XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4015



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAPELLI, BARADELLO, CARUSO, FITZGERALD NISSOLI

Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino

Presentata il 3 agosto 2016


      Onorevoli Colleghi! — Il vino è componente essenziale della civiltà mediterranea (e non solo). Si può dire che le radici della storia che ancora viviamo si intrecciano in modo inestricabile con quelle delle viti che da millenni consentono di conoscere questa «cosa» vivente che è vino, «cosa» che muta, che si trasforma, che non resta ferma ma che vive con noi. Ma che cos'è questa «cosa»? E perchè essa spinge da sempre gli uomini a coltivarla, a fare distinzioni tra vino e vino, a considerare questa bevanda legata alle religioni, all'arte, ed addirittura alle guerre?
      La definizione più normale e convenzionale dice che il vino è «il succo dell'uva fermentato naturalmente». Più precisamente lo si può definire come una soluzione acquosa di etanolo con tracce più o meno consistenti di zuccheri, acidi esteri, acetati, lattati e altre sostanze provenienti dal succo d'uva o formatesi durante la fermentazione. Ma basta questo per distinguere il vino da altre bevande composte similmente? Si potrebbe dire di no. Non si dimentichi che il vino è stato cibo, medicina, disinfettante e accompagna meglio di qualunque altra bevanda il cibo, altro elemento culturale spesso trascurato ma importantissimo per conoscere una civiltà.
      Non appare inutile ripercorrere, sia pure in breve, la storia per comprendere quanto detto. Nel quinto secolo avanti Cristo, il grande storico greco Tucidide affermava che «I popoli del Mediterraneo cominciarono a emergere dalla barbarie quando impararono a coltivare l'olivo e la vite». Probabilmente Tucidide non sapeva, come di fatto ancora oggi non sappiamo, quando fosse iniziato il processo di cui parlava, ma è probabile che nell'area che si sarebbe chiamata «Grecia» già 3000 anni prima della nostra era si fosse iniziato a coltivare vite e olivo, e già nell'Iliade e

 

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nell'Odissea troviamo racconti dettagliati di regioni vinicole in Grecia e in Asia Minore. E furono i greci a creare un dio che beveva, che proteggeva il vino, pur causando con la sua ebrezza caos e violenza. Parliamo di Dioniso, a Roma divenuto Bacco. Una divinità per una bevanda. Non pare esistano figure simili in tutta la storia, almeno non in quella del Mediterraneo. Questo fa comprendere che siamo di fronte a qualcosa di diverso da tutto ciò che è cibo o bevanda.
      E l'Italia è stata culla del vino. I greci chiamavano le nostre terre enotria tellus, ossia terra del vino. Era così allora, e lo è ancora oggi. Il vino, e la vite, fu il centro del pensiero di molti dotti di epoca romana. I grandi poeti ne parlano molto spesso. Ad esempio Quinto Orazio Fiacco, che nelle sue odi non fa mai mancare citazioni sul vino, sia come fonte di gioia sia come conforto a una malinconia invincibile. Nel primo caso basti ricordare quanto il poeta scrive apprendendo la notizia della sconfitta di Cleopatra e di Antonio ad Azio (31 a.C.), che chiudeva di fatto una lunghissima era di guerre civili: «Ora puoi bere, puoi il piede battere libero sulla terra; tornato, tornato è il tempo di ornare, amici, l'ara degli dei con un banchetto da fare invidia ai Sauli. Sacrilegio sarebbe stato togliere il cecubo (un vino dell'epoca n.d.r.) dalle cantine (...) finché quella regina impazzita minacciava di abbattere il Campidoglio» (ode 1.37 versi 1-6). Per il secondo si cita la famosa ode 1.9, A Taliarco, che nel raccomandare al giovane Taliarco di non domandarsi cosa riservi per lui il futuro, offre uno squarcio grandioso dell'inverno vicino alle montagne, chiedendo, tra l'altro: «sciogli questo freddo, Taliarco, e legna, legna aggiungi al focolare; e senza calcolo versa vino vecchio da un'anfora sabina» (vv. 5-7). Sappiamo che anche Virgilio, contemporaneo di Orazio, cantò della coltivazione del vino nelle sue Georgiche. Ma non solo poeti romani trattarono del vino. Galeno, grande medico, ne parlò con acutezza e precisione mentre, tra gli altri, Columella nel 65 a.C. pubblicò un manuale di agricoltura (De re rustica) nel quale molto spazio era concesso alla coltivazione della vite, nella quale appariva, tra l'altro, una critica modernissima alla «moda» di produrre vino senza attenzione al terreno, alla posizione, e a tutte quelle informazioni necessarie per produrre vino buono e non brodaglia per palati ignoranti.
      Sappiamo che Pompei, con i suoi inverni miti e con i terreni resi fertili dal vulcano che l'avrebbe distrutta, era un centro di coltivazione, vendita e consumo del vino che ha ancor oggi pochi eguali al mondo. E sappiamo che lì si discuteva di politica, di arte, di filosofia davanti a coppe di vino pregiato, in un piacere di vivere di cui ci resta solo un vago ricordo, grazie proprio al vino.
      Non è questa la sede per una storia approfondita. Basti ricordare che anche al tempo delle cattedrali, nel Medioevo, il vino era fonte di scambio commerciale, e culturale, tra le parti di un'Europa divisa e ostile, e che nell'Italia del Risorgimento risorsero anche le coltivazioni della vite e il commercio del vino, grazie anche a nomi come quelli di Bettino Ricasoli, creatore del Chianti, oltre che Presidente del Consiglio dopo Cavour, Ferruccio Biondi Santi, giovane reduce dell'esercito garibaldino che grazie alla particolare natura del terreno e delle uve di Montalcino diede vita al Brunello, o ai tanti che in Piemonte prima e poi nel resto d'Italia seppero reagire alla crisi dovuta alla filossera e alle altre malattie che misero a rischio l'intera produzione mondiale del vino, e che comunque cambiarono la natura dello stesso e delle coltivazioni, portando il nostro Paese al livello attuale, laddove ogni regione ha suoi vini di pregio. Basti ricordare che l'Italia è uno dei maggiori produttori di vino al mondo, ed è il Paese che ha ben 523 vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e a indicazione geografica tipica (IGT). Il vino è storia, cultura, ricchezza, commercio, lavoro anche e soprattutto per le giovani generazioni.
      Non è quindi infondato pensare alla necessità di un insegnamento della storia e della cultura del vino che parta dalle scuole primarie e secondarie. Si tratterebbe dell'indispensabile conoscenza di una realtà, non solo italiana, fondamentale per la
 

