CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 134 |
Onorevoli Colleghi! Dopo più di venti anni di precariato nelle liste dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (alcuni, infatti, prestano la propria opera dal lontano 1986) e a distanza di molti anni dall'approvazione e dalla piena operatività delle liste speciali, i medici titolari di incarico fiduciario con l'INPS (oltre 1.550 in Italia) non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di una posizione giuridica che permetta loro di poter svolgere la professione con una retribuzione adeguata e con tutti i presupposti giuridici e pensionistici propri della loro attività. Il rapporto con l'INPS non permette, infatti, ai medici di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa anche di collaborazione coordinata e continuativa con altro datore di lavoro pubblico o privato. Ne consegue che il medico che svolge la propria attività presso l'INPS non ha la possibilità di un impegno nella libera professione. Di contro, il medico è retribuito «a prestazione», e ha l'obbligo di reperibilità e di disponibilità nei giorni feriali e festivi senza alcuna retribuzione. Oltre a ciò, tale medico non ha alcun trattamento integrativo e deve sopportare una serie di costi aggiuntivi, quali l'assicurazione per infortuni sul lavoro, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi lesi durante l'espletamento della prestazione e la contribuzione pensionistica. L'INPS, inoltre, ha poteri di controllo e sanzionatori e non è obbligato a garantire un numero minimo di visite per sanitario su base giornaliera. Pur essendo l'incarico a tempo indeterminato, l'Istituto non si obbliga a garantire la permanenza nello stesso per ogni sanitario impiegato, predetermina il trattamento economico ed assegna i controlli da eseguire nella fascia oraria di reperibilità.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a garantire al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso lo stesso Istituto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
1. È riconosciuto al personale medico in servizio di cui all'articolo 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai fini economici, dalla data di effettivo inizio dello svolgimento delle funzioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.
1. L'INPS adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge.