XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3877



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni internazionali

Presentata il 6 giugno 2016


      Onorevoli Colleghi! — Con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è stato sostituito l'intero capo I del titolo III (articoli da 29 a 39) della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento di minori stranieri.
      La modifica apportata alla normativa non ha però coperto totalmente il vuoto legislativo esistente in materia di adozione internazionale. Pur introducendo elementi volti alla maggiore tutela del minore, i cui interessi devono essere prioritari rispetto a tutto il procedimento, emergono carenze in seno all'organo titolato alle procedure di adozione internazionale di minori stranieri. Infatti, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della normativa vigente, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è per motivi ignoti inosservante dei propri compiti.
      Emergono infatti molte difficoltà di rapporti, aggiornamenti e recepimento di documentazione da parte degli enti e delle associazioni poiché la Commissione non risulta disponibile a rilasciare informazioni di qualsiasi natura. Ciò comprova l'inoperatività e la mancata trasparenza della Commissione stessa, che dal 2013 a oggi si è riunita una sola volta.
      È fondamentale permettere che le famiglie e gli enti intermediari possano confrontarsi con la Commissione e che quindi quest'ultima sia vincolata a rapportarsi con gli stessi enti e con le associazioni che rappresentano le famiglie adottanti.
      Va sottolineata dunque l'importanza del ruolo ricoperto dalla Commissione per le

 

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famiglie adottanti, per i minori in attesa di adozione e per le associazioni ed enti che operano in Paesi stranieri con i quali l'Italia ha stipulato accordi.
      Occorre dunque procedere alla modifica del titolo III della legge n. 184 del 1983 concernente la Commissione per le adozioni internazionali.
      In particolare, si modifica l'articolo 29-bis, il quale prevede che sia un singolo specialista a compiere, tramite una serie di colloqui, la valutazione d'idoneità all'adozione da parte di coppie coniugate presso i servizi socio-assistenziali del comune di residenza. Visti la delicatezza intrinseca della valutazione e i riflessi che questa può avere sulla vita della coppia in questione, risulta più opportuno affidare la valutazione della coppia adottante a una sottocommissione piuttosto che a un singolo operatore. Considerando poi la lunga durata che ha normalmente un procedimento di adozione nel nostro Paese, nell'interesse delle coppie adottanti e dei minori adottati, è necessario che si stabilisca un termine di sei mesi entro il quale gli organi a ciò preposti svolgano tutte le attività necessarie alla procedura.
      È quindi necessario prevedere l'inserimento di figure professionali esperte in diritto minorile e in adozioni tra i membri del Commissione, così che questa possa svolgere al meglio anche la funzione di supportare e di assistere le coppie adottanti, anche in situazioni impreviste o eccezionali come nel caso di minori bloccati nei Paesi di provenienza.
      Tra i compiti della Commissione deve essere previsto un controllo periodico presso gli orfanotrofi e le associazioni presenti nei Paesi di adozione, al fine di verificare la correttezza delle procedure internazionali di adozione e di appurare le condizioni dei bambini adottabili.
      Tali controlli sono fondamentali affinché lo Stato italiano e le famiglie adottanti possano essere garantiti per quanto attiene alla competenza e all'onorabilità degli enti con i quali si media al fine di chiedere un'adozione internazionale, ma soprattutto per constatare le condizioni di vita dei minori in attesa di essere adottati e per i quali le famiglie adottanti inviano danaro in modo continuativo.
      La Commissione ha altresì il dovere di verificare la congruità e la proporzionalità dei contributi richiesti dagli enti alle famiglie adottanti rispetto alle spese sostenute dagli enti stessi in favore dei minori già assegnati alle famiglie ma ancora non adottati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Tra i componenti della Commissione di cui all'articolo 38 è costituita, in caso di dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, una sottocommissione composta di tre membri, indicati dal presidente, la cui composizione è stabilita per ogni singola dichiarazione di disponibilità. La sottocommissione si avvale, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali per svolgere le seguenti attività:

          a) informazioni sulle procedure volte all'adozione internazionale, sugli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e su altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli stessi enti autorizzati;

          b) preparazione all'adozione degli aspiranti genitori, anche in collaborazione con gli enti di cui all'articolo 39-ter;

          c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare, sociale e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sulle motivazioni che determinano la scelta di adozione, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione;

 

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          d) collaborazione e supporto agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e alle associazioni che rappresentano gli aspiranti all'adozione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con la Commissione e alla fornitura di informazioni e di aggiornamenti da parte della Commissione, nonché al recepimento della documentazione necessaria all'adozione proveniente dai citati enti autorizzati e associazioni»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. La Commissione trasmette al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983, è sostituito dal seguente:

      «1. Il tribunale per i minorenni riceve la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, che deve essere trasmessa entro quattro mesi, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato e dispone, se necessario, gli opportuni approfondimenti. Il tribunale deve pronunciarsi, entro i due mesi successivi, con decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare. Il procedimento, in ogni caso, deve concludersi entro sei mesi dalla data del suo inizio».

