XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 106-2812-3852-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 106, d'iniziativa dei deputati

REALACCI, ANTEZZA, ANZALDI, BOCCADUTRI, CARRESCIA, CASATI, CIMBRO, COCCIA, D'INCECCO, FEDI, GADDA, GANDOLFI, IORI, LODOLINI, MANZI, MARCHI, POLVERINI, RUBINATO, SCHIRÒ PLANETA, VALIANTE

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

Presentata il 15 marzo 2013

n. 2812, d'iniziativa del deputato ABRIGNANI

Norme in materia di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

Presentata il 13 gennaio 2015


NOTA: Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 18 ottobre 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 106, 2812 e 3852. In pari data, le Commissioni riunite hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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e

n. 3852, d'iniziativa dei deputati

REALACCI, ABRIGNANI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARADELLO, BRAGA, CARNEVALI, CASTIELLO, CENNI, CERA, COMINELLI, D'AGOSTINO, D'INCECCO, FEDI, FOSSATI, GIUSEPPE GUERINI, TINO IANNUZZI, KRONBICHLER, LA MARCA, LATRONICO, LODOLINI, MAGORNO, MALISANI, MAZZOLI, MILANATO, MINNUCCI, MONGIELLO, PALESE, PASTORELLI, PATRIARCA, PELLEGRINO, POLVERINI, RIZZETTO, ROSTAN, GIOVANNA SANNA, SCHIRÒ, SCUVERA, SGAMBATO, VELLA, VENITTELLI, VEZZALI, ZACCAGNINI, ZANIN, ZARATTI

Introduzione del divieto di utilizzo di microparticelle di plastica nei prodotti cosmetici

Presentata il 23 maggio 2016

(Relatori: GADDA, per l'VIII Commissione;
MUCCI, per la X Commissione)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

         Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 106 Realacci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici»;

            osservato che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevano le materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dell'ordinamento civile, assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere s) e l) della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 4, comma 2, dispone che la richiesta del marchio italiano di certificazione ecologica da parte del produttore venga trasmessa al Comitato di certificazione previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413;

            evidenziato che il suddetto Comitato, ai fini della verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, può chiedere, entro 120 giorni, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore;

            osservato che non appare chiara la decorrenza del suddetto termine di 120 giorni;

            osservato che più in generale non appaiono definiti i tempi del procedimento di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica;

            evidenziato che l'articolo 8 prevede sanzioni in caso di adozione impropria o abusiva del marchio di certificazione attraverso un rinvio al libro secondo, titolo VII, capo II del codice penale e al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

            rilevato che appare necessario specificare puntualmente la previsione della sanzioni di cui all'articolo 8, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, sottesi all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 8 le Commissioni di merito specifichino puntualmente la previsione della sanzioni in caso di adozione impropria o

 

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abusiva del marchio di certificazione nel rispetto dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare la decorrenza del termine di 120 giorni di cui al comma 2 e di definire più in generale i tempi del procedimento di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il provvedimento in oggetto;

            rilevato che:

                l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge in discussione, rinviando al riguardo all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;

                l'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, disponendo che, su richiesta del produttore, il predetto marchio è assegnato ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici stabiliti dal successivo articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale;

                il successivo articolo 8 della proposta di legge definisce il regime sanzionatorio, attraverso un generico rinvio al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e al Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo n. 30 del 2005. Al riguardo, si osserva che, in base al principio di tipicità e tassatività della norma penale, dovrebbero invece essere espressamente individuate le condotte oggetto di sanzione. In alternativa, ove si preferisse, come nella fattispecie in esame, utilizzare la tecnica del rinvio normativo, dovrebbero comunque essere individuate in modo specifico le disposizioni penali applicabili,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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        con la seguente condizione:

            all'articolo 8, siano individuate espressamente le condotte oggetto di sanzione penale o, in alternativa, siano specificamente indicate le disposizioni di cui al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, nonché quelle del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, cui il medesimo articolo fa rinvio.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 106 e abb., recante Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                il comma 3 dell'articolo 7 prevede che i proventi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 siano versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato di certificazione, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), nonché alle attività di controllo;

                tale disposizione configura un meccanismo di riassegnazione delle entrate di scopo, che non solo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese, ma che inoltre consente, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 7, di destinare le risorse introitate prioritariamente al finanziamento di campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ovvero ad attività di sorveglianza e controllo, ossia a finalità che, in ogni caso, esulano da quelle connesse al riconoscimento del «nuovo» marchio ecologico di diritto interno introdotto dal provvedimento;

                peraltro i versamenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, non sembrano sostanzialmente rivestire natura di tariffa per l'attività svolta dal Comitato (circostanza che in astratto potrebbe giustificare la riassegnazione), considerando non solo la previsione della destinazione delle risorse alle indicate nuove finalità di spesa, ma anche l'assicurazione fornita dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a supporto

 

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delle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che le attività di istruttoria e di assegnazione del marchio possono essere svolte dal Comitato di certificazione, con il supporto tecnico dell'ISPRA, con le risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;

                appare quindi necessario sopprimere sia la disposizione, di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, che prevede la riassegnazione degli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di attività – del Comitato e dell'ISPRA – che esulano da quelle connesse al riconoscimento del «nuovo» marchio, sia conseguentemente la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), che attribuisce all'ISPRA funzioni non riconducibili alle sue competenze istituzionali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            All'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

            Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 106 e abbinata, recante: «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici»;

            evidenziato, in termini generali, che l'articolo 16 della legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) affida al Ministro della salute la regolamentazione degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui prodotti cosmetici;

            rilevato come il provvedimento, agli articoli 3 e 4, nel definire i parametri ecologici e la procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, introduca elementi estranei al concetto specifico di certificazione ecologica, peraltro già disciplinati dalla normativa comunitaria sui prodotti cosmetici, quali la dermocompatibilità, la composizione dei prodotti finiti, la sperimentazione animale, i requisiti di etichettatura, la regolamentazione delle sostanze utilizzate come ingredienti nei cosmetici;

 

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            osservato, inoltre, che l'articolo 5, concernente il supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA alle attività del Comitato di certificazione connesse al marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, al comma 2, lettere a), per quanto attiene alla valutazione della dermocompatibilità, e d) ed e), attribuisce impropriamente all'ISPRA competenze specifiche del Ministero della salute;

            segnalato, altresì, che i controlli di cui all'articolo 6 dovrebbero essere connessi alla procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, che si basa sulla presenza di determinati requisiti, laddove invece alcune finalità dei controlli, quale la verifica della coerenza dell'etichettatura del prodotto cosmetico con il contenuto del prodotto appaiono incongruenti con il concetto di certificazione ecologica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) agli articoli 3 e 4, nella definizione dei parametri ecologici e della procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, siano riconsiderati alcuni elementi che appaiono estranei al concetto specifico di certificazione ecologica, quali la dermocompatibilità, la composizione dei prodotti finiti, la sperimentazione animale, i requisiti di etichettatura, la regolamentazione delle sostanze utilizzate come ingredienti nei cosmetici;

            2) all'articolo 5, comma 2, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico che l'ISPRA svolge nei confronti del Comitato di certificazione, sia soppresso il riferimento alle materie di cui alle lettere a), limitatamente alla dermocompatibilità, d) ed e), trattandosi di competenze specifiche del Ministero della salute;

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare la congruenza tra la disciplina dei controlli di cui all'articolo 6 e i presupposti sui quali si basa la procedura per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica – parametri ecologici e connessi criteri di valutazione e calcolo – di cui all'articolo 3 del provvedimento.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO UNIFICATO delle Commissioni

Disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Art. 2.
(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici).

      1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica», disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.
      2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Art. 3.
(Parametri ecologici).

      1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, in ordine ai seguenti parametri:

          a) dermocompatibilità;

          b) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

          c) valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;

          d) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

          e) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

          f) sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;

          g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;

          h) incidenza ecologica dell'imballaggio.

 

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      2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

          b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;

          c) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

      3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera h) del comma 1, il regolamento previsto dal medesimo comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

          b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

          c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

          d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;

          e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata minima di conservazione del prodotto cosmetico, salve specifiche eccezioni per i prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione non

 

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risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

      4. I parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità per quattro anni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con cadenza quadriennale, all'aggiornamento del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.
(Procedura per la concessione dell'uso del marchio).

      1. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'uso del marchio. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.
      2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario, entro centoventi giorni, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti svolti da laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato

 

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approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.
      3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.
      4. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio medesimo e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

Art. 5.
(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS).

      1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

          a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità», degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

          b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

          c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato.

 

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Art. 6.
(Finalità dei controlli).

      1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

          a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

          b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

          c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;

          d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose;

          e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

Art. 7.
(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

      1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3 a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo decreto di cui al comma 3.
      2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.

 

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          3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
      2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

Art. 9.
(Disposizioni finali).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni introdotte dalla presente legge.