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stessa cultura europea, oltre che di riflessione sulla nostra stessa storia, sul nostro rapporto con la natura e con il futuro. Per questo la presente proposta di legge intende inserire nei programmi scolastici un'ora a settimana obbligatoria di studio della storia e della civiltà del vino, così da rendere ancora più conosciuta, ed appassionante, una delle produzioni migliori del nostro Paese.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce l'insegnamento obbligatorio della materia «storia e civiltà del vino» nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, stabilendo la frequenza di almeno un'ora a settimana nell'ambito dell'orario vigente in materia. L'articolo 2 definisce l'individuazione dei docenti abilitati all'insegnamento di tale materia. Al comma 2, infatti, viene fatto esplicito rinvio al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale verranno stabiliti i criteri per la partecipazione ai corsi di formazione per i docenti. L'articolo 3 stabilisce che, entro sei mesi dall'approvazione della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia un progetto di corsi di qualificazione professionali al fine di fornire ai docenti le informazioni e le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'insegnamento di storia e civiltà del vino. L'articolo 4 dispone che i programmi didattici dell'insegnamento di storia e civiltà del vino sono stabiliti da un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilendo anche alcune tematiche fondamentali. L'articolo 5 fissa il tetto della copertura finanziaria nel limite di 12,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. L'articolo 6 esplicita le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino).

      1. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado è istituito l'insegnamento obbligatorio di storia e civiltà del vino.
      2. All'insegnamento di storia e civiltà del vino è destinata almeno un'ora a settimana, individuata nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni vigenti in materia.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, con regolamento, l'articolazione nei programmi annuali dell'insegnamento della disciplina, che si esaurisce entro il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, tranne che per istituti specifici per i quali può costituire disciplina di specializzazione.

Art. 2.
(Docenti incaricati e criteri per l'accesso all'insegnamento).

      1. L'insegnamento di storia e civiltà del vino è affidato agli insegnanti che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Corsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,

 

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dell'università e della ricerca approva e rende esecutivo un progetto di corsi di qualificazione professionali, della durata di sei mesi, al fine di fornire ai docenti di cui all'articolo 2 le informazioni e le conoscenze necessari allo svolgimento dell'insegnamento di storia e civiltà del vino.
      2. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 è esonerato dal servizio per tutto il periodo di durata degli stessi.
      3. Per la formazione dei nuovi docenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce l'insegnamento di storia e civiltà del vino nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in ottemperanza alle finalità della presente legge.

Art. 4.
(Programmi di insegnamento).

      1. I programmi didattici dell'insegnamento di storia e civiltà del vino sono stabiliti da un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge.
      2. I programmi di cui al comma 1 assicurano la trattazione delle seguenti tematiche:

          a) genesi, mitologia, storia e metastoria del vino nella cultura euro-mediterranea;

          b) geografia italiana dei vitigni autoctoni e alloctoni e dei vini derivati;

          c) coltura della vite, valutazione delle uve e processo di produzione del vino;

          d) vino e suoi derivati nella storia, nel presente e nel futuro.

      3. I docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'articolo 2 si attivano al fine di istituire idonei percorsi interdisciplinari e di incentivare i rapporti con le organizzazioni locali, nazionali e internazionali che

 

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si occupano delle tematiche relative all'insegnamento di storia e civiltà del vino.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di 12,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'attivazione del primo corso di formazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.