CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4183 |
Onorevoli Colleghi! — Dopo il voto referendario, che ha prodotto un esito contrario alla revisione costituzionale, con il conseguente mantenimento del Senato della Repubblica secondo la vigente Costituzione, si impone un adeguamento del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, che già regola il sistema di elezione della Camera dei deputati, anche per la disciplina del sistema per l'elezione del Senato della Repubblica che, altrimenti, rimarrebbe regolato dal testo già vigente, al netto delle parti dichiarate illegittime dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.
La legge, attualmente in vigore per la sola Camera dei deputati, ha introdotto una serie di norme che tendono a garantire, da una parte, la governabilità e, dall'altra, la rappresentanza di partiti o gruppi politici anche minori.
A tale scopo, sono state introdotte sia una soglia minima (del 40 per cento) per l'assegnazione del premio di maggioranza del 55 per cento dei seggi, sia una soglia di sbarramento al 3 per cento.
La presente proposta di legge – che intende estendere la disciplina anche all'elezione del Senato della Repubblica – prevede l'eliminazione del secondo turno di ballottaggio che trova riscontro soltanto nel nostro sistema ma a livello locale o, comunque, nei sistemi di elezione di organi monocratici. A tale proposito non valgono i richiami al sistema francese, atteso che in quel contesto il secondo turno è di collegio
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52, è abrogata.
2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: «, a seguito del primo turno di votazione» sono soppresse e le parole: «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono sostituite dalle seguenti: «e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nella elezione del Senato della Repubblica»;
b) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;
c) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo atto il partito o gruppo politico organizzato, se intende concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico, dichiara che il medesimo contrassegno e la medesima denominazione contraddistinguono la lista presentata a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica»;
d) all'articolo 16:
1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno verifica inoltre la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi»;
2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opposizioni avverso l'accettazione o la ricusazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12»;
e) all'articolo 19, comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»;
f) all'articolo 31, il comma 2-bis è abrogato;
g) all'articolo 83:
1) al comma 1:
1.1) al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 7-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;
1.2) al numero 8), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente la lista ovvero le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4)»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'Ufficio elettorale
3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui ai numeri 7) e 8) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi dei commi 2 e 3»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 2, primo periodo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)»;
5) al comma 6, le parole: «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio» sono soppresse;
6) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, numero 8)»;
h) all'articolo 84, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il candidato capolista che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale»;
i) l'articolo 85 è abrogato;
l) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), le parole: «La scheda per il ballottaggio
m) all'articolo 93-ter, il comma 3 è abrogato;
n) all'articolo 93-quater:
1) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» e le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dai seguenti:
«2. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale
2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
2-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa al medesimo contrassegno e alla medesima denominazione che contraddistinguono la lista presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati».
5. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «nelle regioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare»;
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista
6. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati nelle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei relativi candidati»;
2) il secondo periodo è soppresso;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a)».
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;
b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale senatoriale».
8. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
Art. 14-bis. – 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
b) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;
c) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione;
d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale;
e) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 4 per cento del totale dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella medesima regione;
f) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale compresi nelle liste individuate ai sensi della lettera e). Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;
g) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di
h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera e)».
9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale».
10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);
c) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Nelle determinazioni di cui alle lettere a) e b), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi
e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera c), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
f) verifica poi se la lista di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi;
g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), in conformità alla
h) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la lista ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui alla lettera e) del presente comma e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal terzo periodo della lettera g);
i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista di cui alla lettera e) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera h), primo periodo, resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dalla attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera d). L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.
3. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale elettorale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera g), ovvero del comma 1, lettera i), ovvero del comma 2.
4. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, l'Ufficio centrale elettorale nazionale procede alla distribuzione dei seggi in ciascuna regione secondo le modalità di cui al comma 1, lettera d).
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui
a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi plurinominali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;
b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera e). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali
a) qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), e del comma 1, lettera b), del presente articolo, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente regionale delle altre liste alle quali sono attribuiti i seggi. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide la cifra elettorale della lista di maggioranza e il totale delle cifre elettorali delle altre liste per il numero dei seggi loro rispettivamente assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali alle quali sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
c) nel caso in cui i seggi siano stati assegnati ai sensi della lettera a), per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera a) ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire a tale lista nel collegio plurinominale. Analogamente, per le altre liste alle quali spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
d) successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente assegnato dall'Ufficio centrale elettorale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;
e) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, lettera b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero
f) qualora l'Ufficio centrale elettorale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera e) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza».
12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Il candidato capolista che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
14. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della medesima circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo collegio plurinominale»;
b) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e
b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede,
TABELLA A
(Articolo 3, comma 5)
I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.
Regione Piemonte
1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02
2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06
3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05
4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08
Regione Lombardia
5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06
6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06
7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01
8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09
9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14
10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08
11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12
12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16
13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17
Regione Veneto
14) Veneto – 01 e Veneto – 03
15) Veneto – 02 e Veneto – 06
16) Veneto – 04 e Veneto – 05
17) Veneto – 07 e Veneto – 08
Regione Friuli Venezia Giulia
18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Liguria
19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Emilia-Romagna
20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02
21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04
22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06
23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06
Regione Toscana
24) Toscana – 01 e Toscana – 02
25) Toscana – 03 e Toscana – 04
26) Toscana – 05 e Toscana – 06
Regione Umbria
27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Marche
28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Lazio
29) Lazio – 01 e Lazio – 02
30) Lazio – 03 e Lazio – 04
31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno
32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09
Regione Abruzzo
33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Molise
34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Campania
35) Campania – 01 e Campania – 02
36) Campania – 03 e Campania – 04
37) Campania – 06 e Campania – 07
38) Campania – 05 e Campania – 08
39) Campania – 09 e Campania – 10
Regione Puglia
40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge
41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05
42) Puglia – 06 e Puglia – 07
Regione Basilicata
43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Calabria
44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02
45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02
Regione Sicilia
46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03
47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06
48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06
49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09
Regione Sardegna
50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale
La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale