'ARPA competente per territorio con cui si verificano l'avvenuto

 

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collaudo e la corretta esecuzione degli interventi di bonifica in conformità al progetto autorizzato.
      13.3. L'ente titolare del procedimento amministrativo, acquisita la relazione dell'ARPA competente per territorio, comunica, con determinazione dirigenziale, la conclusione del procedimento amministrativo che costituisce altresì svincolo delle garanzie finanziarie per le attività di riqualificazione del sito. Il provvedimento finale, comprensivo dei verbali della conferenza di servizi e di atti e documenti acquisiti durante la fase di assoggettabilità a VIA, nonché di eventuali pareri, atti di assenso e autorizzazioni pervenuti, è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'autorità competente, che provvede ad aggiornare i documenti di cui al comma 4.
      13.4. Gli enti competenti, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblicano periodicamente e comunque entro trenta giorni dalla ricezione, nel proprio sito internet istituzionale, i dati relativi ai monitoraggi prescritti durante l'intero procedimento e a quelli eventualmente prescritti nel provvedimento finale.
      13.5. La contaminazione del suolo, della falda o dei materiali di riporto e i relativi interventi di bonifica non comportano il blocco dei lavori di ristrutturazione o di manutenzione dei fabbricati fuori terra, fatte salve le situazioni in cui tali lavori coinvolgano il suolo o il sottosuolo ovvero comportino la realizzazione di scavi. È comunque vietato abitare o utilizzare per periodi di tempo continuativi siti contaminati, in assenza dell'avvio del procedimento di bonifica e dello svolgimento delle opportune verifiche di salubrità e di compatibilità in accordo con l'autorità sanitaria.
      13.6. In caso di progettazione per fasi, ogni fase progettuale deve contenere un dettagliato rapporto delle operazioni svolte e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le indicazioni dell'allegato 3 alla presente parte e deve essere approvata tenendo conto dei risultati dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti.
      13.7. Nell'autorizzazione della progettazione per fasi, di cui al comma 13.6, deve
 

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essere indicato il termine di presentazione del progetto di bonifica della fase successiva, che è autorizzato solo al termine della realizzazione degli interventi previsti dalla fase precedente, al fine di avviare le operazioni di riqualificazione della porzione interessata».

Art. 6.
(Abrogazione dell'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. L'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «6-bis. Qualora la falda a monte idrogeologico del sito presenti livelli di contaminazione superiori ai limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla presente parte, tali livelli possono costituire il termine di confronto per escludere un eventuale apporto del sito allo stato di contaminazione in esame.
      6-ter. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli della falda, è consentito procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie finanziarie di cui al comma 13.2 dell'articolo 242 devono, comunque, essere prestate per l'intero intervento e ne è consentito lo svincolo solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. In tale caso per la falda è necessario effettuare un'AdR finalizzata a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali

 

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secondo le specifiche destinazioni d'uso.
      6-quater. Le istanze corredate di tutti gli elaborati progettuali relativi ai procedimenti di autorizzazione all'emungimento e di trattamento delle acque sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'autorità competente almeno venti giorni prima dell'eventuale esame da parte della stessa autorità al fine di consentire al pubblico di prenderne visione e di presentare osservazioni. Il provvedimento di autorizzazione, comprensivo dei verbali della conferenza di servizi e degli atti e documenti acquisiti, ai sensi dell'articolo 242, è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente competente, che provvede ad aggiornare i documenti di cui al comma 6-ter.
      6-quinquies. Gli enti competenti, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblicano periodicamente e comunque entro trenta giorni dalla ricezione, nel proprio sito internet istituzionale, i dati relativi ai monitoraggi prescritti durante l'intero procedimento e a quelli eventualmente prescritti nel provvedimento finale».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le pubbliche amministrazioni e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio delle proprie funzioni vengono a conoscenza di eventi o di situazioni tali da determinare situazioni di potenziale contaminazione ne danno immediata comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La regione, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo,

 

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svolge un'attività di accertamento finalizzata a identificare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione e a contestare la violazione dell'obbligo di comunicazione di potenziale contaminazione di cui al comma 1 dell'articolo 242»;

