XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2855



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SIMONE VALENTE, GALLINELLA, LUIGI GALLO, DI VITA, CHIMIENTI, BRESCIA, DALL'OSSO, LOREFICE, DI BENEDETTO, CRIPPA, D'UVA, MARZANA, VACCA, GAGNARLI

Disposizioni per il potenziamento dell'attività motoria e sportiva mediante l'istituzione della figura del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria

Presentata il 30 gennaio 2015


      Onorevoli Colleghi! È opinione condivisa che l'educazione motoria e sportiva costituisca una disciplina formativa essenziale per un'equilibrata crescita umana, culturale e sociale di giovani e di adulti perché sviluppa anche il senso civico ed è un'attività in grado di garantire un corretto equilibrio psico-fisico dell'individuo. Pertanto, potenziare le scienze motorie, professionalizzando l'attività svolta dai laureati del settore, è senza dubbio un obiettivo da perseguire. È stato più volte accertato che praticare attività sportiva migliora in modo significativo la qualità della vita, costituisce un'efficace attività di prevenzione delle malattie, quali, ad esempio, quelle cardiovascolari, il diabete, l'obesità, i tumori e altro, e contribuisce a ridurre la spesa pubblica sanitaria. Per migliorare la qualità della vita e improntare sani stili di vita è tuttavia necessario che fin dalla tenera età si proceda a un graduale accesso alle attività motorie e sportive. Il corso di laurea in scienze motorie, infatti, risponde al fondamentale compito di formare professionisti nel campo delle attività motorie adattate all'età evolutiva, all'età anziana, alle disabilità. Per i laureandi del settore, il piano didattico universitario prevede l'insegnamento di numerose discipline oltre a quelle motorie, quali quelle medico-biologiche,

 

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psico-pedagogiche e giuridico-economiche e tutte forniscono nel complesso una professionalità senza dubbio adeguata agli sbocchi professionali conseguenti. La presente proposta di legge si prefigge come obiettivo primario il riconoscimento nonché la valorizzazione dei laureati in scienze motorie in ragione del fatto che la pratica delle attività motorie e sportive non può che essere affidata a figure professionali che vantano un processo formativo adeguato all'attività che si deve svolgere.
      L'età scolare è pressoché caratterizzata dall'acquisizione degli schemi motori di base, dallo sviluppo delle capacità motorie, dalla conoscenza del sé e della propria corporeità oltre che dallo sviluppo del carattere e della personalità. A tale fine si rende necessario sviluppare politiche scolastiche che conferiscano allo sport la giusta dimensione all'interno del sistema educativo. La presente proposta di legge, quindi, prevede l'inserimento dei laureati in scienze motorie già a partire dalla scuola primaria dove l'insegnamento dell'educazione fisica è reso obbligatorio dai curricula didattici ma non è esercitato da personale competente, mentre la professionalità è fondamentale, nella scuola come in qualunque altro ambito. Un tale inserimento produrrebbe senza dubbio notevoli vantaggi perché influirebbe sul processo di crescita equilibrata del bambino. A ciò si aggiunge il fatto che l'Italia appare un Paese noncurante della salute e della prevenzione soprattutto in un'età, come quella infantile, che risulta così delicata. La proposta di legge, dunque, ha anche l'obiettivo di colmare una lacuna: allineare l'Italia al resto dell'Europa nella quale l'educazione motoria e sportiva non solo è obbligatoria durante tutto il percorso scolastico ma è esercitata da personale qualificato e per un monte ore annuale decisamente superiore a quello italiano.
      Inoltre, l'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria deve essere finalizzata anche al raggiungimento del benessere psico-fisico dei disabili e alla diffusione dei valori positivi dello sport. Un'attenzione particolare meritano i bambini affetti da disabilità nei cui confronti deve essere attuata una politica volta all'integrazione e all'inserimento sociali e in questo contesto il ruolo del docente di educazione fisica è fondamentale perché grazie alle sue competenza e professionalità è in grado di favorire una perfetta integrazione con i bambini normodotati, valorizzando la differenza, avvertita come autentico arricchimento e non più come un ostacolo. D'altronde, quanto più si realizzerà in ambito scolastico l'integrazione degli alunni disabili, tanto più essi saranno incoraggiati a progettare un ulteriore inserimento nella vita della società.
      La presente proposta di legge è composta da tre articoli.
      L'articolo 1 fornisce la definizione di attività fisica e sportiva individuandola in tutte quelle forme di attività motorie che mirano al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico.
      L'articolo 2, in un'ottica di promozione di corretti stili di vita come mezzo di contrasto alla sedentarietà, al sovrappeso e all'obesità, istituisce la figura del docente di educazione fisica e sportiva della scuola primaria stabilendone i requisiti nonché i criteri propedeutici allo svolgimento dell'attività sportiva. La disposizione, inoltre, precisa le competenze che lo stesso deve possedere ai fini di un adeguato svolgimento dell'attività motoria ed equipara il suo status giuridico ed economico a quello degli altri docenti di scuola primaria; garantisce, altresì, che la qualifica professionale e l'acclarata competenza di questi professionisti siano rivolte anche agli alunni disabili attraverso la predisposizione di programmi speciali di attività motoria concordati con il docente di educazione fisica, previo parere medico.
      L'articolo 3 individua gli oneri della legge e la relativa copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per attività fisiche e sportive si intendono le diverse forme di attività motorie che, esercitate in luoghi pubblici o privati, si prefiggono il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio psico-fisico.

Art. 2.
(Istituzione del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria).

      1. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute è ampliata l'offerta formativa nella scuola primaria con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva mediante l'istituzione, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, della figura del docente di educazione fisica e sportiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

          a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, che non deve essere comunque inferiore a tre ore settimanali;

          b) le modalità di insegnamento.

      2. Il docente di educazione fisica e sportiva deve essere in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica, ISEF, la laurea in scienze delle attività motorie e sportive – L22, in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie – LM47, in scienze tecniche delle attività motorie preventive e

 

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adottate – LM67 o in scienze tecniche dello sport – LM68 ovvero titoli equipollenti; lo status giuridico ed economico del docente di educazione fisica è equiparato a quello dei docenti di scuola primaria.
      3. Nell'ambito delle competenze correlate al suo profilo professionale, il docente di educazione fisica e sportiva della scuola primaria garantisce:

          a) l'individuazione dei cambiamenti morfologici caratteristici dell'età;

          b) l'educazione al movimento in funzione delle potenzialità del corpo;

          c) il miglioramento generale dei fattori di condizione fisica e delle capacità coordinative;

          d) la predisposizione di un piano di lavoro appropriato finalizzato al miglioramento delle prestazioni;

          e) la completa sinergia con le altre figure professionali e all'interno dei programmi della scuola primaria.

      4. Il reclutamento dei docenti di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria è disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria è da considerare titolo idoneo il possesso dell'abilitazione per le analoghe classi di concorso già istituite per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
      5. Gli uffici scolastici provinciali provvedono a garantire un monitoraggio costante al fine di verificare l'attuazione della presente legge, inviando, con cadenza semestrale, i relativi dati al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché alle organizzazioni sindacali.
      6. È prevista l'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria

 

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rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà motorie; i programmi devono essere predisposti caso per caso dal docente di educazione fisica e sportiva, previo parere medico. L'attività motoria degli alunni disabili costituisce uno strumento di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di deficit funzionali.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

          a) quanto a 300 milioni di euro, mediante riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro» e «Tutela della salute»;

          b) quanto a 100 milioni di euro, mediante le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

      2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95,5 per cento».
      3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;

              2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;

          b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,5 per cento».

      4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.