XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3961



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUSIN, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, CASTIELLO, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Modifiche all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'estensione di benefìci economici ai residenti nelle regioni interessate da attività di rigassificazione svolte anche attraverso impianti fissi marini e costieri

Presentata il 4 luglio 2016


      Onorevoli Colleghi! — Con l'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», è stato previsto l'aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell'aliquota di prodotto (royalties) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, regioni e comuni interessati da attività di estrazione di gas e di greggio nella terraferma. L'obiettivo dell'aumento del 3 per cento in più delle royalties è stato quello di istituire un fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e da attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi offshore.
      Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011, sono state attuate le disposizioni previste dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 relativamente alle modalità di versamento dell'aliquota aggiuntiva di royalties e alle concrete modalità di attribuzione del beneficio, prevedendo che il fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti dovesse avvenire solo in favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con esclusione di quelli delle regioni ospitanti impianti di

 

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rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
      L'attuazione della norma danneggiava le due regioni Veneto e Liguria in quanto, attualmente, gli impianti di rigassificazione in Italia sono quello di Panigaglia nel golfo di La Spezia costruito negli anni settanta e quello offshore del 2008 di Porto Viro a Rovigo.
      Con il successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 2011, sono state individuate le regioni destinatarie dei benefìci, in funzione del quantitativo di idrocarburi estratti e dei relativi incrementi di gettito da royalties, con nessuna attribuzione di risorse in favore della regione Veneto per il motivo che la stessa – secondo l'interpretazione ministeriale – non aveva avuto alcuna produzione di idrocarburi dal suo sottosuolo nel 2010.
      La regione Veneto ha proposto ricorso contro tali disposizioni ed è risultata vittoriosa sia davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio (sentenza n. 4172 del 2012 e accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 2829 del 2011) sia in sede di appello davanti al Consiglio di Stato con la sentenza n. 4134 del 2013. A seguito di tali sentenze i giudici hanno stabilito che ai residenti nelle regioni interessate da impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore (tra cui il Veneto) devono essere riconosciuti i benefìci previsti dal fondo che era preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti. In esecuzione di tale ultima sentenza è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014, che ha annullato il decreto 12 novembre 2010.
      Successivamente, il citato articolo 45, comma 2, della legge n. 99 del 2009 è stato modificato con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che al comma 1 dell'articolo 30-quinquies ha soppresso le parole del comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
      Successivamente, il comma 2-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «sblocca Italia», recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha ulteriormente modificato l'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 99 del 2009, prevedendo la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card, in luogo della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, modificando, conseguentemente anche la rubrica dell'articolo.
      Anche la nuova formulazione del citato articolo 45 esclude le regioni come il Veneto interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi offshore, dall'ambito di applicazione del relativo fondo, creando discriminazioni in danno al Polesine.
      Già in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014 presso la Camera dei deputati, il Governo, attraverso il Vice Ministro allo sviluppo economico pro tempore De Vincenti, aveva preso l'impegno, con l'ordine del giorno della Lega Nord, n. 9/02568-AR/040, di individuare «in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti offshore». Allora sembrava evidente la volontà dell'esecutivo di correggere la norma e di ristabilire la possibilità per i cittadini veneti di beneficiare delle compensazioni territoriali da destinare nuovamente ai territori interessati da attività
 

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estrattive e di rigassificazione offshore, come stabilito anche dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4134 del 6 agosto 2013.
      Successivamente, durante la conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, il Governo ha preso un secondo impegno ufficiale, approvando l'ordine del giorno della Lega Nord n. 9/02629-AR/037, in cui si impegnava «a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti offshore, che sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale».
      Lo stesso Vice Ministro De Vincenti, alla Camera dei deputati durante l'approvazione della legge di stabilità 2015, si è impegnato pubblicamente a nome del Governo a ristabilire la situazione precedente all'emendamento approvato in Commissione, ribadendo la volontà del Governo di ridurre il prezzo del carburante, così come prevedeva la legge n. 99 del 2009 prima di essere modificata, nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi o da attività di rigassificazione offshore, come nel caso del Veneto, vista la presenza al largo della costa di un impianto di stoccaggio e rigassificazione tra i più grandi d'Europa.
      Infatti, il rigassificatore di Porto Viro, con la capacità di fornire circa il 10 per cento del fabbisogno italiano di gas, rappresenta un impianto strategico per il Paese intero, altrimenti dipendente dalle sole forniture algerine e russe, con i rischi connessi e conseguenti all'instabilità politica dei Paesi produttori e di quelli attraversati dai gasdotti.
      Gli incentivi, però, ad oggi, non sono stati ancora ripristinati creando una situazione di netta disparità, che vede gli abitanti del Polesine affatto ricompensati del sacrificio ambientale che hanno affrontato cedendo il proprio territorio per il vantaggio dell'intera collettività nazionale, anche in considerazione del rifiuto da parte di altre regioni, in ragione dell'impatto ambientale che avrebbero avuto impianti analoghi.
      La presente proposta di legge intende pertanto ribadire gli impegni presi dal Governo e fare decadere alcune giustificazioni, affatto plausibili, dichiarate dallo stesso Governo, in risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-06660 del 14 ottobre 2015 «(...) che, al fine di rispettare i saldi di finanza pubblica, il ripristino dell'agevolazione in argomento, nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, determinerebbe un ampliamento della platea dei beneficiari e, pertanto, sarebbe conseguentemente ridotta l'entità del beneficio spettante a ciascun soggetto residente nelle regioni interessate».
      Con la presente proposta di legge si intende riproporre quanto è stato eliminato con i citati decreti-legge del 2014, ristabilendo i benefìci in favore delle regioni interessate da impianti di rigassificazione e da impianti fissi offshore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore»;

          b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».