XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4165



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FANUCCI, DI LELLO, TABACCI, ALFREIDER, MELILLA, TAGLIALATELA, MILANATO, VIGNALI, RONDINI, ARLOTTI, ASCANI, BARBANTI, BARGERO, BECATTINI, BENAMATI, BINI, BOSSA, PAOLA BRAGANTINI, BRUNO BOSSIO, CAMANI, CAPODICASA, CAPONE, CARLONI, CENNI, ANTIMO CESARO, COPPOLA, COVA, COVELLO, CRIMÌ, CURRÒ, D'INCECCO, DALLAI, MARCO DI MAIO, DONATI, FABBRI, FAMIGLIETTI, FAUTTILLI, FOLINO, FREGOLENT, FUCCI, FUSILLI, GADDA, GIAMPAOLO GALLI, GALPERTI, GRIBAUDO, IACONO, KRONBICHLER, PATRIZIA MAESTRI, MAGORNO, MANFREDI, MARROCU, MAZZOLI, MIOTTO, MONGIELLO, MONTRONI, MORETTO, MOSCATT, OLIVERIO, PILOZZI, PORTA, RACITI, ROSTELLATO, RUBINATO, SALTAMARTINI, SANNICANDRO, SCHIRÒ, TARTAGLIONE, VAZIO, VICO

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

Presentata il 7 dicembre 2016


      Onorevoli Colleghi! — Il settore termale in Italia conta 378 stabilimenti (distribuiti tra 20 regioni e 170 comuni), occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi a esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio e altro).
      Parallelamente, le località termali rappresentano un asset rilevante per il sistema turistico e paesaggistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in grado di favorire significativi processi di

 

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destagionalizzazione attraverso la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l'offerta di «benessere termale» e i vari attrattori di cui i territori termali sono normalmente dotati; in questo quadro, il termalismo rappresenta quindi una risorsa determinante per vaste aree del Paese per le quali, peraltro, proprio il termalismo costituisce l'unica risorsa economica e occupazionale disponibile.
      Ma il termalismo rappresenta anche una risorsa fondamentale a disposizione del Servizio sanitario nazionale del Paese, atteso che le cure termali, per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si sono da sempre rivelate particolarmente idonee a esercitare un'incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle tre fasi della prevenzione, cura e riabilitazione e costituiscono uno strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico nonché un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse nella popolazione.
      Va evidenziato, inoltre, come il sistema termale italiano sia costituito da un'articolata rete di imprese, omogeneamente operanti in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all'avanguardia, all'altezza di quelle presenti nel resto d'Europa e nel mondo; tale risultato è la diretta conseguenza degli investimenti regionali e di quelli attivati anche grazie all'istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore.
      Anche il settore termale, peraltro, al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a quello del turismo, è stato pesantemente colpito dalla recente crisi economica, avendo subìto una contrazione del fatturato per le cure, nel periodo 2008-2014, di quasi il 20 per cento; contemporaneamente, la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno degli utenti termali provocando pesanti ricadute negative sull'intero sistema economico che gravita intorno al turismo termale.
      Tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investimenti per ammodernamenti e ampliamenti delle strutture termali, nonché per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti.
      Inoltre, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – il cosiddetto jobs act – che prevede l'erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) potrebbe portare pesanti penalizzazioni nel settore termale, dal momento che la nuova disciplina incide fortemente sui lavoratori stagionali, ossia proprio quelli che storicamente vengono impiegati alle terme.
      Sarebbe pertanto opportuno rendere stabile il correttivo ai criteri di calcolo della durata della NASpI già introdotto come misura eccezionale, così da non penalizzare i lavoratori stagionali, anche alla luce delle difficoltà legate alla contrazione del periodo di lavoro e alla conseguente riduzione del reddito; infatti, l'evolversi del mercato di riferimento, con la nuova offerta termale proveniente dai sistemi di altri Paesi europei ed extraeuropei e capaci di realizzare politiche commerciali e di marketing fortemente aggressive, rende necessario consentire al termalismo nazionale di poter continuare a competere a un livello paritario.
      Appare quindi ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali.       Esistono numerose questioni afferenti il settore termale che richiedono interventi normativi immediati e soluzioni «su misura» che garantiscano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse certe, anche al fine di permettere un'ordinata attività economica fondata sulla programmazione di
 

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investimenti nel medio e lungo termine e la definizione di strategie di ampio respiro.
      Al riguardo, si sottolinea che sono già stati presentati alle due Camere molti progetti di legge per il riordino del sistema termale; rispetto alla maggioranza di essi appare però urgente un ulteriore intervento normativo volto a:

          a) chiarire in via interpretativa l'inapplicabilità del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta direttiva Bolkestein), alle attività termali in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i chiarimenti forniti sul tema sia dalla Commissione europea che dal Ministero della salute;

          b) agevolare il reinserimento sul mercato e l'attuazione dei percorsi di privatizzazione previsti per legge delle imprese termali pubbliche, per le quali è indifferibile il recupero delle corrette e normali modalità di gestione, anche attraverso un impegno diretto della Cassa depositi e prestiti Spa.

