XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3945
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1730)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 giugno 2016
TOMO I
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INDICE
TOMO I
Disegno di legge (approvato dal Senato della Repubblica) | Pag. | 3
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Testo dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra | » | 5
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Appendice I all'Accordo (Prodotti prioritari) | » | 119
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Appendice II all'Accordo (Autorità competenti) | » | 120
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TOMO II
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Allegato I all'Accordo (Rafforzamento delle capacità e modernizzazione delle economie dell'Africa centrale nel quadro dell'APE – Documento di orientamento comune Africa centrale/Unione europea) | » | 121
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Allegato II all'Accordo (Dazi doganali sui prodotti originari della parte Africa centrale) | » | 134
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Allegato III all'Accordo (Dazi doganali sui prodotti originari della Comunità europea):
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Testo in lingua francese | » | 138
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Testo in lingua italiana | » | 559
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Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale | » | 527
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Sottoscrizioni | » | 543 |
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 98 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 17.504 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
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provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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