          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 2 la regione contesta e notifica immediatamente al responsabile della potenziale contaminazione e all'obbligato in solido la mancata comunicazione di potenziale contaminazione e invita entrambi a provvedere ai sensi del presente titolo, ovvero a svolgere entro venti giorni dalla notifica l'indagine ambientale di cui all'articolo 242. Le attività di accertamento, di contestazione e di notifica sono svolte dalla regione, secondo le modalità indicate dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
      2-ter. Dall'indagine ambientale da effettuare ai sensi del comma 2-bis deve essere dato preavviso, almeno 48 ore prima, all'ARPA competente per territorio e all'organo di polizia di cui la regione si è avvalsa per gli accertamenti»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il provvedimento con cui si notifica l'obbligo di provvedere a un'indagine ambientale è comunicato anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253»;

          e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. La comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo equivale alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'articolo 242 e non esclude eventuali responsabilità penali o contestazioni relative ad altri illeciti commessi dagli interessati.
      4-ter. Per le attività di accertamento previste dal presente articolo la regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, anche delle polizie locali del comune dove si è verificato l'evento di potenziale contaminazione

 

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o del comune maggiormente interessato nel caso di eventi che interessano più comuni»;

          f) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e attività di accertamento».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Al comma 2 dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «misure di prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di contenimento»;

          b) al secondo periodo:

              1) la parola: «provincia» è sostituita dalla seguente: «regione»;

              2) dopo le parole: «si attiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi e nei modi di cui all'articolo 244,».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

              2) le parole: «documento di analisi di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di bonifica»;

          b) al comma 2:

              1) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei»;

              2) le parole: «documento di analisi di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di bonifica»;

          c) al comma 3:

              1) la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «dodici»:

 

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              2) le parole: «documento di analisi di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di bonifica»;

          d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Gli accordi di programma di cui al presente articolo che prevedono la scelta localizzativa di interventi, la scelta tra opzioni diverse relative alle attività di messa in sicurezza o di bonifica, la destinazione di aree ai diversi usi e attività similari sono sottoposti a procedura di VAS. Sono esclusi dalla procedura di VAS gli accordi in cui siano previste esclusivamente misure economico-finanziarie.
      3-ter. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere procedure di coinvolgimento del pubblico nella loro attuazione, garantendo l'accesso alle informazioni e alla documentazione relative agli accordi stessi e alla loro progressiva attuazione».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. La documentazione prodotta nelle diverse fasi del procedimento tecnico-amministrativo, ai sensi del presente titolo, è trasmessa all'ARPA, al comune e alla regione competenti per territorio ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
      2. Il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'autorizzazione regionale è accertato mediante il collaudo degli stessi effettuato da parte del proponente in contraddittorio con gli enti di controllo. Il completamento della bonifica nonché la conformità degli interventi eseguiti al progetto approvato sono attestati mediante una relazione tecnica predisposta dall'ARPA

 

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competente per territorio e redatta previo esame di una relazione di fine intervento presentata dal soggetto intestatario dell'autorizzazione alla bonifica»;

          a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è sottoposta agli obblighi di pubblicità stabiliti dal decreto legislativo 19 aprile 2005 n. 195, ed è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ARPA competente per territorio».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, per area di ridotte dimensioni si intende un solo areale contaminato nell'ambito della perimetrazione di cui agli articoli 240 e 242».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono accedere a mutui agevolati presso la Cassa depositi e prestiti Spa e i relativi oneri sono esclusi dal patto di stabilità interno».

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. L'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

      «Art. 251. – (Censimento e anagrafe dei siti sottoposti a indagine ambientale).1.

 

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Le regioni, acquisite le necessarie informazioni da parte degli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2017 l'anagrafe dei siti sottoposti a indagine ambientale, secondo le seguenti categorie di classificazione:

          a) l'elenco dei siti sottoposti a indagine ambientale e i relativi esiti;

          b) l'elenco dei siti potenzialmente contaminati;

          c) l'elenco dei siti sottoposti a AdR e i relativi esiti;

          d) l'elenco dei siti sottoposti interventi di bonifica e di ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei medesimi siti;

      2. L'anagrafe deve contenere, inoltre, le seguenti informazioni:

          a) la perimetrazione del sito;

          b) l'individuazione dei soggetti ai quali compete la bonifica o di eventuali proponenti non responsabili della contaminazione;

          c) gli enti pubblici dei quali la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

      3. Ogni fase di intervento di cui al presente articolo deve essere annotata sul certificato di destinazione urbanistica (CDU), compresi le misure di sicurezza, l'esito dell'AdR in relazione agli usi previsti, le eventuali prescrizioni o limitazioni d'uso e i monitoraggi e la relativa durata, nonché sulla cartografia e sulle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune ed è comunicata all'ufficio tecnico erariale competente. Il CUD, corredato delle informazioni di cui al presente comma, deve essere esibito in sede di compravendita, trasferimento o cessione immobiliare.
      4. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni,

