CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2999 |
Onorevoli Colleghi! L'agricoltura continua a essere una grande risorsa per il nostro Paese. Il comparto agroalimentare, con un patrimonio enogastronomico ineguagliabile, è diventato, negli ultimi anni, un vero punto di forza del Made in Italy, in grado di spingere l’export e rilanciare la crescita dell'economia. L'innovazione e le nuove tecnologie introdotte nelle trasformazioni fondiarie e nella gestione delle colture hanno migliorato i prodotti agroalimentari e creato un indotto e consentito l'assunzione di nuove figure professionali.
A fronte di questa evoluzione tuttavia la legislazione fiscale sui terreni agricoli non ha subìto i necessari aggiornamenti e oggi i valori catastali risultano essere enormemente più alti rispetto alla capacità reddituale dell'attività agricola.
Questo aspetto si è dimostrato ancora più grave a seguito della revisione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che ha acuito la disparità di trattamento fiscale tra aziende che, pur trovandosi nello stesso territorio ed essendo perfino confinanti, sono state assoggettate a un trattamento differente perché ricadenti formalmente in territori
1. Al fine di valorizzare i servizi del suolo ambientali, sociali, economici e fiscali e di estendere la tracciabilità dei prodotti agricoli o dei loro derivati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario del catasto dei terreni. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito in materia di federalismo fiscale dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il catasto dei terreni è ridenominato catasto del suolo;
b) nell'ambito della revisione del foglio di mappa, la particella catastale è caratterizzata dallo stesso tipo di suolo e da una risposta produttiva omogenea per la stessa coltura o destinazione d'uso;
c) è previsto l'accorpamento di particelle adiacenti, all'interno di uno stesso fondo con identiche condizioni ambientali e territoriali, espresse dalle stesse qualità e classe colturale, conservando tutte le variazioni storiche;
d) è previsto l'accesso libero e aperto a tutte le cartografie disponibili mediante i dati del richiedente, il comune di riferimento, il foglio e la particella catastali;
e) le informazioni contenute nel certificato catastale sono integrate con i seguenti dati:
1) dati relativi alla gestione diretta o delegata del suolo;
2) dati identificativi del suolo relativi alla contrada e al distretto produttivo;
3) dati ambientali relativi al clima, alla litologia, alla classificazione tassonomica, all'altimetria, alla pendenza, all'esposizione, alla rocciosità, al drenaggio esterno, allo spessore del solum che determinano la capacità d'uso del suolo di prima approssimazione da parte del conduttore;
4) dati territoriali relativi alla montanità, ai vincoli, alla viabilità, alla disponibilità idrica riportando le interpretazioni agronomiche delle caratteristiche ambientali o le infrastrutture che influenzano la redditività economica e la capacità d'uso definitiva del suolo;
5) dati di classamento relativi alla destinazione d'uso attuale del suolo, alle specifiche dell'uso attuale quali la coltura e la classe produttiva, alla valutazione della sostenibilità fisica derivante dall'armonia fra l'uso attuale e la capacità d'uso del suolo, alle prescrizioni concernenti gli eventuali interventi necessari nel caso di un uso non sostenibile, i redditi calcolati con dati produttivi e prezzi dell'anno, considerando le eventuali avversità meteoriche e le deduzioni o aggiunte d'imposta già presenti riferibili rispettivamente a costi aggiuntivi per l'uso attuale sostenibile o per i danni ambientali o territoriali innescati;
f) è prevista la possibilità di variare le particelle del foglio di mappa, archiviando le variazioni storiche e rendendole disponibili a tutti senza alcuna restrizione, solo da parte delle seguenti figure professionali: dottori agronomi e dottori forestali, geometri e periti agrari, iscritti nei rispettivi albi con la relativa specializzazione;
g) è prevista la possibilità di inserimento dei dati ambientali e territoriali
h) per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere f) e g) è prevista, per le figure professionali elencate, la possibilità di procedere all'inserimento telematico dei dati tramite credenziali certificate;
i) le variazioni dell'uso del suolo, proposte da una delle figure professionali di cui alle lettere f) e g), che devono comunque essere conformi alla classe di capacità d'uso del suolo, sono deliberate dalla competente commissione censuaria locale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198. Sono altresì previsti l'archiviazione e l'accesso telematico per la consultazione di tutte le delibere della competente commissione censuaria locale.