CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3877 |
Onorevoli Colleghi! — Con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è stato sostituito l'intero capo I del titolo III (articoli da 29 a 39) della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento di minori stranieri.
La modifica apportata alla normativa non ha però coperto totalmente il vuoto legislativo esistente in materia di adozione internazionale. Pur introducendo elementi volti alla maggiore tutela del minore, i cui interessi devono essere prioritari rispetto a tutto il procedimento, emergono carenze in seno all'organo titolato alle procedure di adozione internazionale di minori stranieri. Infatti, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della normativa vigente, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è per motivi ignoti inosservante dei propri compiti.
Emergono infatti molte difficoltà di rapporti, aggiornamenti e recepimento di documentazione da parte degli enti e delle associazioni poiché la Commissione non risulta disponibile a rilasciare informazioni di qualsiasi natura. Ciò comprova l'inoperatività e la mancata trasparenza della Commissione stessa, che dal 2013 a oggi si è riunita una sola volta.
È fondamentale permettere che le famiglie e gli enti intermediari possano confrontarsi con la Commissione e che quindi quest'ultima sia vincolata a rapportarsi con gli stessi enti e con le associazioni che rappresentano le famiglie adottanti.
Va sottolineata dunque l'importanza del ruolo ricoperto dalla Commissione per le
1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Tra i componenti della Commissione di cui all'articolo 38 è costituita, in caso di dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, una sottocommissione composta di tre membri, indicati dal presidente, la cui composizione è stabilita per ogni singola dichiarazione di disponibilità. La sottocommissione si avvale, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali per svolgere le seguenti attività:
a) informazioni sulle procedure volte all'adozione internazionale, sugli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e su altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli stessi enti autorizzati;
b) preparazione all'adozione degli aspiranti genitori, anche in collaborazione con gli enti di cui all'articolo 39-ter;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare, sociale e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sulle motivazioni che determinano la scelta di adozione, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione;
d) collaborazione e supporto agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e alle associazioni che rappresentano gli aspiranti all'adozione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con la Commissione e alla fornitura di informazioni e di aggiornamenti da parte della Commissione, nonché al recepimento della documentazione necessaria all'adozione proveniente dai citati enti autorizzati e associazioni»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione trasmette al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità».
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983, è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale per i minorenni riceve la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, che deve essere trasmessa entro quattro mesi, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato e dispone, se necessario, gli opportuni approfondimenti. Il tribunale deve pronunciarsi, entro i due mesi successivi, con decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare. Il procedimento, in ogni caso, deve concludersi entro sei mesi dalla data del suo inizio».
1. La Commissione per le adozioni internazionali è integrata con la presenza di tre dipendenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti all'albo dei revisori legali. Essi sono componenti permanenti di una sottocommissione avente la finalità di effettuare il controllo sui bilanci degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla presente
a) esegue il controllo sul bilancio preventivo e consuntivo degli enti autorizzati cui all'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983 e verifica la regolarità della gestione degli enti stessi, con particolare riguardo all'utilizzo fatto dei contributi pubblici, richiesti e ottenuti, per garantire il sostegno all'attività di mediazione. La Corte dei conti, a tale fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee guida. Gli enti autorizzati hanno l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, a decorrere dall'anno
b) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
c) fornisce assistenza agli aspiranti all'adozione di un minore straniero residente all'estero, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza fino a quando il tribunale dichiara la loro idoneità o no all'adozione.
1. All'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per lo svolgimento della procedura, redigendo il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile a decorrere dall'anno 2017, che è inviato dall'ente a una società di revisione iscritta al relativo albo per la sua certificazione. Dopo la sua certificazione, il bilancio di esercizio è inviato alla Commissione per la verifica della regolarità della gestione»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Gli enti autorizzati di cui al comma 1, al fine di conservare l'autorizzazione, devono inviare alla Commissione, ogni trimestre, una relazione analitica descrittiva del proprio operato nel periodo di riferimento».
1. L'articolo 41 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:
«Art. 41 – 1. Il Console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
2. Il Governo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione, può contattare uno degli Stati contraenti in cui il minore straniero è residente, per consentire alla Commissione l'invio di suoi componenti nel luogo ove risiedono i minori stranieri in attesa di adozione al fine di verificare le condizioni in cui versano i minori stessi. Le informazioni sono trasmesse al tribunale per i minorenni, agli enti autorizzati, alle associazioni dei familiari
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento