CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3754 |
Onorevoli Colleghi! — La Regina Viarum, tra tutte le strade antiche, rimane ancora oggi la più ricca di memorie e di testimonianze storico-culturali. Definita dagli autori latini anche insignis e nobilis, celeberrima, divenne ben presto un modello insuperato nella rete viaria che da Roma si dipartiva verso le più lontane regioni del mondo allora conosciuto. La via Appia fu infatti la prima arteria di un sistema stradale complesso e articolato, capace di rimanere alla base della moderna rete stradale e veicolare di grande comunicazione.
L'idea di tutelare e valorizzare la via Appia Antica riconoscendone gli elevati valori archeologici, storici, paesaggistici e culturali è un progetto che risale agli inizi dell'ottocento e che ha vissuto alterne vicende.
Nel 1988, la regione Lazio, con la legge 10 novembre 1988, n. 66, ha provveduto all’«Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica».
La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole garantire la massima di tutela e valorizzazione di tutto l'antico tracciato, attraverso l'istituzione del Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica.
Essa s'inserisce, dunque, nell'ambito delle molte iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dell'Appia Antica, nel suo percorso originario che va da Roma a Brindisi, la cui lunghezza riportata dalle fonti storiche (Strabone – VI 3, 7; Plinio – N. H. II 244), è di 360 miglia (circa 540 chilometri) e che attraversa oggi 4 regioni più di 10 province e quasi 100 comuni.
Citiamo anche l'esperienza di viaggio narrata recentemente dal giornalista Paolo Rumiz, che attraverso i suoi emozionanti articoli ha permesso di rendere consapevole
1. Nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la presente legge reca disposizioni per tutelare, valorizzare e promuovere la fruizione dell'intero antico tracciato originario della via Appia e delle sue varianti di epoca classica, da Roma a Brindisi, nonché del territorio limitrofo anche attraverso il recupero delle aree più degradate attraversate dal medesimo tracciato, quale zona archeologica, paesaggistica e storica di straordinarie importanza e bellezza.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge e delle disposizioni dell'articolo 145, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni dei piani paesaggistici sono sempre prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato «Parco», ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le regioni Lazio, Campania,
1. L'istituzione e la gestione del Parco perseguono le seguenti finalità:
a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione della via Appia Antica e degli antichi manufatti, nonché recupero, nelle condizioni originarie per sedime, volume, tipologia e uso dei materiali, di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata o di enti morali, anche ai fini della tutela del paesaggio circostante e del ripristino o miglioramento
b) recupero dell'antico tracciato originario della via Appia e delle sue varianti di epoca classica e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti anche al fine di migliorarne la percorribilità a scopi escursionistici, con particolare riferimento allo sviluppo di una via verde per una fruizione ecologica e sostenibile da parte del camminatore od osservatore del paesaggio circostante;
c) recupero degli ambiti naturalistici che insistono sul percorso e valorizzazione delle risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;
d) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;
e) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti, e creazione di servizi turistico-culturali sostenibili lungo l'antico itinerario, anche mediante interventi di recupero, nelle condizioni originarie per sedime, volume, tipologia e uso dei materiali, di manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;
f) valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche e ambientali del territorio e per una fruizione turistica sostenibile, anche attraverso l'acquisizione di aree;
g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero ecosostenibile, senza consumo di suolo, di aree degradate collegate al percorso a esso afferente anche attraverso il recupero e la promozione delle produzioni locali e della produzione locale agricola biologica e di qualità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli comunque attuati per le finalità di
1. La gestione del Parco, ai fini dell'attuazione delle finalità e delle attività di cui all'articolo 3, è affidata al Consorzio del «Parco archeologico dell'Appia Antica», di seguito denominato «Consorzio», costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e dall'assemblea del Parco di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Consorzio ha sede presso ciascuna delle regioni che lo costituiscono, ai sensi del comma 1, e si avvale dei mezzi e delle strutture delle stesse.
1. Gli organi del Consorzio sono individuati dallo statuto del medesimo Consorzio
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo, di cui fanno parte:
1) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) due membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
3) quattro membri designati dalle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia in rappresentanza di ciascuna regione;
4) quattro membri delle soprintendenze regionali competenti designati dalle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia in rappresentanza di ciascuna soprintendenza.
5) due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'organo di gestione del Consorzio è il direttore del Parco, la cui nomina è effettuata secondo le modalità di conferimento dell'incarico dei direttori dei musei stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
3. L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio è l'Assemblea del Parco, composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del sindaco e del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana. I rappresentanti possono farsi delegare da un assessore o da un consigliere.
4. L'organo consultivo del Consorzio è il comitato tecnico-scientifico del Parco, composto da otto esperti nei seguenti ambiti: archeologia, urbanistica, ambiente, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. I membri del comitato
1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nelle aree che costituiscono il Parco.
2. Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita l'assemblea del Parco, ed è approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.
3. Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti, nonché gli atti e le deliberazioni che richiedono il parere, anche vincolante, dell'assemblea del Parco o dell'ente locale interessato.
4. Lo statuto è approvato dal consiglio direttivo del Consorzio, sentita l'assemblea del Parco, ed è predisposto da un'apposita commissione composta da:
a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante per ciascuna delle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia;
d) un rappresentante per ciascuna delle soprintendenze delle regioni di cui alla lettera c).
5. La commissione di cui al comma 4 dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni.
1. Nelle more dell'approvazione dello statuto del Parco e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio, è istituito un comitato di gestione provvisoria del Parco composto dal presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dai seguenti componenti, nominati dal medesimo Ministro:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) un rappresentante dalla direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) un rappresentante per ciascuna delle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia;
d) quattro docenti universitari di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche ed economia del turismo, scelti tra quelli indicati dai rettori delle università italiane ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
2. Il comitato di gestione provvisoria del Parco esercita poteri di indirizzo, di controllo e di gestione del medesimo Parco.
1. Il presidente del Parco è individuato con bando pubblico tra persone di elevata e sperimentata competenza in materia di tutela dei beni culturali e archeologici e dell'ambiente ed è nominato, previo parere del consiglio direttivo del Consorzio, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero
1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro. Per le attività istituzionali del Parco e per il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dal 2016. Restano ferme le risorse dell'Unione europea, già destinate dalla legislazione vigente al recupero, alla manutenzione e alla valorizzazione della via Appia Antica.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite annualmente alle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e agli enti locali interessati, per le attività di cui all'articolo 3.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le attività e gli interventi di valorizzazione riguardanti beni di proprietà privata connessi con la fruizione del Parco, possono beneficiare di contributi da parte
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.
2. Al fine di salvaguardare l'occupazione, i contratti di lavoro dipendente facenti capo al parco regionale dell'Appia Antica, di cui alla legge della regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66, sono trasferiti al Parco.