XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4128



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUPI, MISURACA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52

Presentata il 2 novembre 2016


      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende ottemperare alla mozione n. 1/01351 approvata dalla Camera dei deputati il 21 settembre scorso che ha impegnato la Camera stessa «ad avviare, nelle sedi competenti, una discussione in merito a una possibile riforma della legge 6 maggio 2015, n. 52, al fine di consentire ai diversi gruppi parlamentari di esplicitare le proprie eventuali proposte di modifica della legge elettorale attualmente vigente a valutare la possibile convergenza sulle suddette proposte».
      Prima di entrare nel merito della proposta di legge, è però necessario ricordare che la riforma della Costituzione, approvata dal Parlamento e ora sottoposta a referendum confermativo, non riguarda il sistema elettorale e nulla impone quanto alla sua scelta, esattamente come la Carta del 1948 in vigenza della quale la legge elettorale è stata infatti cambiata più volte, da proporzionale a prevalentemente uninominale-maggioritario e poi ancora a proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza. Anche il nuovo assetto costituzionale è pertanto compatibile con una pluralità di sistemi elettorali, da quelli proporzionali a quelli maggioritari, e la scelta del sistema elettorale continuerà a essere rimessa al legislatore ordinario.
      Ciò premesso, come sostenuto nel corso del dibattito sulla citata mozione del 21 settembre scorso, riteniamo che sia emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche a questo sistema di voto, alla luce dell'evoluzione e dei mutamenti che il sistema politico ha subìto negli ultimi due anni –

 

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come riconosciuto da tanti autorevoli esponenti politici, a partire dal Presidente emerito Giorgio Napolitano – con l'emergere, non solo in Italia, di nuove fratture capaci di determinare una frammentazione anche in più di tre poli, nonché alla luce del dibattito sulla legge elettorale che nel frattempo si è sviluppato nel Paese e tra le stesse forze politiche. Modificare migliorando è segno di intelligenza politica, anzi è un compito, un diritto-dovere, previsto dalla Costituzione anche per la Costituzione stessa ed è l'anima del riformismo. La presente proposta di legge intende proprio perfezionare il sistema elettorale garantendo un migliore equilibrio tra le esigenze di governabilità, stabilità e rappresentatività.
      La prima modifica proposta riguarda la possibilità che non solo singole liste ma anche coalizioni di liste possano concorrere per l'attribuzione del premio di maggioranza. Questa modifica è volta ad assicurare una maggiore rappresentatività del sistema politico evitando il rischio che culture importanti per la storia del nostro Paese vengano di fatto espulse, nell'assetto che si prefigura, dalla rappresentanza democratica. La presente proposta di legge, pertanto, introduce la facoltà di formare coalizioni di liste, prevedendo che abbiano accesso alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 10 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, nonché le liste non collegate che ottengono su base nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.
      Non intendiamo sottrarci dall'affrontare l'argomento addotto per sostenere l'opportunità di attribuire il premio di maggioranza solo alla singola lista, ovvero il prezzo pagato dall'Italia negli ultimi venti anni in termini di instabilità a causa della disomogeneità e della rissosità delle coalizioni. Se l'argomento ha fondamento, occorre tuttavia sottolineare che l'attribuzione del premio alla lista è un rimedio solo apparente, dato che essa darebbe certamente luogo alla presentazione di formazioni o liste di coalizione costituite da più partiti che, al di fuori di adeguati processi politici, non cancellerebbero certamente le loro diverse identità politiche.
      Il rimedio efficace, se la riforma costituzionale sarà approvata dagli elettori, potrà essere costituito dall'introduzione di quei «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo» che erano stati richiesti settanta anni fa dall'Assemblea costituente attraverso il noto ordine del giorno Perassi.
      La seconda proposta di modifica del sistema elettorale riguarda l'esigenza di evitare che formazioni politiche di troppo ristretta legittimazione nel voto del primo turno, anche con meno di un quarto dei voti validi, possano beneficiare, a seguito del ballottaggio, del 55 per cento dei seggi complessivi e ottenere pertanto la direzione del Paese. A maggior ragione se il ballottaggio diviene, anziché un voto per esprimere il consenso, in positivo, a specifiche proposte di governo, un voto in negativo, al quale concorrono, in termini meramente oppositivi, le forze escluse al ballottaggio. L’Italicum è un sistema decisivo, «majority assuring»: assicura in modo perentorio, sempre e comunque, la maggioranza dei seggi al vincitore. Un principio che certamente esalta la sovranità popolare. Ciò che occorre valutare è se questo principio possa non essere mai soggetto a dei limiti o se invece debba fare i conti con il principio di realtà nel caso in cui la frammentazione del sistema politico sia tale da restringere eccessivamente la legittimazione conseguita al primo turno dalle formazioni che dovrebbero contendersi la vittoria nel ballottaggio. A nostro avviso è necessario realizzare un miglior equilibrio tra le esigenze di governabilità e di rappresentatività.
      La presente proposta di legge, pertanto, abolisce il ballottaggio, ma non lascia il sistema privo di meccanismi volti comunque a favorire la formazione di una maggioranza di governo, attribuendo una precisa responsabilità alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito la maggioranza relativa dei voti. Infatti, la proposta di legge prevede un sistema a turno unico
 

