XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4183



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAURICELLA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

Presentata il 21 dicembre 2016


      Onorevoli Colleghi! — Dopo il voto referendario, che ha prodotto un esito contrario alla revisione costituzionale, con il conseguente mantenimento del Senato della Repubblica secondo la vigente Costituzione, si impone un adeguamento del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, che già regola il sistema di elezione della Camera dei deputati, anche per la disciplina del sistema per l'elezione del Senato della Repubblica che, altrimenti, rimarrebbe regolato dal testo già vigente, al netto delle parti dichiarate illegittime dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.
      La legge, attualmente in vigore per la sola Camera dei deputati, ha introdotto una serie di norme che tendono a garantire, da una parte, la governabilità e, dall'altra, la rappresentanza di partiti o gruppi politici anche minori.
      A tale scopo, sono state introdotte sia una soglia minima (del 40 per cento) per l'assegnazione del premio di maggioranza del 55 per cento dei seggi, sia una soglia di sbarramento al 3 per cento.
      La presente proposta di legge – che intende estendere la disciplina anche all'elezione del Senato della Repubblica – prevede l'eliminazione del secondo turno di ballottaggio che trova riscontro soltanto nel nostro sistema ma a livello locale o, comunque, nei sistemi di elezione di organi monocratici. A tale proposito non valgono i richiami al sistema francese, atteso che in quel contesto il secondo turno è di collegio

 

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e non nazionale come previsto dalla normativa che si intende modificare. Quando il ballottaggio è applicato e computato su base nazionale riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica francese, un organo monocratico, appunto, e non un organo collegiale come la Camera legislativa.
      Non convince, altresì, la proposta di assegnare il premio di maggioranza alla coalizione, atteso che, in tal modo, si costruirebbe un sistema esposto alle dinamiche «ricattatorie» dei piccoli partiti, che diverrebbero essenziali per il raggiungimento della «soglia-premio», ridando, così, adito alla formazione di piccole liste che rientrerebbero in gioco, pur nella consapevolezza di non poter raggiungere la soglia di sbarramento ma nella speranza di ottenere una promessa di spazio di governo o di sottogoverno, sfruttando la necessità della coalizione di raggiungere «il premio». Dunque, mentre con il premio alla coalizione l'accordo tra le liste avverrebbe fin dalla presentazione delle stesse, finalizzato soltanto al raggiungimento della «soglia-premio», con conseguente governo disomogeneo nel programma, invece, con il sistema del premio alla lista, eliminando il secondo turno di ballottaggio, il governo di coalizione diverrebbe soltanto un'ipotesi residuale, nel caso in cui nessuna lista riuscisse a raggiungere la soglia del 40 per cento. Ma, in tal caso, a elezioni avvenute e solo sulla base di un governo di programma condiviso, offrendo maggiori garanzie sul piano della stabilità.
      Nella prima ipotesi, la coalizione si forma prima delle elezioni per raggiungere la quota di maggioranza; nella seconda ipotesi, si forma dopo le elezioni e per comporre una maggioranza sulla base di un governo. La differenza è netta oltre che di sostanza.
      Ciò avviene in tutti i sistemi parlamentari, qualora dalle elezioni non sia scaturita una maggioranza parlamentare in favore di una lista o di un partito.
      In Germania, per esempio, la Cancelliera Merkel, non avendo il suo partito raggiunto la maggioranza assoluta (50 per cento) dei seggi nel Bundestag, ha dovuto costruire, dopo qualche mese dalle elezioni, una maggioranza, alleandosi con altre forze politiche.
      Il nuovo sistema elettorale – già, comunque, applicabile dal 1° luglio 2016 – prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista che ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora nessuna lista dovesse raggiungere tale soglia, è previsto un secondo turno di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
      In sostanza, si tratta di un sistema che mira a dare una maggioranza assoluta a una lista anche se non abbia raggiunto il 40 per cento dei voti, introducendo, di fatto, una forzatura sul piano della rappresentanza effettiva e del rapporto tra maggioranza e minoranza, atteso che il «peso» elettorale effettivo (rilevato al primo turno) è quello di una maggioranza relativa. Una minoranza finirebbe con l'avere la maggioranza assoluta nel Parlamento.
      Si verificherebbe esattamente ciò che la Corte costituzionale ha indicato come effetto illegittimo, in quanto sproporzionato.
      Pertanto, non sarebbe meglio (o più sicuro, sul piano dell'equilibrio della rappresentanza) che il premio di maggioranza fosse attribuito solo nel caso in cui una lista raggiungesse il 40 per cento dei voti, senza ballottaggio?
      Probabilmente sarebbe più logico, più equilibrato ma anche democraticamente più sicuro, considerato l'ormai assunto tripolarismo del sistema politico. D'altro canto, il ballottaggio sarebbe la negazione della «vocazione maggioritaria», rappresentata e realizzabile dalla soglia minima del 40 per cento, dato che vi si ricorrerebbe in quanto non raggiunta la soglia per il premio di maggioranza che, considerata la sua dimensione, sarebbe l'unica legittimante politicamente.
      Dunque, non è un principio imprescindibile che una lista abbia, a tutti i costi e comunque, la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera dei deputati se il consenso non è effettivamente significativo, ovvero almeno del 40 per cento, come previsto nella legge elettorale vigente.
      Pertanto, volendo assumere come adeguata e legittimante la soglia del 40 per
 

