XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4077



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENI, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, AMATO, BASSO, CAMANI, CAMPANA, CARLONI, CAROCCI, CHAOUKI, COMINELLI, CUPERLO, DALLAI, GHIZZONI, GIACOBBE, GNECCHI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MIOTTO, NARDUOLO, PARRINI, PATRIARCA, PIAZZONI, RAGOSTA, RAMPI, RUBINATO, ZANIN, ZOGGIA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)

Presentata il 10 ottobre 2016


      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di contrastare e sanzionare l’hate speech in tutte le sue manifestazioni, nonché di mettere in atto azioni a carattere educativo e formativo al fine di prevenirlo.
      La nozione di hate speech – espressione che in italiano viene comunemente tradotta con «discorso d'odio» – ha origine nella giurisprudenza americana, ed è entrata più recentemente anche in quella europea per indicare tutte quelle parole, espressioni o altri contenuti utilizzati nella comunicazione che hanno la sola funzione di esprimere odio e intolleranza e di incitare alla violenza o alla discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo sociale per motivi razziali, etnici, religiosi, di genere, di orientamento sessuale, legati alla disabilità o alle condizioni personali o sociali.
      I dati statistici elaborati in questi anni hanno evidenziato una preoccupante tendenza all'incremento di casi di hate speech, favorito anche dalla massiccia diffusione dell'utilizzo della rete internet e dei social

 

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network che hanno ampliato enormemente le opportunità di comunicazione a disposizione di tutti. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, nel 2013 le forze dell'ordine italiane hanno registrato 472 casi di crimini d'odio. Nello stesso anno le segnalazioni di casi di discriminazione on line ricevute dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali hanno superato quelle registrate nell'ambito della vita pubblica e dell'ambiente lavorativo. Nel 2014 solo sui social network i casi di espressioni razziste sono stati 347, a cui vanno aggiunti i 326 link che le hanno rilanciate. Dal 2011 al gennaio 2014 l'Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'interno) ha ricevuto 644 segnalazioni, delle quali 268 riguardano atti discriminatori costituenti reato, che in 183 casi hanno portato all'arresto di 91 persone. Ben 150 (il 23 per cento delle segnalazioni ricevute dall'Oscad) sono state quelle relative a siti e profili internet con contenuti discriminatori e di incitamento all'odio.
      Di fatto internet e i social network, consentendo una replicabilità illimitata dei contenuti e della loro permanenza nel web, ampliano in modo esponenziale il bacino di pubblico raggiunto e gli effetti negativi provocati. Si è reso pertanto necessario un intervento normativo al fine di definire, anche giuridicamente, il fenomeno e aggiornare le norme esistenti in materia. La proposta di legge interviene pertanto anche sul decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, meglio noto come «legge Mancino» che, risalendo al 1993, necessita di una modifica che estenda le fattispecie sanzionabili sia con riferimento alla rete internet sia includendo nuove categorie oggetto di discriminazione e di odio.
      La proposta di legge si propone di contrastare condotte moralmente censurabili e fortemente lesive della dignità delle persone e dei gruppi sociali, che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza e la convivenza della comunità sociale, senza limitare però in alcun modo il principio della libera manifestazione del pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, nonché il diritto alla libertà di espressione nel web. Al tempo stesso, reca una serie di misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’hate speech attraverso la formazione e l'educazione al rispetto delle differenze, alla responsabilità sociale e all'uso consapevole dei nuovi strumenti telematici di comunicazione.
      In particolare, la proposta di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 descrive le finalità della legge e definisce l’hate speech come qualsiasi contenuto o espressione utilizzati per diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.
      L'articolo 2 contiene le modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 e al decreto-legge n. 122 del 1993.
      All'articolo 3 sono stabilite misure per il contrasto dell’hate speech nei mezzi di comunicazione e di informazione. In particolare, si prevede che chiunque venga a conoscenza di contenuti finalizzati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza può segnalare all'autorità giudiziaria, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai Centri territoriali antidiscriminazione o agli enti attivi nel contrasto alle discriminazioni. Inoltre, per i gestori di siti internet, social network o di altre piattaforme telematiche è sancito l'obbligo di immediata segnalazione in presenza di contenuti illeciti, la cui violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. All'articolo 4 vengono introdotte modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 concernenti i compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.
      L'articolo 5 istituisce il Tavolo nazionale di coordinamento e il Piano di azione per
 

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la prevenzione e il contrasto dell’hate speech.
      All'articolo 6, invece, sono previsti iniziative e progetti promossi dalle istituzioni scolastiche, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali finalizzati all'uso consapevole di internet e all'alfabetizzazione digitale. Inoltre, viene previsto un codice di comportamento predisposto dal Comitato olimpico nazionale italiano in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e rivolto ai propri tesserati.
      Infine, l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizione).