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e attribuisce, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi, un premio nella misura massima di 90 seggi, comunque non oltre il numero di 340 seggi complessivi. Si tratta di un premio significativo, capace di favorire fortemente la formazione di una maggioranza di governo, anche se necessariamente non illimitato, al fine di rispettare la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale. Evidentemente, qualora la lista o la coalizione di liste con il maggior numero di voti validi non riesca, grazie a questo premio, a superare la maggioranza assoluta dei seggi, dovrà ricercare alla Camera dei deputati il sostegno ulteriore di altre forze parlamentari e dare vita a coalizioni più ampie, come del resto avviene nei Parlamenti di altri Paesi, anche se caratterizzati da sistemi politici bipolari o addirittura tendenzialmente bipartitici.
      I firmatari della presente proposta di legge si riservano, nel momento in cui l'esame parlamentare sarà concretamente avviato, di proporre ulteriori modifiche all’Italicum anche per quanto riguarda i meccanismi relativi alla scelta dei candidati o relativamente ad alcuni aspetti del vigente impianto ovvero per un suo cambiamento complessivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) accedono alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 10 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi nonché le liste non collegate che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a)»;

          b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) alla lista o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, il maggior numero di voti validi sono attribuiti 90 seggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal riparto in ragione proporzionale, e comunque non più di 340 seggi complessivi;».

Art. 2.

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «alle liste» sono inserite le seguenti: «e alle coalizioni di liste» e le parole da: «di un premio» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito, su base nazionale, il maggior numero di voti validi di 90 seggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal riparto in ragione proporzionale e, comunque,

 

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fino alla consistenza massima di 340 seggi complessivi».
      2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
      3. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

          2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

          3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

          4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

          5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

      4. All'articolo 24, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

 

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1957, le parole: «alle liste e ai relativi contrassegni» sono sostituite dalle seguenti: «alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione».
      5. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;

          b) il comma 2-bis è abrogato.

      6. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

              2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate,

 

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data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 6);

              3) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

              4) individua quindi:

          a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

          b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

              5) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 4),

 

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lettera a), e le liste di cui al numero 4), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              6) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 4), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

              7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito almeno 340 seggi;

              8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 6), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5). Nell'effettuare tale

 

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divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 5);

              9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 4). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il

 

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numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggiore numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente
 

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attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

              10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

          2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di 90 seggi, comunque non oltre la consistenza di 340 seggi complessivi, fermo restando quanto stabilito dal comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

          3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero

 

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pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 4). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

          5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

          6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 4); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore

 

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cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

          7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

          8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      7. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

          «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

              1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, entrambe di seguito denominate “gruppo di liste”. Per determinare ciascuno dei quozienti divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

 

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              2) nel caso in cui sia stato assegnato il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono

 

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stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

              4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali

 

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operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

              5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

          2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      8. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 4 è sostituito dai seguenti

          «4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

          4-bis. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

      9. All'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

 

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1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1-bis), le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «o coalizione di liste»; dopo le parole: «ottenuti alla lista» sono inserite le seguenti: «o dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto» sono soppresse;

          b) al numero 2-bis), dopo le parole: «all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, singole o coalizzate,».

      10. All'articolo 93, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «provvisoriamente» e l'ultimo periodo sono soppressi.
      11 All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «determinazione della» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo le parole: «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto» sono soppresse;

          b) al comma 3, il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguenti:

 

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«Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate»;

          c) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis»;

          d) al comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 4) e 6), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis».

      12. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»;

          c) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;

 

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          d) al comma 6, dopo le parole: «da attribuire alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; le parole: «di tali liste» sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e singola lista»; dopo le parole: «il seggio è attribuito alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste, ovvero alla singola»; dopo le parole: «Se ad una» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste.»; dopo la parola: «proclama» è inserita la seguente: «quindi»;

          e) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole «comma 2, alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; le parole: «,ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole: «seggi restanti alle altre» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6»; dopo le parole: «I seggi assegnati alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o alla singola»; dopo le parole: «dalla medesima» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola».