XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4177



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PARISI, ABRIGNANI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

Presentata il 16 dicembre 2016


      Onorevoli Colleghi! — Il 4 dicembre 2013, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità di alcune norme contenute nella legge 21 dicembre 2005, n. 270, il cosiddetto Porcellum, censurando in particolare l'assegnazione di un premio di maggioranza indipendente dal raggiungimento di una soglia minima di voti e l'impossibilità per gli elettori di selezionare i candidati alle cariche di deputato e di senatore. Nella sentenza n. 1 del 2014 depositata dalla Corte costituzionale il 13 gennaio 2014, la Corte ha specificato come il premio di maggioranza previsto dal Porcellum fosse «foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione» e potesse produrre «una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica», perché non imponeva «il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista». Relativamente alle modalità di selezione degli eletti e all'impossibilità di esprimere un voto di preferenza, la Corte ha rimarcato che «simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni

 

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elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)».
      Data la necessità di arrivare alla definizione di un nuovo sistema elettorale diverso da quello residuato dalla sentenza della Corte costituzionale – un sistema proporzionale senza alcun correttivo volto a garantire o almeno agevolare la governabilità – l'allora neosegretario del Partito democratico Matteo Renzi avviò un giro di consultazioni finalizzato all'individuazione di una soluzione rispettosa della sentenza della Consulta e il più condivisa possibile dalle forze parlamentari. Sul finire del mese di gennaio 2014, presso la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati fu incardinato il testo di una proposta di legge sostenuta dalla maggioranza governativa e da Forza Italia, poi nota come Italicum. Giunti al terzo dei passaggi parlamentari, il 4 maggio 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il testo della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati», il cosiddetto Italicum. L’Italicum, di per sé e in astratto, non contraddice i requisiti indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, prevedendo l'assegnazione del premio di maggioranza solo nel caso in cui una forza politica ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi o si imponga nel turno di ballottaggio e inserendo nel sistema un meccanismo misto di selezione degli eletti, tramite i cosiddetti capilista bloccati e la possibilità di espressione del voto di preferenza. Come è noto, però, tale legge vale solo per l'elezione della Camera dei deputati.
      Negli ultimi mesi, da più parti, è emersa la volontà politica di procedere a una revisione delle norme elettorali approvate nel maggio 2015. Esigenza che è resa più forte sia dalla reiezione da parte del corpo elettorale della proposta di riforma costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016) e dal fatto che nei confronti della citata legge n. 52 del 2015 sono pendenti articolati ricorsi di legittimità costituzionale. Ferma restando l'autonomia del Parlamento nel legiferare in materia elettorale e rimarcata la scelta dei Costituenti di non inserire nella Costituzione limiti oggettivi sul sistema da adottare per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, qualsiasi ulteriore revisione delle regole elettorali deve rispondere alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e al rispetto dei princìpi di rappresentanza e di governabilità, princìpi ritenuti costituzionalmente rilevanti dalla Consulta stessa.
      All'interno delle regole elettorali vigenti si possono ritrovare alcuni profili di criticità in particolare in riferimento all'impossibilità di formazione di coalizioni pre-elettorali, alle modalità di selezione degli eletti e alla previsione dello svolgimento di un turno di ballottaggio. In merito all'impossibilità di collegamento tra liste, i cittadini hanno rigettato questa possibilità in un referendum svoltosi il 21 e 22 giugno 2009, che ha visto la partecipazione al voto di appena il 23,49 per cento degli aventi diritto al voto. In tutta Europa i governi di coalizione sono la regola e non l'eccezione, addirittura nella patria del bipartitismo, il Regno Unito, tra il 2010 e il 2015 è stato al potere un esecutivo composto da conservatori e da liberaldemocratici, esecutivo che tra l'altro ha ottenuto ottimi risultati in termini di crescita economica del Paese.
      Il voto di preferenza risulta essere un sistema di selezione degli eletti applicato in Europa, oltre che in Italia, solo in Grecia. Il dibattito intorno alla legge elettorale sviluppatosi nelle ultime settimane pare riconoscere nel collegio uninominale – il cui utilizzo in maniera diversa è previsto in Francia, Germania e Gran Bretagna – il metodo migliore per la selezione dei deputati, garantendo un forte legame tra l'eletto e il territorio. Un metodo misto comprendente collegi uninominali e liste bloccate corte, composte da pochi candidati, potrebbe quindi essere la giusta soluzione per addivenire a un sistema di selezione rispondente
 

