XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4214



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AIRAUDO, MARTELLI, PLACIDO, FASSINA, MARCON, RICCIATTI, DURANTI, FERRARA, PAGLIA, CARLO GALLI, MELILLA, COSTANTINO, GREGORI, PANNARALE, FRANCO BORDO, NICCHI, D'ATTORRE, FRATOIANNI, SCOTTO

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio

Presentata l'11 gennaio 2017


      Onorevoli Colleghi! — Il lavoro accessorio, disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lungi da risultare un efficace strumento per il contrasto del lavoro nero, di fatto ha ampliato a dismisura e affinato la spinta alla precarizzazione, rendendo possibile utilizzare il lavoro accessorio anche in contesti lavorativi nei quali non doveva essere previsto.
      I cosiddetti voucher per pagare il lavoro accessorio, ossia i buoni del valore nominale di 10 euro (7,5 euro netti al lavoratore e 2,50 euro di tasse e contributi) hanno finito per diventare, in realtà, il «grimaldello» per far lavorare molte persone in maniera irregolare.
      L'utilizzo del lavoro accessorio è divenuto strategico da quando si è andati oltre il concetto di «occasionalità e accessorietà» delle prestazioni, collegando così la nozione di lavoro accessorio unicamente al riferimento del compenso annuale ricevuto dal prestatore di lavoro: questo ha reso possibile utilizzarlo tutti i giorni, in maniera continuativa.
      L'uso dei voucher è quindi diventato di fatto un asse strategico e strutturale delle politiche del lavoro proposte dal Governo e i committenti, in maniera del tutto ovvia, hanno potuto evitare di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, con tutti gli oneri e i costi che ciò comporta: tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine

 

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rapporto, ferie, malattia, maternità, contribuzione, disoccupazione, tasse e altro, potendo chiamare un «voucherista» e pagarlo 7,50 euro l'ora senza costi aggiuntivi.
      Con il citato decreto legislativo n. 81 del 2015, inoltre, si è previsto l'aumento a 7.000 euro dell'importo netto percepibile annualmente dal singolo prestatore di lavoro, ma senza prevedere alcun limite per il committente. Così oggi la normativa vigente prevede, in maniera certamente singolare, che il prestatore di lavoro, indipendentemente dal numero dei committenti per cui lavora, non possa superare un compenso annuale di 7.000 euro, mentre il singolo committente potrebbe pagare anche tutta la forza lavoro di cui usufruisce con voucher senza sottostare ad alcun limite annuo. Con l'aggravante che non stiamo parlando di un committente circoscritto come può essere, ad esempio, una famiglia che si avvale di una collaboratrice domestica o di una baby sitter, ma di una normativa che non pone limiti ai settori in cui si può applicare.
      Tutto ciò ha comportato un vertiginoso aumento dell'utilizzo dei voucher: si è passati dai 536.000 buoni venduti nel 2008 agli oltre 115 milioni del 2015, ai quali si devono aggiungere i voucher venduti nel 2016. Complessivamente dal 2008 al 2015 sono stati venduti 277.193.002 voucher, mentre quelli riscossi ammontano a 238.081.224, con una differenza di oltre 39 milioni di voucher non utilizzati dai committenti, sui quali ben poco si è indagato.
      Secondo l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nei primi dieci mesi del 2016 sono stati venduti 121,5 milioni di voucher, con un incremento del 32,3 per cento rispetto al 2015. Nei primi dieci mesi del 2015 la crescita dell'utilizzo dei voucher, rispetto al 2014, era del 67,6 per cento
      Il lavoro accessorio, lungi dall'essere uno strumento che avrebbe dovuto far emergere il «lavoro nero», cosa avvenuta solo in particolarissime e residuali attività, per molti settori produttivi è stato uno strumento che ha reso possibile nascondere il sommerso, sia lavorativo che fiscale. Noi riteniamo che le considerazioni esposte abbiano un valido fondamento e che sia del tutto evidente che non è più sufficiente intervenire esclusivamente sulla cosiddetta tracciabilità con una comunicazione esatta di inizio e di fine dell'attività lavorativa, come è avvenuto qualche mese fa con il decreto legislativo di modifica del Job Act, ma che è necessario rivedere, in senso assai restrittivo, i settori d'impiego e la tipologia del committente.
      Il quotidiano «Il Sole-24 Ore», in un articolo del 9 giugno 2016, segnalava con evidenza come i sindacati edili, nella piattaforma relativa al prossimo contratto nazionale di lavoro, tra l'altro proponessero di vietare l'uso dei voucher nei cantieri in quanto elemento distorsivo del settore delle costruzioni.
      Anche i sindacati dei lavoratori agricoli, in un articolo dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) pubblicato il 10 giugno 2016, hanno dichiarato apertamente che i voucher sono serviti per coprire forme di lavoro nero e che la sola previsione di una tracciabilità più efficace non basta.
      I voucher, nati come strumento per retribuire lavori occasionali, si sono estesi in modo spropositato, diventando nella realtà uno strumento di destrutturazione e dispersione del lavoro, di copertura del sommerso e di generale peggioramento delle condizioni di lavoro delle persone.
      Vi è la necessità, quindi, di superare il lavoro accessorio di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, che è risultato esso stesso inquinato e inquinante; dobbiamo recuperare una pratica che contrasti un mercato del lavoro basato sulla crescita del lavoro povero, sulla riduzione dei diritti e dei salari e sulla precarizzazione.
      Appare oggi del tutto evidente che l'uscita da una crisi economica sistemica e una prospettiva positiva di sviluppo dell'offerta di lavoro non possono basarsi sulla precarietà lavorativa e sulla precarietà di redditi.
      Gli effetti si vedono e dovrebbero indicare una strada diversa, di discontinuità, una discontinuità che neanche si intravede nelle proposte del Governo: si continua a percorrere una strada sbagliata che reca con sé costi sociali altissimi e insostenibili.
 

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      Con la presente proposta di legge intendiamo in maniera chiara procedere all'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, un decreto che ha ampliato il ricorso al lavoro accessorio in maniera insostenibile.
      Pur rappresentando con la presente proposta di legge la necessità di abrogare le norme vigenti in materia di lavoro accessorio, laddove si ravvisasse la necessità di intervenire su casistiche limitate di lavoro accessorio nulla vieta che si intervenga con specifici provvedimenti normativi, sui quali siamo disponibili a confrontarci purché ne siano chiari i contorni e i limiti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
      2. I buoni acquistati da committenti per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore.