XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3897



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTERINI, DELLAI, CAPELLI, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI, SBERNA, CAROCCI, CASELLATO, CHAOUKI, COSCIA, MALPEZZI, RAMPI, RIBAUDO, ROCCHI

Introduzione della valutazione delle competenze di cittadinanza nella scuola primaria e secondaria

Presentata il 13 giugno 2016


      Onorevoli Colleghi! – Mai come oggi è necessario sentirci cittadini del nostro Paese, dell'Europa e del mondo. In un momento di ritorno dei nazionalismi abbiamo bisogno di un senso di appartenenza a una comunità coesa e solidale, superando ogni individualismo. Con il termine cittadinanza è oggi abituale indicare lo stato giuridico-legale del cittadino, cioè l'appartenenza a un determinato Stato. Esiste, tuttavia, anche una visione più ampia e dinamica della cittadinanza come obiettivo da perseguire, in cui si considerano i diritti e i doveri legati al ruolo sociale dei cittadini. Tutti gli studi europei e internazionali, in questo senso, associano all'espressione «educazione alla cittadinanza» il termine «attiva» o «democratica», ponendo al centro, cioè, il rapporto di responsabilità che unisce il singolo alla collettività in una società libera. La scuola ha sempre avuto il compito di educare le nuove generazioni alla cittadinanza, soprattutto attraverso l'insegnamento della Costituzione, che unisce la dimensione del potere affidato alle istituzioni con quella della solidarietà tra cittadini. L'educazione alla cittadinanza risulta essere quindi uno degli scopi più importanti della scuola.
      Vanno ricordate alcune tra le tappe più importanti dell'educazione civica in Italia. Tra queste il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, che segna, a opera di Aldo Moro, l'ingresso ufficiale dell'educazione civica nelle scuole secondarie. Per quanto limitato, si apre uno spazio – due ore mensili, affidate all'insegnante di storia – diretto alla formazione

 

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del cittadino, anche se non a risolvere definitivamente l’«eterno problema» dell'educazione civica. Gli anni ’60 e ’70 hanno rappresentato il momento della democratizzazione dell'istruzione, realizzata soprattutto con l'istituzione della scuola media unica nel 1962. Nei programmi della scuola media del 1979 l'educazione civica diviene specifica materia d'insegnamento, affidata al docente di materie letterarie, che ha come oggetto di apprendimento «le regole fondamentali della convivenza civile» attraverso l'insegnamento della Costituzione. Anche in questo caso ai contenuti di insegnamento venivano accostati i raccordi interdisciplinari, la vita democratica della scuola, la valutazione critica dei fatti e il contatto con il mondo civile.
      L'educazione civica compare, ancora, nei programmi del 1985 della scuola elementare (decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104) come «pedagogia della Costituzione» in due forme: nella premessa generale, all'interno del paragrafo Educazione alla convivenza democratica, e nell'ambito disciplinare «storia-geografia-studi sociali».
      Dagli anni ’90 in poi le proposte di rilievo in campo legislativo divengono rare, se si eccettua il rilancio dell'educazione civica previsto dalla direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 58 dell'8 febbraio 1996, con annesso allegato recante «Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale». L'obiettivo della partecipazione degli studenti e di apertura delle scuole, in questi anni, è stato perseguito soprattutto attraverso il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti, che contribuisce a fornire il quadro delle relazioni tra i membri della comunità scolastica. Il regolamento definisce la scuola «una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni» (articolo 1).
      Nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio, diffuse nel 2004 dal Ministro Moratti, la cittadinanza lascia spazio all'educazione alla convivenza civile, preferita alla «cittadinanza» perché riguarda un campo più largo di persone, comprese quelle che non godono di cittadinanza formale, aggregando la cittadinanza all'educazione alimentare, stradale, ambientale, all'affettività e alla salute. L'educazione alla convivenza civile si prestava a fungere da «contenitore» onnicomprensivo.
      La circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 29 del 5 marzo 2004, applicativa del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», riguardante gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla convivenza civile affermava che essa «non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe». L'educazione alla convivenza civile non veniva, cioè, proposta come una semplice articolazione del profilo educativo culturale e professionale, ma come l'ordito che avrebbe dovuto dare unitarietà all'intero sistema. Non si presentava altresì come una disciplina, ma come «un campo che le attraversa tutte ed è da esse contenuta». L'impianto unitario a ologramma della riforma accentuava, in sintesi, la trasversalità dell'educazione alla cittadinanza.
      Qualche anno dopo, l'alternanza dei Governi imprime una svolta anche alla questione civica. Nel documento «Cultura scuola persona» del 2007 si delineava una «nuova cittadinanza» intesa come compito «di proporre un'educazione che spinga lo studente a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive».
      A partire dal 2008, il Ministro Mariastella Gelmini introduce il nuovo insegnamento della cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse (decreto-legge, n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni,
 

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dalla legge n. 169 del 2008). Si tratta di un campo del sapere, di uno spazio specifico prima che di una disciplina, ricavato nel curricolo, per le cui competenze e conoscenze si attivano iniziative di formazione degli insegnanti (previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Nella relazione di accompagnamento, il Ministro colloca la decisione in una rinnovata presa di coscienza del compito della scuola di formare cittadini informati, consapevoli e responsabili.
      Nello stesso rapporto si notava che l'educazione civica interessa non solo la dimensione cognitiva, ma anche affettivo-esperienziale e valoriale, confermando l'idea – condivisa in tutti i documenti, fin dai primi passi dell'Italia post unitaria – che formare alla cittadinanza investa soprattutto il piano dell'essere, dell'esperienza e dell'agire.
      In questo senso, la presente proposta di legge introduce il termine «competenze» per indicare non solo le mere conoscenze in campo civico, bensì il sapere agito in un contesto sociale, la concreta e reale responsabilità esercitata dai cittadini a qualsiasi età. Va chiarita a questo proposito la distinzione tra competenze chiave (ai sensi della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006), le competenze di cittadinanza e le competenze sociali e civiche. In ambito europeo si definiscono competenze chiave di cittadinanza quelle relative alla literacy (lettura, matematica e scienze) in quanto tali competenze sono considerate in funzione alla partecipazione sociale e politica.
      La collocazione delle competenze sociali e civiche o di cittadinanza è però oggetto di discussione anche nell'ambito internazionale, in quanto l'attuazione congiunta della «materia» (con uno spazio orario specifico) e della «trasversalità» (cioè in tutti gli ambiti della vita scolastica) resta problematica. Lo mostra ampiamente, per esempio, il rapporto Eurydice della Commissione europea «L'educazione alla cittadinanza in Europa» del 2012, oltre ai dati dell’International Association for the Evaluation of Educational Achievement come l'International Civic and Citizenship Education Study, a quelli del Programma per la valutazione internazionale dell'allievo promosso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o il rapporto del Consiglio d'Europa Etude paneuropéenne des politiques d'éducation à la citoyenneté démocratique del 2005. Qui si colloca il dilemma, di difficile soluzione in tutti i Paesi, relativo alla cittadinanza nelle politiche scolastiche e nella didattica. Da un lato, l'orario specifico introdotto in Italia dal 2008 (che però sottrae tempo ad altre materie nell'offerta formativa) va in direzione di una vera e propria materia restituendo così importanza a un tema vitale per la scuola. Dall'altro, per le stesse ragioni, l'esigenza di diffusività dell'insegnamento, pur essendo ribadita, rischia di essere elusa.
      La sfida è, oggi, quella di fornire realmente a bambini e ragazzi le competenze per esercitare un'educazione alla cittadinanza democratica e attiva in una società complessa e pluralistica, dando loro le necessarie conoscenze, il pensiero critico e le relative abilità. L'educazione alla cittadinanza del futuro comprende, di conseguenza, tre dimensioni: quella cognitiva, quella valoriale e quella dell'agire. Tale cittadinanza ingloba la prospettiva interculturale necessaria in una società plurale. Infatti, l'educazione civica, come è noto, era nata per «fare gli italiani», cioè per garantire l'unità sociale e culturale richiesta dalla giovane e nascente nazione. Questa funzione non è esaurita e anzi andrebbe rivalutata nel suo valore di coesione sociale e soprattutto di formazione dell'identità nazionale ed europea. Tuttavia, la cittadinanza non può limitarsi oggi a questo, ma va ricollocata nella dimensione globale, a seguito di fenomeni come le migrazioni, la crisi dell'identità europea, la mobilità internazionale e le reti digitali, per formare i nuovi cittadini al dialogo interculturale e alla convivenza pacifica.
      Per arrivare a questo scopo, al di là delle dichiarazioni di principio, accanto alla predisposizione di uno spazio, occorre articolare un'architettura dell'insegnamento
 

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coerente, realizzando concretamente l'interdisciplinarità e inserendo la cittadinanza nella vita reale della scuola. Su questa base, nella loro autonomia, le scuole potranno liberamente costruire i percorsi di insegnamento più adatti ai contesti sociali e alle esigenze contemporanee e – soprattutto – fare della scuola un luogo in cui vivere da cittadini.
      Spetta alla scuola nel suo insieme garantire il «voler vivere insieme», l'inclusione di tutti gli alunni e gli studenti a prescindere dalle differenze, la fiducia e la solidarietà reciproche, la cura dell'interesse collettivo e del bene comune, formando i cittadini attraverso la trasmissione delle conoscenze, le modalità di insegnamento, la relazione tra insegnanti e alunni e tra pari, il clima della classe, i libri di testo, i messaggi impliciti ed espliciti. Infatti, gli elementi che riguardano la conoscenza e il sapere sono intrecciati con quelli che riguardano la dimensione affettivo-emotiva e con i relativi atteggiamenti e comportamenti.
      Per «insegnare la cittadinanza», evidentemente, non basta coltivare gli aspetti cognitivi, ma è necessario coinvolgere le disposizioni, gli orientamenti di valore, le scelte morali e gli atti concreti: in una parola, vivere da cittadini. Ne consegue che occorre trasmettere competenze di cittadinanza, cioè l'agire interiorizzato che nasce dal rispetto dei diritti e doveri di una società, riorganizzando l'intero contesto scolastico e la didattica nella direzione della partecipazione, della responsabilità e della cooperazione. Tale responsabilità è inoltre affidata non a una scuola isolata, ma collocata in un sistema integrato che comprende famiglia, territorio, associazionismo, agenzie formative.
      La legge n. 107 del 2015 ha peraltro ulteriormente favorito l'apertura della scuola alla partecipazione di tutti i cittadini, sia attraverso le attività promosse in collaborazione con famiglie e associazionismo nei periodi di sospensione dell'attività didattica (articolo 1, comma 22), sia con l'alternanza scuola-lavoro (articolo 1, commi 33 e seguenti). In base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, d'altronde, lo Stato promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di carattere generale. La scuola rappresenta quel bene comune di cui tutti possono prendersi cura, come testimoniano le migliori iniziative del movimento Scuole aperte o dei laboratori per la sussidiarietà.
      Tutti i Paesi concordano nella centralità dell'educazione alla cittadinanza democratica come obiettivo fondamentale della scuola e come garanzia di stabilità democratica. Tuttavia altrettanto diffusa è la convinzione che il suo posto reale nel curriculum è insufficiente e che all'importanza dichiarata non corrispondono strategie adeguate.
      In questo senso, la presente proposta di legge opera una sintesi di tali apporti introducendo la possibilità di trasmettere le competenze di cittadinanza attraverso modifiche al curricolo della scuola secondaria di secondo grado a tre livelli: anzitutto valorizzando l'insegnamento della Costituzione all'interno dell'area storico-geografico e storico-sociale, poi sottolineando il coinvolgimento di tutti gli insegnamenti o discipline nell'obiettivo di imparare a pensare in modo critico, autonomo e consapevole e, infine, collocando le competenze in modo trasversale in tutti gli spazi scolastici ed extrascolastici in cui si compie l'esercizio della cittadinanza.
      A questo scopo diventa prioritario modificare le modalità di valutazione in senso comprensivo non solo degli apprendimenti ma anche della partecipazione e delle attività effettivamente svolte dagli studenti in ambito scolastico ed extrascolastico. Inoltre, risulta cruciale la modifica della votazione finora attribuita alla «condotta» degli studenti. Nel 2008 la proposta di istituire l'insegnamento della cittadinanza e Costituzione giungeva infatti accompagnata da un programma di «reintroduzione» del rigore e del rispetto delle regole – come il voto e la bocciatura in condotta – in una scuola attraversata da espressioni di violenza adolescenziale e da debolezza del ruolo docente. Si rischierebbe di dedurre, oggi, che l'educazione alla cittadinanza non sia altro che il «ripristino della legalità»
 

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trascurando il suo ruolo propositivo di costruzione della coscienza civica, di formazione dello spirito critico e di trasmissione della memoria.
      Per promuovere le competenze di cittadinanza e per sanzionare i comportamenti antisociali o violenti tra i giovani (bullismo, cyberbullismo, discriminazioni di sesso o di genere, razzismo) o verso le istituzioni, la scuola non può limitarsi a esprimere un voto numerico sulla condotta degli alunni e a prevedere in caso di voto inferiore a sei decimi la non ammissione al corso successivo, come nelle norme in vigore. La «bocciatura per condotta», lungi dal costituire un deterrente per adolescenti difficili o ribelli, rappresenta una sconfitta per la scuola e una rimozione del problema, semplicemente spostato alla classe precedente. Ne è prova il fatto che in questi anni tali fenomeni sono cresciuti e non hanno trovato un adeguato deterrente in norme apparentemente più severe. Inoltre, la bocciatura per problemi di condotta investe magari anche alunni o studenti che presentano votazioni sufficienti nelle singole discipline, confondendo così il piano del comportamento con quello dell'apprendimento. I dati mostrano in modo evidente, soprattutto, che le bocciature sono l'anticamera della dispersione scolastica, dato che un'alta percentuale di studenti lascia la scuola a seguito della non ammissione all'anno seguente. Dispersione che, va ricordato, raggiungere livelli record in Italia, come è stato documentato nell'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica svolta dalla VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati nel 2014. La bocciatura si presenta, quindi, come uno strumento insufficiente ad affrontare comportamenti asociali, di bullismo o di assenteismo e, anzi, come un elemento che rischia di accentuare il fenomeno degli abbandoni.
      Questo tipo di problemi, purtroppo sempre più frequenti, non deve certamente essere sottovalutato. La sostituzione della bocciatura con attività di recupero non significa affatto abbassare la guardia o cedere di fronte ad atteggiamenti provocatori o distruttivi, ma comporta una richiesta di maggiori responsabilità e impegno da parte dello studente. L'autorevolezza del ruolo docente non va messa in discussione. La presente proposta di legge prevede, anzi, che la votazione delle competenze di cittadinanza degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorra alla valutazione complessiva dello studente. Nel caso di valutazione insufficiente dovranno essere previsti, come nei casi di valutazioni negative per le altre discipline, attività di recupero sociali e culturali, di mediazione e di risarcimento a vantaggio della comunità scolastica e territoriale, nonché eventuali corsi e prove di verifica per il recupero dei debiti. Tali richieste possono essere ugualmente impegnative e fortemente esigenti anche se non prevedono la ripetizione di un anno di corso.
      Di seguito si illustrano nel dettaglio gli articoli della presente proposta di legge.
      L'articolo 1 definisce le competenze di cittadinanza, costituite dalle conoscenze, abilità e atteggiamenti descritti nel quadro di riferimento della competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dall'Unione europea, che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita della società democratica e al dialogo interculturale. Tali competenze di cittadinanza attiva e democratica sono sviluppate in dimensione europea e globale. È particolarmente importante sottolineare che tali competenze di cittadinanza afferiscono non solo alla dimensione cognitiva, ma anche alla dimensione valoriale e a quella degli atteggiamenti. La loro costruzione e il loro sviluppo ha l'obiettivo di promuovere e di favorire, da parte degli studenti, le conoscenze storico-socio-giuridiche sulla cittadinanza, la sensibilità sui valori civici, nonché il concreto esercizio dei relativi diritti e dei doveri nella convivenza democratica, comprendente la responsabilità nell'agire sociale, la partecipazione solidale e la cooperazione in chiave interculturale.
      L'articolo 2 definisce le modalità di valutazione delle competenze di cittadinanza coordinandole con quelle previste per l'accertamento delle altre competenze dello studente ai sensi dell'articolo 1, comma
 

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181, lettera i), della legge n. 107 del 2015 sull'adeguamento delle normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato. L'articolo 2 nello specifico prevede che la valutazione delle competenze di cittadinanza sia espressa attraverso un giudizio analitico che tiene conto di attività disciplinari, trasversali, integrate, strutturate per progetti, curricolari ed extracurricolari previste dai piani triennali dell'offerta formativa elaborati dagli istituti scolastici. Le competenze di cittadinanza sono attestate all'interno della certificazione delle competenze, allegata al documento di valutazione.
      L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, stabilendo che la valutazione delle competenze di cittadinanza avvenga considerando sia l'insegnamento della Costituzione nell'ambito dello spazio orario delle aree storico-geografica e storico-sociale, sia i contributi dati da tutte le discipline del curricolo, sia le esperienze e le attività svolte dagli studenti nei seguenti ambiti: all'interno dei progetti promossi dall'istituto, nell'ambito della partecipazione agli organi collegiali della scuola, nell'ambito para-scolastico nei progetti di scuola aperta e di alternanza scuola-lavoro, in ambito extra-scolastico, per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato e di lavoro di utilità sociale. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la valutazione delle competenze di cittadinanza, attribuita collegialmente al consiglio di classe, è effettuata annualmente con le stesse modalità previste per l'accertamento delle altre competenze dello studente e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Nel caso di valutazione insufficiente la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo, è sostituita, come nei casi di valutazioni negative per le altre discipline, da eventuali attività di recupero sociali e culturali, di mediazione e di risarcimento a vantaggio della comunità scolastica e territoriale, nonché da eventuali corsi e prove di verifica per il recupero dei debiti.
      L'articolo 4 prevede le attività che concorrono alla valutazione delle competenze di cittadinanza, svolte all'interno dei progetti promossi dall'istituto e negli spazi di partecipazione democratica, nell'ambito della partecipazione agli organi collegiali della scuola, nell'ambito para-scolastico nei progetti di scuola aperta e di alternanza scuola-lavoro, e, infine, in ambito extra-scolastico, per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato e di lavoro di utilità sociale. Si vuole così dare specifico rilievo e sottolineare l'importanza delle esperienze civiche svolte nell'ambito di una scuola «aperta» voluta dalla legge n. 107 del 2015.
      L'articolo 5 stabilisce che il soggetto della valutazione (il consiglio di classe) esprima un giudizio valutativo, anche in chiave evolutiva, sulla base delle conoscenze, della abilità e degli atteggiamenti rilevati anche attraverso prove di verifica, osservazioni sistematiche e occasionali, nonché raccolta di documentazione.
      Nell'articolo 6 si individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia dell'ambito territoriale previsto dalla legge n. 107 del 2015, figure di coordinamento per le competenze di cittadinanza a livello di istituto e di reti scolastiche, incaricate di coordinare i progetti e le iniziative didattiche e culturali interne agli istituti e sul territorio, anche in funzione di supporto per la stesura di un curricolo verticale, compresa la formazione dei docenti.
      L'articolo 7 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani le linee di indirizzo sui contenuti e le metodologie per la costruzione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, nonché sugli indicatori e sui descrittori utili a valutare le Competenze di cittadinanza. Tra i documenti europei presi a riferimento vi è la raccomandazione CM/Rec (2010)7 dell'11 maggio 2010 del comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani, e la proposta di un Quadro europeo di riferimento per le competenze per una cultura democratica. Vengono esemplificati quindi i contenuti e
 

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gli orientamenti a cui ispirare le linee di indirizzo.
      L'articolo 8 prevede, nell'ambito dell'anno scolastico, periodi di facilitazione per la realizzazione di progetti e di attività nel campo delle competenze di cittadinanza utilizzando il 20 per cento dell'autonomia curricolare prevista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
      Infine, l'articolo 9 stabilisce che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca introduce descrittori coerenti con le linee di indirizzo di cui all'articolo 7 anche nel rapporto di autovalutazione delle scuole.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella scuola primaria e secondaria la valutazione delle competenze di cittadinanza concorre alla valutazione complessiva degli studenti.
      2. Le competenze di cui al comma 1 sono costituite dalle conoscenze, abilità e atteggiamenti descritti nel quadro di riferimento della competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dall'Unione europea e, in particolare, dalla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e riguardano le conoscenze e le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita della società democratica e al dialogo interculturale. Tali competenze di cittadinanza attiva e democratica sono sviluppate in una dimensione europea e globale.
      3. Le competenze di cittadinanza di cui al presente articolo afferiscono alla dimensione cognitiva, alla dimensione valoriale e a quella degli atteggiamenti. La loro costruzione e il loro sviluppo ha l'obiettivo di promuovere e di favorire, da parte degli studenti, le conoscenze storico-socio-giuridiche sulla cittadinanza, la sensibilità sui valori civici, nonché il concreto esercizio dei relativi diritti e dei doveri nella convivenza democratica, comprendente la responsabilità nell'agire sociale, la partecipazione solidale, il rispetto nelle relazioni interpersonali e la cooperazione in chiave interculturale.

Art. 2.

      1. La valutazione delle competenze di cittadinanza di cui all'articolo 1 è espressa attraverso un giudizio analitico che tiene conto di attività disciplinari, trasversali, integrate, strutturate per progetti, curricolari ed extracurricolari previste dai piani

 

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triennali dell'offerta formativa elaborati dagli istituti scolastici. Le competenze di cittadinanza sono attestate all'interno della certificazione delle competenze, allegata al documento di valutazione.

Art. 3.

      1. L'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. – (Valutazione del comportamento degli studenti). – 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, è effettuata una valutazione delle competenze di cittadinanza. A tale fine sono presi in considerazione:

          a) l'insegnamento della Costituzione nell'ambito dello spazio orario delle aree storico-geografica e storico-sociale;

          b) i contributi dati da tutte le discipline del curricolo, sia in termini di contenuti che di metodologie didattiche;

          c) le esperienze e le attività svolte dagli studenti nei seguenti ambiti: all'interno dei progetti promossi dall'istituto, nell'ambito della partecipazione agli organi collegiali della scuola, nell'ambito para-scolastico nei progetti di scuola aperta e di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in ambito extra-scolastico, per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato e di lavoro di utilità sociale.

          2. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la valutazione delle competenze di cittadinanza è effettuata annualmente con le stesse modalità previste per l'accertamento delle altre competenze dello studente.

          3. La votazione delle competenze di cittadinanza degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre

 

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alla valutazione complessiva dello studente. Nel caso di valutazione insufficiente devono essere previsti eventuali attività di recupero sociali e culturali, di mediazione e di risarcimento a vantaggio della comunità scolastica e territoriale, nonché eventuali corsi e prove di verifica per il recupero dei debiti.

          4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

          5. Ferma restando l'applicazione del presente articolo dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri e gli strumenti per effettuare la progettazione dei percorsi formativi orientati all'acquisizione delle competenze, l'accertamento delle competenze e la comunicazione della valutazione agli studenti e alle loro famiglie, nonché eventuali modalità di attuazione del presente articolo.

          6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni per la formazione iniziale dei docenti rispetto ai contenuti, ai valori e alle strategie per la costruzione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

          7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, a valere sulle risorse già assegnate ordinariamente, un piano di formazione in servizio dei docenti delle scuole del sistema pubblico basato sulla progettazione e sulla valutazione delle competenze di cittadinanza nelle diverse fasi di sviluppo evolutivo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e a quella secondaria di primo e di secondo grado, a partire dall'anno scolastico 2017/2018».

Art. 4.

      1. All'acquisizione delle competenze di cittadinanza concorrono le esperienze e le

 

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attività svolte dagli studenti nei seguenti ambiti:

          a) all'interno dei progetti promossi dall'istituto e negli spazi di partecipazione democratica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

          b) nell'ambito della partecipazione agli organi collegiali della scuola;

          c) nell'ambito para-scolastico, nei progetti di scuola aperta e di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;

          d) nell'ambito extra-scolastico, per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato e di lavoro di utilità sociale.

Art. 5.

      1. La valutazione delle competenze di cittadinanza spetta al consiglio di classe che esprime un giudizio valutativo, anche in chiave evolutiva, sulla base delle conoscenze, dell'abilità e degli atteggiamenti rilevati anche attraverso prove di verifica, osservazioni sistematiche e occasionali, nonché raccolta di documentazione.

Art. 6.

      1. Al fine di facilitare e potenziare l'acquisizione da parte degli alunni e degli studenti delle competenze di cittadinanza, nell'ambito dell'organico dell'autonomia dell'ambito territoriale previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, sono individuate a livello di istituto o di reti scolastiche figure di coordinamento per le competenze di cittadinanza, incaricate di coordinare i progetti e le iniziative didattiche e culturali interne agli istituti e sul territorio, anche in funzione di supporto per la predisposizione di un curricolo verticale.
      2. Le figure di riferimento di cui al comma 1 svolgono funzioni di promozione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, compresa la formazione dei docenti.

 

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Tale coordinamento interviene anche in funzione di supporto alla valutazione condivisa delle stesse competenze operata dai docenti.

Art. 7.

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana le linee di indirizzo sui contenuti e sulle metodologie per la costruzione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, nonché sugli indicatori e sui descrittori utili a valutare le competenze di cittadinanza, anche sulla base della raccomandazione CM/Rec (2010)7 dell'11 maggio 2010 del Comitato dei Ministri, con particolare riferimento a:

          a) cittadinanza in chiave nazionale, europea e globale;

          b) competenze interculturali per il dialogo, la pace e il contrasto dei pregiudizi e delle diverse forme di razzismo;

          c) acquisizione di un pensiero critico-argomentativo e di capacità deliberative;

          d) cura e salvaguardia dell'ambiente;

          e) sviluppo della sensibilità civica, della cooperazione e della solidarietà sociale;

          f) responsabilità nell'uso delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione e di informazione, finalizzate all'esercizio della cittadinanza attiva e democratica;

          g) costruzione della classe e della scuola come comunità; condivisione di valori e di regole, risoluzione di conflitti e contrasto della violenza nella scuola;

          h) promozione della parità tra i sessi, superamento degli stereotipi nei ruoli di genere, contrasto alla violenza contro le donne.

Art. 8.

      1. Al fine di facilitare la partecipazione degli studenti alla vita della scuola e di

 

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potenziare le loro competenze di cittadinanza, nell'ambito della loro autonomia le scuole possono prevedere periodi in cui gli studenti sono facilitati per la realizzazione di attività e di progetti nel campo delle competenze di cittadinanza utilizzando il 20 per cento dell'autonomia curricolare prevista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 9.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca introduce descrittori coerenti con le linee di indirizzo di cui all'articolo 7 della presente legge anche nel rapporto di autovalutazione delle scuole, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.