 

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l'ISPRA definisce, in collaborazione con le regioni e con le ARPA, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
      5. L'anagrafe è resa disponibile al pubblico tramite sistemi informativi geografici pubblicati sul web (WEB-GIS), assicurando che siano facilmente consultabili la perimetrazione, l'ente competente alla procedura di bonifica e il nominativo del responsabile unico del procedimento, l'identificazione catastale e le principali caratteristiche del sito dal punto di vista della contaminazione, anche potenziale, i dati degli eventuali monitoraggi e la documentazione relativa al procedimento di bonifica.
      6. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'autorità competente non provvede alla predisposizione dell'anagrafe nei tempi previsti dal comma 1, ai fini del rispetto del principio di precauzione anche in relazione al possibile effetto di cumulo delle contaminazioni, i valori delle CSC sono ridotti del 5 per cento a partire dal primo anno di inottemperanza e di un ulteriore 10 per cento per ogni anno di ritardo».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) all'alinea le parole: «secondo i» sono sostituite dalle seguenti: «secondo uno o più dei»;

              2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di potenziale interesse socio-economico o idropotabile»;

              3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) il superamento dei valori delle CSC che genera un pericolo sanitario e un

 

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impatto ambientale anche all'esterno del perimetro dell'area;»;

              4) alla lettera e), le parole: «la contaminazione» sono sostituite dalle seguenti: «il superamento dei valori delle CSC»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. L'individuazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei siti di interesse nazionale può avvenire anche su istanza degli enti locali interessati, del soggetto responsabile della contaminazione, del proprietario, delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

          c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

      «4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione delle diverse fasi, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, ai sensi dell'articolo 242, presso gli enti locali interessati.
      4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare partecipa ai lavori istruttori, acquisisce tutti gli atti endoprocedimentali e convoca apposite conferenze di servizi per decidere su ogni singolo provvedimento.
      4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
      Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti»;

          d) il comma 7 è abrogato;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «9-bis. Ai procedimenti amministrativi di cui al presente articolo si applicano comunque le misure di pubblicità e di

 

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partecipazione dei cittadini in tutte le fasi del procedimento, compresa la fase di assoggettabilità a VIA del progetto di bonifica, mediante la pubblicazione della documentazione, della caratterizzazione e dei monitoraggi, nonché mediante l'istituzione di un'apposita lista dei soggetti privati che abbiano presentato istanza di partecipazione al procedimento».

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) che i soggetti di cui all'alinea non abbiano riportato condanne penali definitive per fatti connessi a episodi di inquinamento ambientale anche in siti diversi rispetto a quello interessato dall'accordo di programma»;

          b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al terzo periodo, l'ente competente provvede ad attivare apposite misure di controllo da svolgere periodicamente durante il periodo relativo all'accordo di programma»;

          c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «11-bis. Gli accordi di programma di cui al presente articolo che prevedono scelte localizzative di interventi, scelte tra opzioni diverse relative alle attività di messa in sicurezza o di bonifica, ovvero alla destinazione di aree ai diversi usi e attività similari sono sottoposti a procedura di VAS. Sono esclusi dalla procedura di VAS gli accordi di programma in cui siano previste esclusivamente misure economico-finanziarie.
      11-ter. L'accordo di programma deve prevedere procedure di costante coinvolgimento del pubblico nell'attuazione dello stesso mediante la costituzione di consulte o di altri organi garantendo altresì l'accesso

 

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a tutte le informazioni e alla documentazione relativa all'accordo stesso e alla sua progressiva attuazione».

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Al comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Gli interventi di cui al presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività di cui al presente titolo, svolte sul sito,»;

          b) le parole: «del progetto di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni singola fase istruttoria».

Art. 18.
(Introduzione dell'articolo 253-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 253-bis. – (Revisione dei valori delle CSC).1. Le revisioni dei valori delle CSC di cui all'allegato 5 alla presente parte, adottate ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis, sono stabilite in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea; tali revisioni, che possono avvenire anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale, sono comunque effettuate almeno ogni cinque anni e sono accompagnate da una relazione sull'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi disponibili predisposta dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPRA; le procedure di revisione comprendono una fase pubblica per la raccolta di osservazioni della durata di almeno sessanta giorni, comprensiva di audizioni del pubblico interessato. La prima revisione è

 

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effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione. In assenza di tale revisione, in attuazione del principio di precauzione, i valori delle CSC sono diminuiti automaticamente del 5 per cento per ogni anno di ritardo».