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ai desiderata dell'opinione pubblica e al dettato della Corte costituzionale.
      Il turno di ballottaggio, nel contesto attuale, rischia di non funzionare. Un numero molto alto di elettori potrebbe vedere la forza politica per cui ha espresso la propria prima preferenza esclusa dal secondo turno. Ciò potrebbe portare a un calo significativo della partecipazione al voto nel turno di ballottaggio o – in alternativa – al totale affidamento alla seconda preferenza di gran parte dell'elettorato della definizione del vincitore. La frammentazione del quadro politico non è una caratteristica specifica del solo sistema politico italiano. In Spagna un sistema elettorale che per decenni ha garantito stabilità non è riuscito per due elezioni consecutive tenutesi nel giro di sei mesi a dare una maggioranza di governo. In Germania ormai i governi di coalizione sono divenuti la regola. E non stiamo parlando delle classiche coalizioni tedesche – cristiano-democratici e liberali da una parte, socialisti e verdi dall'altra – stiamo parlando di grandi coalizioni tra cristiano-democratici e socialisti. Nel Regno Unito, non molto tempo fa, correva l'anno 2010, nemmeno il sistema uninominale a turno unico è riuscito a garantire la maggioranza assoluta dei seggi a un singolo partito. I governi sostenuti da coalizioni politiche omogenee possono essere stabili quanto quelli monopartitici. La grande innovazione che la scuola elettorale italiana aveva apportato era stata quella di riconoscere – implicitamente con il Mattarellum ed esplicitamente con il Porcellum – la possibilità di creazione di coalizioni pre-elettorali. Un unicum o quasi nel panorama politico occidentale, un esperimento forse troppo velocemente accantonato.
      La reiezione della riforma costituzionale – approvata in ultima lettura dalle Camere nel corso del 2016 – sancita dal voto popolare nel referendum del 4 dicembre scorso, rende inoltre necessario procedere alla modifica del sistema elettorale vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, anch'esso figlio della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale. La legittima ricerca di stabili maggioranze di governo impone che il sistema di elezione per le due Camere – fatte salve le disposizioni costituzionali – sia il più simile possibile.
      Da tali considerazioni nasce la presente proposta di legge, volta a riformare la legislazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo i seguenti criteri:

          a) elezione della metà dei componenti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica tramite collegi uninominali a turno unico e dell'altra metà tramite sistema proporzionale;

          b) selezione degli eletti della quota proporzionale tramite liste bloccate di non meno di tre e non più di sei candidati da presentare in collegi plurinominali;

          c) possibilità di stringere alleanze pre-elettorali;

          d) soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi fissata al 3 per cento sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate;

          e) premio di governabilità per la lista o coalizione più votata fissato in 90 seggi per la Camera dei deputati e in 45 seggi per il Senato della Repubblica;

          f) votazione, per ogni Camera, su un'unica scheda – configurata sul modello di quella attualmente in uso per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con oltre 15.000 abitanti – con l'indicazione dei nomi dei candidati nel collegio uninominale e nel collegio plurinominale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

          2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

          3. Il territorio nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, è inoltre suddiviso in 308 collegi uninominali, ripartiti in ogni circoscrizione in base al numero dei cittadini residenti. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

          4. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ogni circoscrizione è suddivisa in uno o più collegi plurinominali. Ogni collegio plurinominale comprende almeno tre collegi uninominali. La ripartizione dei seggi attribuiti nei collegi plurinominali si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale con l'assegnazione di un premio di governabilità di 90 seggi».

      2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

          «3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo è inoltre stabilito il numero di seggi che, per ogni circoscrizione, è riservato al premio di governabilità di cui

 

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all'articolo 1, comma 4. Tale premio, fissato in 90 seggi, è ripartito tra le circoscrizioni sulla base del numero di cittadini in esse residenti, con l'esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta.

          3-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo e non ancora assegnati in collegi uninominali sono ripartiti in collegi plurinominali, nei quali il numero di candidati, determinato in base alla popolazione residente, deve essere non inferiore a tre e non superiore a sei».

      4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale, e i nomi dei candidati nel collegio uninominale. L'elettore dispone inoltre di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso per una lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale a essa collegato».

      5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      6. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «regione» è sostituita dalla seguente: «circoscrizione».
      7. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali».
      8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente;

          «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il

 

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collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

          2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

          3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

          4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

          5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

      9. Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
      10. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi

 

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nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi plurinominali o, in caso di collegi plurinominali compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi plurinominali.

          2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

          3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso una delle Camere alla data della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».

      11. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 18-bis. – 1. In ogni collegio plurinominale sono presentate liste concorrenti di candidati elencati in ordine progressivo. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di candidati ammesso per il collegio plurinominale. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali compresi nel medesimo collegio

 

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plurinominale, collegati alla lista stessa o alla coalizione di cui la lista fa parte. Nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.

          2. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

          3. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di collegi plurinominali diversi. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

          4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

          5. La candidatura nel collegio uninominale e nei collegi plurinominali deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

      12. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale, a pena di nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di due collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione».

      13. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti:

 

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«e i nomi dei candidati nei collegi uninominali».
      14. Al secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
      15. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), le parole: «al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo»;

          b) il numero 6-bis) è abrogato.

      16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito mediante sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

          2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

          3. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

          4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i

 

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contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale».

      17. Il primo e il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituiti dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale».
      18. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.

          2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

          3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

          4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste collegate in coalizione, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.

 

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          5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

      19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3:

              1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

              2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

          b) al comma 3-bis, le parole : «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

      20. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
      21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

              2) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole

 

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sezioni elettorali del collegio plurinominale;

              3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

              4) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

              5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

      22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

              2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

              3) individua:

                  3.1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

                  3.2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale

 

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almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

              4) individua la coalizione di liste o la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

              5) procede al riparto di 219 seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3.1) e le liste di cui al numero 3.2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              6) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine, nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto di detta coalizione per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5) aumentato di 90; per ciascuna altra coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono

 

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ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine per ciascuna lista o coalizione di liste divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale calcolato ai sensi del numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a ogni coalizione o lista. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diminuito, per ciascuna circoscrizione, del numero dei seggi riservato al premio di governabilità e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una singola lista, per detta lista, in ogni circoscrizione, somma i seggi del premio di governabilità come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che

 

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abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

              8) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesso alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 7); nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una coalizione di liste, per detta coalizione, in ogni circoscrizione, al numero di seggi assegnato ai sensi del numero 7) somma i seggi del premio di governabilità come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. Nell'effettuare

 

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la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali
 

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del quoziente di attribuzione non utilizzate.

          2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

          3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      23. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione dei seggi alle singole liste nei collegi plurinominali della circoscrizione:

              1) divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il numero di seggi assegnatole nella circoscrizione ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

              2) attribuisce quindi a ogni lista in ciascun collegio plurinominale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale di lista risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio;

              3) assegna alla lista i seggi che rimangono ancora da attribuirle nei collegi plurinominali per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nei collegi in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali di collegio che non hanno raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale di lista».

      24. Dopo l'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

 

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1957, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «Art. 83-ter. – 1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un deputato in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, in ciascuno dei collegi plurinominali per i quali difettano i presupposti suddetti è eletto il capolista della lista che nel collegio interessato ha ottenuto il maggior numero di voti.

          2. È corrispondentemente ridotto di un'unità il numero dei deputati da eleggere in rappresentanza della lista individuata ai sensi del comma 1 nel collegio plurinominale della stessa circoscrizione in cui la lista ha ottenuto seggi con il resto più basso o, in assenza di seggi distribuiti con i resti, nel collegio plurinominale in cui la lista ha ottenuto seggi con il numero minore di voti.

          3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio plurinominale non ha titolo all'elezione di deputati, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nel collegio plurinominale, quella che ne ha ottenuto il maggior numero.

          4. Qualora, per effetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la variazione del collegio plurinominale in cui eleggere un rappresentante di una determinata lista comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un deputato in altro collegio plurinominale, si procede all'ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti».

      25. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

          2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio

 

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plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia il maggior resto non utilizzato, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, procedendo secondo l'ordine decrescente.

          3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

          4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

      26. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

      27. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine numerico di presentazione»;

 

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          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 3, le parole: «delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono soppresse;

          d) il comma 3-bis è abrogato.

      28. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».
      29. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 52.
      30. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
      31. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

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          2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è suddiviso in 153 collegi uninominali, ripartiti in ogni regione in base al numero dei cittadini residenti. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è suddivisa in uno o più collegi plurinominali nei quali il numero di candidati, determinato in base alla popolazione residente, deve essere non inferiore a tre e non superiore a sei. Ogni collegio plurinominale comprende almeno tre collegi uninominali.

          3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è suddiviso in due collegi uninominali.

          4. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale con l'assegnazione di un premio di governabilità di 45 seggi.

          5. Con il decreto di cui al comma 1 è inoltre stabilito il numero di seggi che, per ogni regione, è riservato al premio di governabilità di cui al comma 4. Tale premio, fissato in 45 seggi, è ripartito tra le regioni sulla base del numero di cittadini in esse residenti, con l'esclusione delle regioni Molise e Valle d'Aosta».

      2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
      3. L'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «Art. 9. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi plurinominali o, in caso di collegi plurinominali compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi plurinominali.

          2. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza

 

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di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

          3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso una delle Camere alla data della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».

      4. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito seguente:

          «Art. 9-bis. – 1. In ogni collegio plurinominale sono presentate liste concorrenti di candidati elencati in ordine progressivo. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di candidati ammesso per il collegio plurinominale. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali compresi nel medesimo collegio plurinominale, collegati alla lista stessa o alla coalizione di cui la lista fa parte. Nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.

 

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          2. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

          3. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di collegi plurinominali diversi. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

          4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

          5. La candidatura nel collegio uninominale e nei collegi plurinominali deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

          6. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

      5. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «3. La scheda è di carta consistente e reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista alla quale il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati

 

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nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale».

      6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. L'elettore può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

          2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.

          3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

          4. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il

 

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contrassegno di una delle liste alle quali il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

          5. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste collegate in coalizione, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.

          6. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

      7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

          c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

          d) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

          e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la

 

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cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione e il totale dei voti validi ottenuti nella regione da ciascuna lista».

      8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «Art. 17. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

          c) individua:

              1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

              2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

          d) individua la coalizione di liste o la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

          e) procede al riparto di 108 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1), e le liste di cui alla medesima lettera c), numero 2), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo

 

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così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          f) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine, nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi della lettera d) sia una coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto di detta coalizione per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera e) aumentato di 45 e, per ciascuna altra coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della medesima lettera e). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          g) procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna lista o coalizione di liste divide la cifra elettorale regionale per il quoziente elettorale nazionale

 

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calcolato ai sensi della lettera e), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella regione a ogni coalizione o lista. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla regione diminuito, per ciascuna regione, del numero dei seggi riservato al premio di governabilità e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui alla lettera c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi della lettera d) sia una singola lista, per detta lista, in ogni regione, somma i seggi del premio di governabilità, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
 

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regione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          h) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole regioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente regionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesso alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella regione ai sensi della lettera g); nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi della lettera d) sia una coalizione di liste, per detta coalizione, in ogni regione, al numero di seggi assegnato ai sensi della lettera g) somma i seggi del premio di governabilità, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente regionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni

 

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a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi a essa attribuito ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima regione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

          2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

          3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «Art. 17-bis.1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio

 

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centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 2, procede all'attribuzione dei seggi alle singole liste nei collegi plurinominali della regione:

          a) divide la cifra elettorale regionale di ogni singola lista per il numero di seggi assegnatole nella regione ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

          b) attribuisce a ogni lista in ciascun collegio plurinominale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di lista risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio;

          c) assegna alla lista i seggi che rimangono ancora da attribuirle nei collegi plurinominali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nei collegi in cui la lista abbia avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali di collegio che non hanno raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale di lista».