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cento per l'attribuzione del premio di maggioranza, la si preveda pure, ma senza ricorrere al turno di ballottaggio, attribuendo il premio solo se si raggiunge (o si supera) la soglia del 40 per cento, altrimenti si delineerebbe una forzatura del sistema e nel sistema.
      Il tema suggerisce di pensare alle riforme (elettorali e costituzionali) come se si dovesse perdere e non pensando di vincere, perché nessuno è in grado di sapere se e fino a quando si vincerà. In tal modo si è certi di consegnare un sistema di garanzia ed equilibrato per tutti e in ogni caso.
      Dunque, ammesso il premio di maggioranza se si raggiunge la soglia, evitiamo il ballottaggio. Dopo tutto, il mancato raggiungimento del 40 per cento al primo turno potrebbe significare che l'Italia che vota non vuole un unico partito al governo e, dunque, non lo si può imporre comunque.
      Rischieremmo di concepire un sistema in cui una lista, rappresentativa di una minoranza, venga legittimata quale maggioranza parlamentare: saremmo di fronte a un'anomalia.
      Quanto al sistema riguardante l'elezione del Senato della Repubblica, può essere adottato lo stesso modello che qui si propone per l'elezione della Camera dei deputati.
      Un sistema, dunque, che preveda liste nell'ambito regionale, con capolista bloccato e preferenze, in collegi le cui dimensioni si basino su una media di circa un milione di abitanti.
      Dovendo osservare la disposizione costituzionale dell'elezione «su base regionale», il computo ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste deve essere effettuato nell'ambito di ciascuna regione, così come su base regionale va individuata la soglia di sbarramento.
      In ogni caso, nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si prevede la possibilità di presentare, nel numero massimo di tre, le cosiddette candidature multiple, eliminando però la discrezionalità dell'opzione, affidandola al criterio oggettivo, secondo cui il capolista pluricandidato risulterà automaticamente eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista abbia ottenuto la minore cifra elettorale.
      Peraltro, sulla questione si è già espressa la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 1 del 2014, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità qualora «anche l'aspettativa relativa all'elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell'eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito».
      Per quanto riguarda l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista, esso viene stabilito – come per la Camera dei deputati – nella misura del 40 per cento su base nazionale. Ma non basta.
      La natura del nostro bicameralismo paritario (o perfetto) determina alcune conseguenze, sia sul piano della funzione legislativa (le due Camere operano «collettivamente»), sia sul piano del rapporto di fiducia (entrambe conferiscono o revocano la fiducia al Governo).
      Ciò che non viene reso omogeneo, nonostante il bicameralismo paritario, è il rapporto maggioranza-minoranza nella composizione dei due rami del Parlamento, che ha spesso determinato uno squilibrio tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica nel rapporto con il Governo o, addirittura, la mancanza di una maggioranza in una delle due Camere, con una sostanziale difficoltà dell'azione del Governo, data la disomogeneità della composizione delle due Camere.
      La stessa Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 1 del 2014, riguardo al sistema elettorale per il Senato della Repubblica, ha affermato che «stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente
 

