CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 130 |
Onorevoli Colleghi! La storia del nostro Paese è caratterizzata dallo sviluppo e dall'autonomia delle città. Già al tempo della Repubblica e dell'Impero romano molte città italiane erano autentiche città-Stato dotate di autogoverno, pur nell'appartenenza a Roma di cui godevano la cittadinanza. Dopo la parentesi del Tardo impero e dell'età gotica, l'invasione longobarda, creando vari ducati, tra cui due semi-indipendenti (Spoleto e Benevento), ridiede funzione di capitale alle principali città che in epoca feudale divennero sede di vescovadi e di contee e in età comunale si trasformarono in liberi comuni.
Se nel sud la formazione dei Regni di Napoli e Sicilia favorì lo sviluppo di due grandi capitali, Napoli e Palermo, nell'Italia centro-settentrionale si vennero formando signorie e principati destinati a diventare, durante il Rinascimento, centri politici e, soprattutto, culturali di primo ordine. Attorno ad essi si raccolsero scrittori, artisti e si crearono corti e accademie di grande importanza. Alcuni di questi comuni capitali coincidono con i capoluoghi di regione: Venezia, Genova, Torino, Milano, Firenze, la stessa Bologna, capitale culturale anche se non politica; altri, invece, sono ora capoluoghi di provincia e, se non si interviene sollecitamente, rischiano di essere ridotti a una monotona vita provinciale, lasciando, così, in stato di abbandono innumerevoli tesori artistici, librari e archivistici, che costituiscono la più autentica ricchezza del nostro Paese. Per non dire dei centri d'arte del Mezzogiorno d'Italia. Paradossalmente,
1. La Repubblica, riconoscendo che l'esercizio della funzione di capitale di Stato durante l'età moderna ha concentrato, nei comuni capoluoghi di provincia, quantità ingenti di beni culturali che necessitano di particolari cure per la conservazione e valorizzazione, ne garantisce la tutela. La Repubblica garantisce altresì la tutela dei centri d'arte nel Mezzogiorno d'Italia e dei comuni o città insigniti per beni materiali o immateriali dal sigillo dell'UNESCO.
1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali, esistenti nei comuni di cui all'articolo 1, sono inseriti in un'apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.
1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli archivi statali dei comuni di cui all'articolo 1 e analoghe istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, al fine di favorire la conservazione, l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua il censimento dei beni artistici, librari e archivistici esistenti presso enti pubblici, ecclesiastici e privati, situati nei comuni di cui all'articolo 1, ai fini delle loro catalogazione e conservazione, anche tramite l'utilizzazione di strumenti informatici.
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una consulta, formata da enti e da istituzioni pubblici, ecclesiastici e privati, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione e per il restauro dei monumenti e dei beni culturali esistenti.
1. Sulla base di apposite convenzioni tra i comuni di cui all'articolo 1 e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere istituiti in ciascuno di essi, anche in collaborazione con le università più vicine ai medesimi comuni, corsi di laurea triennale in archivistica e diplomatica, in biblioteconomia e in conservazione dei beni culturali.
1. I teatri dei comuni di cui all'articolo 1 possono accedere a particolari incentivi al fine di organizzare eventi di significativo contenuto culturale, in armonia con la tradizione esistente nei comuni medesimi.
1. Alle finalità di cui alla presente legge è destinata una quota non inferiore al 10 per cento del gettito dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.