XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4121



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIBAUDO, CARELLA, CULOTTA, D'OTTAVIO, PREZIOSI, ZOGGIA

Disposizioni concernenti il reclutamento del personale delle
società a partecipazione pubblica e degli enti privati concessionari o appaltatori di servizi per le pubbliche amministrazioni

Presentata il 26 ottobre 2016


      Onorevoli Colleghi! — Il processo di privatizzazione che ha coinvolto importanti rami delle attività istituzionali nonché la crisi economica e finanziaria degli ultimi anni hanno obbligato a un processo di spending review e alla conseguente riduzione degli impiegati pubblici dello Stato e degli enti locali e più in generale nella pubblica amministrazione, con la progressiva scomparsa dello strumento del concorso pubblico per il reclutamento del personale.
      I processi di riorganizzazione e di ristrutturazione anche istituzionale degli enti hanno necessariamente prodotto nel corso degli anni esuberi nella pubblica amministrazione; al contrario, presso le società a partecipazione pubblica (Poste italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa, Enel Spa, Anas Spa, servizi energetici, consorzi eccetera) si è assistito a un incremento rilevante di assunzioni di personale trattandosi di società di natura privatistica non soggette alle disposizioni in materia di reclutamento del personale che prevedono lo svolgimento del concorso pubblico ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      A seguito dell'amministrazione poco trasparente di alcune delle citate società e consorzi, il sistema di assunzioni gestito, in alcuni casi, in maniera opaca e clientelare, ha mortificato le capacità professionali di

 

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tanti giovani che partecipano alle prove di selezione di queste società.
      Gli interventi normativi in materia di società a partecipazione pubblica, che si sono succeduti con particolare assiduità nel corso degli ultimi anni, hanno comportato la creazione di un complesso di regole che appaiono ancora controverse e d'incerto inquadramento, creando aspetti problematici in diversi ambiti, incluso quello del reclutamento del personale.
      Nel corso dell'ultimo decennio la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è divenuta sempre più complessa, in tal modo facilitando la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie scarsamente produttive o comunque non sempre necessarie al perseguimento dei fini istituzionali delle amministrazioni stesse ovvero favorendo il prodursi di situazioni di inefficienza gestionale.
      Il comma 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) aveva disposto il termine, più volte prorogato, entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
      La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», costituisce il fulcro della complessiva azione riformatrice della pubblica amministrazione, nell'ambito della quale la qualità della regolazione rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la stabilità dei conti pubblici.
      Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della citata legge n. 124 del 2015. In particolare, nel citato provvedimento è introdotta una disciplina organica volta a definire le condizioni e i limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società ovvero per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, nonché di alienazione di partecipazioni pubbliche.
      L'articolo 1, comma 553, della legge di stabilità 2014, (legge n. 147 del 2013) stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014 le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (le società partecipate a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.
      In questo contesto, per l'assunzione del personale rivestono una pregnante valenza anche i princìpi costituzionali fissati dagli articoli 97 e 98 della Costituzione e, dunque, nella logica dell'amministrazione di risultato, che non distingue più tra erogazioni di atti e di servizi, in quanto agisce sempre e comunque al servizio del cittadino e, con accenti tipici della società moderna, per la soddisfazione dell'utente, le società controllate dall'ente pubblico che erogano servizi pubblici devono prevedere selezioni imparziali, trasparenti, pubbliche e ancorate a sistemi oggettivi e predeterminati, a garanzia non solo di chi vi partecipa, ma anche dei terzi, destinatari dell'attività societaria. In sostanza, anche per le società a partecipazione pubblica che erogano servizi di interesse generale si pone l'esigenza di adottare procedure di assunzione idonee a selezionare, secondo criteri di merito e di trasparenza, i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti loro affidati. In pratica, atteso che le società a partecipazione pubblica erogano servizi di interesse generale, per affidare ai «migliori» la gestione di questi compiti, è sorto il bisogno di ricorrere a procedure di reclutamento idonee a selezionare il personale secondo criteri meritocratici e di trasparenza.
 

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      Le procedure per l'accesso nelle società a partecipazione pubblica (anche quando quest'ultima è minoritaria) devono prevedere meccanismi preselettivi e devono, in ogni caso, contemplare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.
      La regola per l'assunzione alle dipendenze delle suddette società deve essere rispettata allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, poiché offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa società.
      L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, le quali stabiliscono che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i princìpi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
      Ai sensi del comma 2 del citato articolo 19, le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale della società stessa), criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che detta i criteri ai quali le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare. I contratti stipulati in assenza dei predetti provvedimenti o delle richiamate procedure, ai fini retributivi, sono nulli, salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile (prestazione di fatto con violazione di legge). Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
      Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo di un'impresa.
      La selezione dei dipendenti e dei collaboratori deve essere improntata a princìpi di correttezza e trasparenza, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità e affidabilità.
      La presente proposta di legge intende stabilire all'articolo 1, comma 1, nuove modalità di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica, anche in quota minoritaria e negli enti partecipati interamente da capitale privato che svolgono servizi per la pubblica amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
      Ai sensi del comma 2 i provvedimenti con cui i citati enti stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale sono pubblicati nel sito internet istituzionale della società.
      Il comma 3 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» nella parte in cui detta princìpi in materia di responsabilità amministrativa in capo alle società con o senza personalità giuridica, stabilendo, anche in materia di assunzioni, che le società debbano dotarsi di modelli di organizzazione che prevedano un regolamento interno che ne disciplina la materia orientandola a criteri di trasparenza.
      In particolare, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di prevedere un'integrazione dei modelli di organizzazione dell'ente volta a garantire una maggiore trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale, è aggiunta la lettera e-bis) che integra le esigenze alle quali i modelli organizzativi devono rispondere, individuando procedure di reclutamento del personale orientate ai princìpi di trasparenza e di uguaglianza sociale attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni aggiuntive: 1) indicazione e descrizione delle prove selettive
 

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da sostenere; 2) indicazione dei requisiti e dei titoli richiesti in base alla mansione da assumere, con esplicitazione del punteggio attribuito a ogni singolo titolo che può essere presentato; 3) indicazione delle azioni volte a garantire la parità di trattamento, nell'ambito delle procedure di reclutamento, fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dalle disabilità, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le società a partecipazione pubblica, anche in quota minoritaria, e gli enti partecipati interamente da capitale privato che svolgono servizi in concessione o in appalto per la pubblica amministrazione stabiliscono, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità indicando in particolare le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introdotta dal presente articolo.
      2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale della società.
      3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

          «e-bis) individuare procedure di reclutamento del personale orientate ai princìpi di trasparenza e di uguaglianza sociale prevedendo in ogni caso le seguenti informazioni aggiuntive:

              1) indicazione e descrizione delle prove selettive da sostenere;

              2) indicazione dei requisiti e dei titoli richiesti in base alla mansione da assumere, con indicazione del punteggio attribuito a ogni singolo titolo che può essere presentato;

              3) indicazione delle azioni volte a garantire la parità di trattamento, nell'ambito delle procedure di reclutamento, fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dalle disabilità, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».

 

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Art. 2.

      1. Nei confronti degli enti e delle società che non adempiono, anche parzialmente, a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le sanzioni interdittive previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.