CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4148 |
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale si inserisce nel dibattito su una riforma costituzionale, oggetto di consultazione referendaria, che nel proposito di superare l'attuale assetto parlamentare rischia di trasformare il nostro sistema da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo confuso.
I promotori di questa iniziativa sono consapevoli che la riduzione del numero dei parlamentari da 945 (630+315) a 600 (400+200), ancorché significativa, non esaurisce il tema di un più complessivo aggiornamento dell'architettura istituzionale. Ma l'obiettivo di una riforma organica, a cominciare dalla revisione del bicameralismo, deve essere una reale semplificazione del procedimento legislativo, una reale diversificazione delle funzioni e una reale articolazione di rappresentanze nazionali e territoriali. Il testo di revisione costituzionale cosiddetto «Renzi-Boschi» non fa nulla di tutto ciò, ma, al contrario, complica, confonde, genera squilibri e prelude a una conflittualità istituzionale perenne.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».