CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4143 |
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende favorire il benessere psico-fisico delle persone disabili affinché possano realizzare una piena vita relazionale, affettiva e sessuale.
L'obiettivo è quello di abbattere lo stereotipo secondo il quale le persone con difficoltà e con disabilità sono destinate all'asessualità, in quanto non idonee a vivere e a sperimentare la sessualità. L'educazione e l'assistenza a una piena vita affettiva e sessuale alle persone disabili rappresentano un passo importante verso una concreta attuazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico e sessuale.
Parlare di educazione e di assistenza alla sessualità potrebbe sembrare riduttivo, ma in realtà racchiude in sé i più ampi concetti di assistenza all'emotività, all'affettività e alla corporeità.
L'educatore al benessere sessuale promuoverà attentamente l'educazione sessuale e affettiva aiutando il soggetto disabile a rendersi protagonista consapevole e responsabile delle proprie relazioni sia sentimentali che sessuali, nonché ad avere maggiore consapevolezza di sé e maggiore capacità di prendersi cura del proprio corpo e della propria persona.
Il problema è sempre stato sottovalutato da tutti gli attori istituzionali. Le persone disabili, infatti, sono troppo spesso considerate non idonee a vivere e a sperimentare la loro corporeità e la loro sessualità.
L'educazione e l'assistenza alla sessualità in favore delle persone disabili per una concreta attuazione del diritto alla salute sono finalizzate ad aiutare tali persone a rendersi maggiormente protagoniste della loro vita e maggiormente responsabili delle loro potenzialità emotive, sentimentali e, anche, sessuali.
La figura dell'educatore sessuale è da anni contemplata nei più evoluti Paesi membri dell'Unione europea come la Germania,
1) il grado di disabilità che rende fruibile l'intervento dell'educatore al benessere sessuale;
2) il percorso formativo dell'educatore, nonché i criteri e le procedure di accreditamento;
3) le modalità per l'aggiornamento periodico dell'elenco;
4) una supervisione periodica dell'idoneità psico-fisica degli educatori.
1. L'educatore al benessere sessuale è un operatore professionale, che supporta le persone disabili a prendere maggiore coscienza di sé e del proprio corpo, promuovendo l'educazione sessuale e affettiva, nonché aiutando la persona disabile a condurre una piena, sana e responsabile vita relazionale.
2. L'attività dell'educatore al benessere sessuale è caratterizzata dalla piena autonomia.
1. Il Ministro della salute, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione e per il coordinamento degli interventi individuati dalla medesima legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio di competenza la funzione di educatore al benessere sessuale per le persone disabili, di seguito denominato «elenco».
1. Costituiscono elementi necessari per l'iscrizione nell'elenco i seguenti requisiti:
a) il compimento della maggiore età;
b) il possesso dell'idoneità psico-fisica certificata dall'azienda sanitaria locale competente;
c) l'accreditamento di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a:
a) definire il tipo e la gravità della disabilità della persona ai fini dell'intervento dell'educatore al benessere sessuale;
b) definire un percorso formativo ai fini dell'iscrizione nell'elenco e a determinare i criteri e le procedure di accreditamento;
c) stabilire i tempi per l'aggiornamento periodico dell'elenco;
d) regolamentare le modalità per una supervisione periodica dell'idoneità psico-fisica degli educatori al benessere sessuale.