      La soluzione della maggior parte delle questioni descritte risulterebbe quindi senz'altro agevolata dalla rapida approvazione del presente provvedimento legislativo di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale.
      Bisogna infatti ricordare che a seguito dell'entrata in vigore di tale legge, l'assetto della normativa che disciplina il settore termale ha subìto una radicale innovazione. La legge, approvata nel corso della XIII legislatura, dopo una «gestazione» ultraventennale, ha finito con il congiungersi e stratificarsi con la normativa previgente, peraltro in parte richiamata, sia mediante riferimenti diretti alle norme, sia mediante rinvii di natura indiretta.
      Il sistema termale italiano, peraltro, necessitava fortemente di un'organica legge di riordino, poiché la disciplina precedente, di cui rimane apprezzabile la chiarezza definitoria, risultava ormai desueta in più aspetti.
      La legge n. 323 del 2000, tecnicamente, è una cosiddetta legge cornice, destinata a dettare norme di principio, volte a determinare i labili confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale e delle province autonome e il suo limite, connesso peraltro alla multidisciplinarietà della materia termale, è quello di dover rispondere a tutte le domande e istanze che agitano il sistema e che si riflettono sugli aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici, spesso oggetto di ulteriore e ancora più specifica normativa.
      La presente proposta di legge, dunque, cerca di favorire un sostanziale rilancio al settore termale, operando in un contesto economico-finanziario pienamente sostenibile.
      Di seguito si illustrano gli articoli della proposta di legge e le conseguenti modifiche rispetto al precedente testo.
      L'articolo 1, comma 1, modifica la legge n. 323 del 2000:

          la lettera a), numero 1), precisa meglio, rispetto al testo vigente, gli ambiti di riferimento della legge, introducendo un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali; al numero 2) introduce, tra gli obiettivi di promozione e di valorizzazione della legge, anche quello della crescita economica e sociale dei territori termali; al numero 3) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 introducendovi richiami normativi più puntuali; il numero 4) modifica il termine entro il quale il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali;

          la lettera b), numero 1), modifica l'articolo 2, comma 1, lettera c), introducendovi, con il richiamo esplicito all'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, un riferimento legislativo più puntuale; il numero 2) interviene nella disciplina della tutela dei termini «termali», sottolineandone l'utilizzabilità solo ed esclusivamente per le aziende termali e per le prestazioni dalle stesse erogate;

          la lettera c), numero 1), elenca i trattamenti che possono essere erogati dagli stabilimenti termali in virtù dell'autorizzazione

 

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regionale; il numero 2) prevede la facoltà, per le aziende termali, di aprire direttamente dispensari farmaceutici e stabilisce che le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui alla lettera c), numero 1), sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale. Inoltre, mira a favorire l'integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio e prevede la facoltà, per le aziende termali, di erogare servizi di «primo livello» (intendendosi per tali le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie) partecipando, in tal modo, alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. Viene introdotto, in tale caso, l'obbligo, per le aziende termali, di adottare una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione;

          la lettera d) sostituisce l'articolo 4 e ribadisce l'unitarietà del sistema termale nazionale, elemento assolutamente fondamentale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi ed ai requisiti per l'accreditamento;

          la lettera e), numero 1), ribadisce che i medici in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono prescrivere, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali cui gli assistiti dei suddetti istituti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4; il numero 2) chiarisce che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva le attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;

          la lettera f) mira a favorire l'attuazione di politiche virtuose di privatizzazione, finalizzate al definitivo rilancio degli stabilimenti termali ancora gestiti dagli enti territoriali;

          le lettere g), h) e i) introducono modifiche agli articoli 6, 7 e 8 finalizzate al rilancio delle scuole di specializzazione in medicina termale e a dare nuovo impulso alla ricerca scientifica in ambito termale;

          la lettera l) si occupa della figura dell'operatore termale e dei corsi formativi necessari per conseguire il suddetto titolo professionale;

          la lettera m) riguarda la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, che ha il compito di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

          la lettera n) istituisce un credito d'imposta agevolato, finalizzato a sostenere la riqualificazione delle aziende termali;

          la lettera o) favorisce l'attuazione di politiche di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali, stabilendo l'inserimento, nei programmi di promozione dell'Agenzia nazionale italiana del turismo, di iniziative per il settore termale;

          le lettere p) e q), numeri 1), 2) e 3), introducono una serie di aggiornamenti agli articoli 13 e 14 resi necessari dal cambio di denominazione dei Ministeri citati nei suddetti articoli e dal passaggio all'euro, prevedendo, inoltre, una particolare destinazione vincolata delle somme derivanti dalle multe

 

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a favore delle tesorerie dei comuni nei quali la violazione è stata rilevata.

      L'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando a una commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative Giornata stessa.
      L'articolo 3 prevede le risorse necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riordino del settore termale).

      1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) al comma 1, dopo le parole: «La presente legge disciplina» sono inserite le seguenti: «l'esercizio delle aziende termali e»;

              2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della loro crescita economica e sociale»;

              3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al presente comma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. A tali fini, è istituito il Fondo per la riqualificazione termale, avente una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti di riqualificazione»;

              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente»;

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 1, lettera c), le parole: «dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4»;

              2) al comma 2, le parole: «fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «aziende termali di cui al comma 1, lettera e), e alle prestazioni dalle stesse erogate»;

          c) all'articolo 3:

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. L'autorizzazione regionale di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, consente agli stabilimenti termali di erogare, in appositi e distinti locali e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze, purché rispondano ai requisiti minimi individuati dalla normativa vigente e dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4:

          a) i trattamenti di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

          b) i trattamenti di medicina estetica e specialistica, compresa la microchirurgia ambulatoriale a bassa invasività;

          c) i trattamenti di medicina non convenzionale;

          d) i trattamenti di terapia fisica e di riabilitazione;

          e) i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153»;

              2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

          «3. Alle aziende termali è concessa la facoltà di aprire direttamente dispensari farmaceutici all'interno dei propri locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,

 

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quarto comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 1, quinto comma, e nel rispetto dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati in materia dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

          4. Le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale, nominato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, numero II), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

          5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b).

          5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

          5-ter. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

          5-quater. L'accordo di cui all'articolo 4 individua le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

          5-sexies. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.

          5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, le aziende termali adottano, entro

 

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centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione»;

          d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. – (Erogazione delle cure termali)1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

          2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.

          3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, avente una dotazione annua di 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla

 

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sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.

          4. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

          e) all'articolo 5:

              1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I medici in servizio presso i predetti Istituti prescrivono, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali cui alle quali gli stessi assistiti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni»;

          f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

          «Art. 5-bis. – (Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico). – 1. Sono incentivati, con le misure previste dai commi da 2 a 9, appositi programmi di

 

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intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

          2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato dei programmi stessi.

          3. I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

          a) il valore dei beni e i relativi criteri di valutazione adottati;

          b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

          c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

          d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

          e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

          4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero

 

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dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stabilimento termale.

          5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

          6. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

          7. Le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

          8. All'attuazione delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico presso il Ministero della salute, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, da utilizzare secondo

 

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criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

          9. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

          10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

          11. Nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1»;

          g) all'articolo 6:

              1) al comma 1, le parole: «Il Ministro della sanità può promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono» e dopo la parola: «collaborazione» sono inserite le seguenti: «della Fondazione per la ricerca scientifica termale»;

              2) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «i Ministeri di cui al medesimo comma e»;

          h) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione

 

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di cui al comma precedente ed a quelle appartenenti alle branche riferite alle patologie di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera e)»;

          i) all'articolo 8, comma 2, le parole: «direttamente connesse con l'erogazione delle cure» sono sostituite dalle seguenti: «di vigilanza o controllo diretti sulle aziende»;

          l) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

          «Art. 9. – (Operatore termale). – 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali»;

          m) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

          «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ricostituita, con decreto del Ministro della salute, la Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La Commissione fornisce indicazioni da sottoporre al Ministro della salute per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

 

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secondo la normativa vigente. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

          2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti degli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici già in atto con il Servizio sanitario nazionale»;

          n) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

          «Art. 11-bis. – (Disposizioni di carattere fiscale). — 1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019.

          2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.

          3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

          6. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di

 

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sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

          7. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 6 del presente articolo deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA»;

          o) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. – (Promozione del termalismo). – 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti»;

          p) all'articolo 13, comma 1, le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

          q) all'articolo 14

              1) al comma 2, le parole: «da lire 2 milioni a lire 50 milioni» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

              2) al comma 3, le parole: «da lire 5 milioni a lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000»;

              3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «3-bis. Le somme derivanti dalle multe di cui al comma 3 sono versate alla tesoreria del comune nel quale è stata rilevata la violazione».

Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia).

      1. Tenuto conto che le cure termali esercitano un'incisiva azione per la tutela globale della salute e costituiscono uno strumento indispensabile per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, è istituita la Giornata nazionale delle terme d'Italia.
      2. Le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale nominano una commissione incaricata dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale delle cure termali.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, all'articolo 1, comma 1, lettera e), pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, e dall'articolo 1, comma 1, lettera o), pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere

 

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dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, e all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 1), pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.