      1. La presente legge si propone l'obiettivo di sanzionare e reprimere il fenomeno dell’hate speech in tutte le sue manifestazioni, nonché contrastarlo e prevenirlo con azioni a carattere educativo e formativo.
      2. Ai fini della presente legge, con l'espressione hate speech, ossia discorso d'odio, si intende l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122).

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) con la reclusione fino a tre anni chi, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche, propaganda idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità,

 

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o sulle condizioni personali e sociali»;

          b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali»;

          c) al comma 3, dopo le parole: «o religiosi» sono inserite le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali».

      2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali»;

          b) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali».

Art. 3.
(Contrasto dell’hate speech nei mezzi di comunicazione e informazione).

      1. Ai fini della presente legge, chiunque venga a conoscenza o rilevi contenuti mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, con qualsiasi mezzo di comunicazione e informazione, rete internet, social network o altre piattaforme telematiche, può segnalare all'autorità giudiziaria competente, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai Centri territoriali antidiscriminazione, alle associazioni e agli enti attivi nel contrasto alle discriminazioni.

 

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      2. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché le procedure previste da eventuali codici di condotta, i gestori di siti internet, social network, o altre piattaforme telematiche, qualora nell'esercizio della propria attività rilevino la presenza di contenuti illeciti, di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono tenuti a fame immediata segnalazione all'autorità giudiziaria competente fornendo tutte le informazioni in loro possesso.
      3. La Polizia postale e delle comunicazioni raccoglie le segnalazioni inoltrate da soggetti pubblici o privati, dalle altre Forze di polizia, nonché dalle Forze di polizia straniere, concernenti la diffusione, attraverso la rete internet o altre piattaforme telematiche, di qualsiasi materiale il cui contenuto propagandi l'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali.
      4. Accertata la presenza on line di contenuti illeciti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, la Polizia postale e delle comunicazioni ne dispone l'oscuramento, la rimozione o il blocco da parte dei gestori dei siti e dei fornitori di connettività alla rete internet, i quali dovranno attivare tempestivamente ogni misura idonea a rendere efficace tale disposizione.
      5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
      6. Le risorse economiche derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, sono versate al Fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, e destinate a finanziare iniziative e progetti per il contrasto del fenomeno dell’hate speech previsti dalla presente legge.
 

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Art. 4.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215).

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica» sono inserite le seguenti: «sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali»;

          b) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla disabilità o alle condizioni personali e sociali»;

          c) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «per razza e origine etnica» sono inserite le seguenti: «, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o condizioni personali e sociali»;

          d) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

          «g-bis) coordinare a livello nazionale e territoriale le azioni di intervento per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech».

Art. 5.
(Tavolo nazionale di coordinamento e Piano di azione per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech, di seguito denominato «Tavolo».
      2. Del Tavolo fanno parte i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

 

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dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, nonché i rappresentanti dei principali operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet e delle associazioni più rappresentative a livello nazionale, operanti nel contrasto delle discriminazioni. Ai soggetti che partecipano ai lavori del Tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
      3. Il Tavolo, coordinato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, elabora un Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione dell’hate speech, anche nel rispetto dei princìpi contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e nelle linee di indirizzo della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), in particolare mirato a:

          a) definire i criteri per circoscrivere il fenomeno dell’hate speech, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;

          b) monitorare la diffusione del fenomeno dell’hate speech, in particolare fra le nuove generazioni;

          c) svolgere studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell’hate speech, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate in altri Paesi;

          d) promuovere lo scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech a livello nazionale ed europeo;

          e) coordinare programmi di assistenza, protezione e tutela legale alle vittime di ogni forma di discriminazione;

          f) promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale di polizia, degli insegnanti, degli operatori sociali e della comunicazione, al fine di fornire idonee competenze specifiche in materia di contrasto dell’hate speech;

          g) attivare programmi e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del

 

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pregiudizio, dell'intolleranza, del razzismo e delle condotte di istigazione all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali;

          h) promuovere una rete con le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell’hate speech;

          i) promuovere azioni di counter speech o contro-narrazione, al fine di replicare a gruppi, pagine o contenuti on line che incitano all'odio, attraverso campagne internazionali che coinvolgano i giovani e gli utenti del web;

          l) promuovere l'adozione di codici di condotta e standard di responsabilità sociale e morale da parte di specifiche categorie professionali, quali giornalisti, politici, amministratori pubblici.

Art. 6.
(Iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech).

      1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, attivano iniziative tese a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla cultura antirazzista e al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, alfabetizzazione digitale, educazione all'uso consapevole di internet, prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, promuove bandi di gara rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti aventi ad oggetto il contrasto e la prevenzione dell’hate speech.
      3. Il Comitato olimpico nazionale italiano, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, predispone

 

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un codice di comportamento rivolto a tutti i tesserati e mirato a prevenire, nell'ambito dell'attività agonistica, espressioni o comportamenti mirati a diffondere, fomentare o propagandare l'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali.

Art 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.