      10. Dopo l'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

          «Art. 17-ter. – 1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un senatore in tutti i collegi plurinominali della regione, in ciascuno dei collegi plurinominali per i quali difettano i presupposti suddetti è eletto il capolista della lista che nel collegio interessato ha ottenuto il maggior numero di voti.

          2. È corrispondentemente ridotto di un'unità il numero dei senatori da eleggere in rappresentanza della lista individuata ai sensi del comma 1 nel collegio plurinominale della stessa regione in cui la lista ha ottenuto seggi con il resto più basso o, in assenza di seggi distribuiti con i resti, nel collegio plurinominale in cui la lista ha ottenuto seggi con il numero minore di voti.

 

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          3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio plurinominale non ha titolo all'elezione di senatori, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che, nell'ordine dei voti ottenuti nel collegio plurinominale, segue quella che ne ha ottenuto il maggior numero.

          4. Qualora, per effetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la variazione del collegio plurinominale in cui eleggere un rappresentante di una determinata lista comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un senatore in un altro collegio plurinominale, si procede all’ ulteriore applicazione dei criteri di cui al presente articolo.

          Art. 17-quater. – 1. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

      11. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine numerico di presentazione.

          2. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali si procede a elezioni suppletive».

      12. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Molise e Valle d'Aosta».
      13. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole : «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalla seguente: «Molise»;

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) nella regione Molise la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e da

 

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non più di 1.000 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme con il deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Campobasso»;

          c) alla lettera d), dopo le parole: «tribunale di Aosta» sono inserite le seguenti: «e quello di Campobasso».

      14. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
      15. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalla seguente: «Molise»;

          b) il comma 7 è abrogato.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

      1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308 collegi uninominali. All'interno della circoscrizione Abruzzo e Molise, il territorio corrispondente

 

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alla regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale;

          b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero dei cittadini residenti nella circoscrizione stessa. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

          c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

          e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

          f) i collegi plurinominali sono costituiti mediante accorpamento di collegi uninominali appartenenti a una stessa circoscrizione in modo che il numero massimo di candidati in un singolo collegio plurinominale, determinato in base alla popolazione

 

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residente, non sia inferiore a tre né superiore a sei.

      2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 153 collegi uninominali. All'interno della regione Molise, il territorio corrispondente alle province di Isernia e di Campobasso è costituito in due distinti collegi uninominali;

          b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero dei cittadini residenti nella regione stessa. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

          c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

          d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali

 

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sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

          e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

          f) i collegi plurinominali sono costituiti mediante accorpamento di collegi uninominali appartenenti a una stessa circoscrizione in modo che il numero massimo di candidati in un singolo collegio plurinominale, determinato in base alla popolazione residente, non sia inferiore a tre né superiore a sei.

      3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
      5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

 

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ALLEGATO 1

(Articolo 1, comma 31)

«Tabella A

(articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

      CIRCOSCRIZIONE

      Ufficio centrale circoscrizionale

      1

      Piemonte

      Torino

      2

      Lombardia

      Milano

      3

      Trentino-Alto Adige

      Trento

      4

      Veneto

      Verona

      5

      Friuli Venezia Giulia

      Trieste

      6

      Liguria

      Genova

      7

      Emilia-Romagna

      Bologna

      8

      Toscana

      Firenze

      9

      Umbria

      Perugia

      10

      Marche

      Ancona

      11

      Lazio

      Roma

      12

      Abruzzo e Molise

      L'Aquila

      13

      Campania

      Napoli

      14

      Puglia

      Bari

      15

      Basilicata

      Potenza

      16

      Calabria

      Catanzaro

      17

      Sicilia

      Palermo

      18

      Sardegna

      Cagliari

      19

      Valle d'Aosta

      Aosta».