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omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo».
      Tutto ciò rappresenta un limite che va superato o, meglio, corretto, proprio in considerazione della natura del nostro bicameralismo, da sempre considerato dalla parte più autorevole della dottrina quale un «monocameralismo mascherato», come se le due Camere fossero, in effetti, organi di un'unica Camera.
      Anzi, proprio l'esito del referendum costituzionale ha certificato un rafforzamento del bicameralismo perfetto, che va razionalizzato attraverso strumenti in grado di rendere coerenti le maggioranze delle due Camere che dovranno sostenere il Governo.
      Conseguentemente, in ordine all'attribuzione del premio di maggioranza e per garantire un'omogeneità del rapporto maggioranza-minoranza, si ritiene opportuno (oltre che funzionale) condizionarne l'attribuzione, in entrambe le Camere, al raggiungimento contestuale del 40 per cento dei voti validi da parte della lista, su base nazionale e distintamente, nell'elezione sia della Camera dei deputati, sia del Senato della Repubblica.
      Tuttavia, se – come detto – per il raggiungimento del premio di maggioranza il quorum del 40 per cento va calcolato su base nazionale per entrambe le Camere, invece, per la distribuzione alla lista vincente del premio di maggioranza si prevede, per la Camera dei deputati, il computo su base nazionale e, per il Senato della Repubblica, il computo su base regionale e in modo «ponderato».
      Qualora in nessuna delle due o in una sola delle due elezioni (per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica) la lista non dovesse raggiungere la soglia prevista del 40 per cento, la distribuzione dei seggi avverrebbe in modo proporzionale, per l'elezione della Camera dei deputati, fra tutte le liste che, su base nazionale, dovessero ottenere almeno il 3 per cento dei voti validi, mentre, per l'elezione del Senato della Repubblica, fra tutte le liste che, su base regionale, dovessero raggiungere il 4 per cento dei voti validi.
      D'altro canto, da quando coincide la durata della legislatura dei due rami del Parlamento, anche l'argomento della diversa durata non può più essere utilizzato per giustificare la differenziazione del rapporto maggioranza-minoranza nelle due Camere.
      La politica, i partiti, grandi o piccoli che siano, devono garantire la democrazia e, per essa, il rispetto della rappresentanza, che si può realizzare se si raggiunge una soglia minima di consensi o, in mancanza, con un Governo che rappresenti un'effettiva maggioranza parlamentare.
      È compito soprattutto dei grandi partiti aspirare a garantire e mantenere forti e salde le fondamenta della democrazia, creando quelle condizioni e quelle garanzie che devono valere quando a governare siano essi stessi e quando, un giorno, non dovessero essere essi stessi a governare.
      Un sistema si costruisce per assicurare il suo equilibrio, che si realizza se si garantisce il principio democratico: la maggioranza (effettiva) governa e, nel contempo, si tutela il diritto delle minoranze. Ma se – per eccesso di valutazione – si finisce con l'agevolare il Governo della minoranza (effettiva), il principio democratico rischia di essere negato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52, è abrogata.
      2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: «, a seguito del primo turno di votazione» sono soppresse e le parole: «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono sostituite dalle seguenti: «e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nella elezione del Senato della Repubblica»;

          b) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;

          c) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo atto il partito o gruppo politico organizzato, se intende concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico, dichiara che il medesimo contrassegno e la medesima denominazione contraddistinguono la lista presentata a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica»;

 

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          d) all'articolo 16:

              1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno verifica inoltre la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi»;

              2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opposizioni avverso l'accettazione o la ricusazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12»;

          e) all'articolo 19, comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          f) all'articolo 31, il comma 2-bis è abrogato;

          g) all'articolo 83:

              1) al comma 1:

                  1.1) al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 7-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;

                  1.2) al numero 8), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente la lista ovvero le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4)»;

              2) al comma 2, dopo le parole: «Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'Ufficio elettorale

 

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centrale nazionale di cui all'articolo 7-bis del medesimo testo unico, la lista ivi indicata sia, ai fini dell’ attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al numero 5) del comma 1 del presente articolo e verifica se essa, nell'elezione del Senato della Repubblica, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo»;

              3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di cui ai numeri 7) e 8) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi dei commi 2 e 3»;

              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 2, primo periodo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)»;

              5) al comma 6, le parole: «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio» sono soppresse;

              6) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          «6-bis. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, numero 8)»;

          h) all'articolo 84, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il candidato capolista che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale»;

          i) l'articolo 85 è abrogato;

          l) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), le parole: «La scheda per il ballottaggio

 

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è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;

          m) all'articolo 93-ter, il comma 3 è abrogato;

          n) all'articolo 93-quater:

              1) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;

              2) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» e le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dai seguenti:

          «2. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale

 

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nazionale dei voti validi nell'elezione della Camera dei deputati.

          2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

          2-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».

      2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
      3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

      «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».

      4. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa al medesimo contrassegno e alla medesima denominazione che contraddistinguono la lista presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati».

 

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      5. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «nelle regioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;

              2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare»;

          b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista

 

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nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima».

      6. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati nelle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

          2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»;

          b) al comma 3:

              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei relativi candidati»;

              2) il secondo periodo è soppresso;

              3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a)».

      7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;

          b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale senatoriale».

 

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      8. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

«TITOLO IV-bis
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

      Art. 14-bis. – 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

          b) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;

          c) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione;

          d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale;

          e) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 4 per cento del totale dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella medesima regione;

          f) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale compresi nelle liste individuate ai sensi della lettera e). Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;

          g) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di

 

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ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;

          h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera e)».

      9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale».
      10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);

          c) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Nelle determinazioni di cui alle lettere a) e b), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;

          d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi

 

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alle liste comprese nell'elenco comunicato dall'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale regionale di tali liste per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato per ciascuna lista dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;

          e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera c), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

          f) verifica poi se la lista di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi;

          g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), in conformità alla

 

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comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 16-bis alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende il numero di seggi in cui sono stati proclamati candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

          h) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la lista ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui alla lettera e) del presente comma e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal terzo periodo della lettera g);

          i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista di cui alla lettera e) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle

 

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d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/ Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla lista di cui alla lettera e) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la lista di cui alla citata lettera e) o se essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e sottrae da questo il numero dei seggi ad esse assegnati dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale la lista di cui alla lettera e) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire
 

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nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono, decimo e undicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista di cui alla lettera e).

          2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera h), primo periodo, resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dalla attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera d). L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.

          3. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale elettorale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera g), ovvero del comma 1, lettera i), ovvero del comma 2.

          4. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, l'Ufficio centrale elettorale nazionale procede alla distribuzione dei seggi in ciascuna regione secondo le modalità di cui al comma 1, lettera d).

          5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «Art. 16-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui

 

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al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, nei collegi plurinominali. A tale fine compie le seguenti operazioni:

          a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi plurinominali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;

          b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera e). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali

 

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dei seggi assegnati alle liste come segue:

          a) qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), e del comma 1, lettera b), del presente articolo, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente regionale delle altre liste alle quali sono attribuiti i seggi. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide la cifra elettorale della lista di maggioranza e il totale delle cifre elettorali delle altre liste per il numero dei seggi loro rispettivamente assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

          b) qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali alle quali sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

          c) nel caso in cui i seggi siano stati assegnati ai sensi della lettera a), per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera a) ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire a tale lista nel collegio plurinominale. Analogamente, per le altre liste alle quali spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono

 

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rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          d) successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente assegnato dall'Ufficio centrale elettorale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

          e) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, lettera b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero

 

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di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

          f) qualora l'Ufficio centrale elettorale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera e) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza».

      12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Il candidato capolista che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale.

          2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale

 

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regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione del candidato capolista si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo».

      13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      14. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «della medesima circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo collegio plurinominale»;

          b) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e

 

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Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

          b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

          c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;

          d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

      2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede,

 

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e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.
      4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini ivi stabiliti.
      5. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A allegata alla presente legge.
 

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TABELLA A
(Articolo 3, comma 5)

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

      I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.

      Regione Piemonte

              1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02

              2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06

              3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05

              4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08

      Regione Lombardia

              5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06

              6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06

              7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01

              8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09

              9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14

              10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08

              11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12

              12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16

              13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17

      Regione Veneto

              14) Veneto – 01 e Veneto – 03

              15) Veneto – 02 e Veneto – 06

              16) Veneto – 04 e Veneto – 05

              17) Veneto – 07 e Veneto – 08

      Regione Friuli Venezia Giulia

              18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale

 

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      Regione Liguria

              19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Emilia-Romagna

              20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02

              21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04

              22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06

              23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06

      Regione Toscana

              24) Toscana – 01 e Toscana – 02

              25) Toscana – 03 e Toscana – 04

              26) Toscana – 05 e Toscana – 06

      Regione Umbria

              27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Marche

              28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Lazio

              29) Lazio – 01 e Lazio – 02

              30) Lazio – 03 e Lazio – 04

              31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno

              32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09

      Regione Abruzzo

              33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Molise

              34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Campania

              35) Campania – 01 e Campania – 02

              36) Campania – 03 e Campania – 04

 

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              37) Campania – 06 e Campania – 07

              38) Campania – 05 e Campania – 08

              39) Campania – 09 e Campania – 10

      Regione Puglia

              40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge

              41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05

              42) Puglia – 06 e Puglia – 07

      Regione Basilicata

              43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Calabria

              44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02

              45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02

      Regione Sicilia

              46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03

              47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06

              48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06

              49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09

      Regione Sardegna

              50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale

      La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali

      La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale

 

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