CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 739 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si rifà in larga parte a un testo unificato approvato dalla X Commissione della Camera nel corso della passata legislatura.
L'impiego del metano per autotrazione non è un fenomeno recente, ma risale agli anni trenta del secolo scorso e si è sviluppato discretamente fino agli anni cinquanta quando l'alimentazione a benzina si è affermata indiscutibilmente. Tuttavia, in questi anni, con il consolidarsi della coscienza ecologica e la crescente attenzione al contenimento delle emissioni degli autoveicoli, il metano è ritornato a godere di maggiore considerazione da parte delle industrie e dei consumatori e viene considerato il più ecologico tra i carburanti attualmente disponibili.
Un'auto alimentata a metano è preferibile dal punto di vista ambientale rispetto ad un'autovettura a benzina perché produce il 18 per cento in meno di anidride carbonica, il 72 per cento in meno di ossido di azoto, il 75 per cento in meno di monossido di carbonio, l'82 per cento in meno di idrocarburi incombusti e l'88 per cento in meno di ozono.
Ma l'uso del metano per autotrazione ha molti altri vantaggi: offre condizioni di sicurezza superiori rispetto agli altri carburanti. Com'e noto, questo gas è contenuto in appositi serbatoi ad una pressione di esercizio di 200 bar, serbatoi che sono però collaudati a una pressione di 300 bar e che sono progettati per resistere ad una pressione di almeno 450 bar. Il gas metano inoltre, essendo fornito principalmente attraverso
1. La presente legge detta disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti.
2. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «gas naturale» o «gas naturale compresso»: il combustibile costituito da metano e da piccole tracce di altri idrocarburi;
b) «metano»: il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula «CH4», che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale compresso;
c) «metano liquido» (GNL): combustibile che si ottiene sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;
d) «gas di petrolio liquefatto» (GPL): combustibile che ha la proprietà di essere gassoso alla pressione atmosferica e liquefare a temperatura ambiente sotto pressione;
e) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili, prodotto tramite digestione anaerobica, purificato per giungere ad una composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi codici di rete al capitolo «Qualità del gas» e utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;
f) «biometano liquido»: combustibile che si ottiene sottoponendo il biometano, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;
g) «bombole»: i serbatoi a pressione di esercizio di 220 bar installati sui veicoli a metano, collaudati a una pressione di 300 bar e progettati per resistere a una pressione di almeno 450 bar;
h) «carri bombolai»: gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l'alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti;
i) «rete nazionale dei metanodotti»: la rete dei metanodotti esercìti ad alta pressione individuata ogni anno con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni;
l) «rete regionale dei metanodotti» e «rete locale dei metanodotti»: le reti di trasporto di competenza regionale non comprese nella rete nazionale dei metanodotti e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione;
m) «codici di rete»: i codici, contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che eserciscono
1. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto;
c) la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in impianti di distribuzione del metano.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i princìpi
a) l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;
b) l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedano punti di rifornimento a metano;
c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
4. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:
a) stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio sia fisico che virtuale del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;
b) prevedere, per ciascun impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamento.
6. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). I piani regionali in particolare prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.
8. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per l'autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali di cui al comma 6 prevedono un iter autorizzatorio semplificato tale da consentire la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche collocati presso gli impianti di produzione di biogas.
1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, al fine di garantire lo
a) migliorare l'efficienza dei veicoli alimentati a metano;
b) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del biometano;
c) sviluppare l'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno;
d) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del GNL nei trasporti pesanti;
e) promuovere la realizzazione di impianti specializzati di distribuzione del metano per le pubbliche amministrazioni e le aziende municipalizzate al fine di favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano.
2. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano, i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo alimenta il fondo di cui al comma 1.
1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione con le funzioni di:
a) determinare l'entità del contributo di cui all'articolo 4, comma 2;
b) provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, subentrando nei contratti o convenzioni in essere stipulati ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640;
c) formulare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.
2. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa del settore distributivo e del settore commerciale aventi specifica esperienza nel settore del metano per autotrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del Comitato, che è scelto tra i rappresentanti provenienti dalla pubblica amministrazione. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti o rimborsi comunque denominati.
3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, altresì, con il decreto di cui al comma 2, a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La legge 8 luglio 1950, n. 640, la legge 7 giugno 1990, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, sono abrogati.