CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4005 |
Onorevoli Colleghi! — Le recenti e ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana», continuava il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i princìpi che evoca, fa parte del patrimonio storico».
Con la sentenza n. 556 del 2006, il Consiglio di Stato non solo ha riproposto molte delle deduzioni già presenti nel parere del 1988, ma si è spinto ben oltre, fino ad affermare che l'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è più considerata semplicemente inidonea a ledere il principio supremo della laicità dello Stato, ma costituisce una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude. I giudici di Palazzo Spada giungono a tale conclusione confermando che il principio di laicità deve trasporsi sul piano giuridico secondo formule attente alla tradizione culturale e ai costumi della vita di ciascun popolo.
Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio
1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.
1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici
1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.