Art. 3.

      1. La Commissione per le adozioni internazionali è integrata con la presenza di tre dipendenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti all'albo dei revisori legali. Essi sono componenti permanenti di una sottocommissione avente la finalità di effettuare il controllo sui bilanci degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla presente

 

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legge, per conto della Commissione per le adozioni internazionali. Tale controllo deve essere effettuato nel corso dell'anno di esercizio ogni qual volta sia ritenuto necessario dalla stessa Commissione. La sottocommissione è sempre tenuta, altresì, a effettuare il controllo del bilancio annuale, consuntivo e preventivo, inviato dai citati enti autorizzati alla stessa Commissione.
      2. La Commissione per le adozioni internazionali si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, fatta salva la possibilità di convocazione straordinaria indetta dal presidente. Un commissario indicato dal presidente redige il verbale della seduta, che deve essere trasmesso entro quindici giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti, che hanno facoltà di chiedere informazioni alla Commissione per le adozioni internazionali, che è tenuta a fornirle tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
      3. I membri della Commissione per le adozioni internazionali che risultino essere assenti ingiustificati per due riunioni consecutive decadono dalla funzione di componenti della Commissione. Sono assenze giustificate quelle motivate da cause di servizio, infortunio sul lavoro, visite mediche o malattia. I membri decaduti sono sostituiti dal Ministro competente con urgenza e comunque prima della convocazione della riunione trimestrale ordinaria della stessa Commissione.
      4. La Commissione per le adozioni internazionali:

          a) esegue il controllo sul bilancio preventivo e consuntivo degli enti autorizzati cui all'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983 e verifica la regolarità della gestione degli enti stessi, con particolare riguardo all'utilizzo fatto dei contributi pubblici, richiesti e ottenuti, per garantire il sostegno all'attività di mediazione. La Corte dei conti, a tale fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee guida. Gli enti autorizzati hanno l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, a decorrere dall'anno

 

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2017. Gli enti autorizzati devono redigere il bilancio preventivo all'inizio dell'anno solare e quello consuntivo entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio precedente. Entro i trenta giorni successivi alla redazione del bilancio consuntivo, esso deve essere inviato dall'ente a una società di revisione iscritta al relativo albo per la sua certificazione. La società di revisione deve effettuare la verifica entro un mese dalla sua ricezione e trasmetterne l'esito alla Commissione per le adozioni internazionali. Gli enti autorizzati che non trasmettono i bilanci nei termini previsti sono sanzionati con la sospensione dell'attività per un periodo pari a un anno. Nel caso di trasmissione tardiva, se l'esito della verifica è positiva, gli enti sono immediatamente reintegrati nelle funzioni. La sottocommissione di cui al comma 1 esamina i bilanci e formula il parere. La Commissione per le adozioni internazionali, in seguito al recepimento del parere, commina le eventuali sanzioni entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di accertamento di irregolarità nel bilancio consuntivo, agli enti sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari a 1.000 euro e di importo massimo pari a 100.000 euro. I documenti di bilancio, i pareri espressi dalla Commissioni per le adozioni internazionali e le eventuali sanzioni comminate sono pubblicati, in formato aperto, nel sito internet istituzionale della Commissione;

          b) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

          c) fornisce assistenza agli aspiranti all'adozione di un minore straniero residente all'estero, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza fino a quando il tribunale dichiara la loro idoneità o no all'adozione.

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per lo svolgimento della procedura, redigendo il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile a decorrere dall'anno 2017, che è inviato dall'ente a una società di revisione iscritta al relativo albo per la sua certificazione. Dopo la sua certificazione, il bilancio di esercizio è inviato alla Commissione per la verifica della regolarità della gestione»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Gli enti autorizzati di cui al comma 1, al fine di conservare l'autorizzazione, devono inviare alla Commissione, ogni trimestre, una relazione analitica descrittiva del proprio operato nel periodo di riferimento».

Art. 5.

      1. L'articolo 41 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «Art. 41 – 1. Il Console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

      2. Il Governo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione, può contattare uno degli Stati contraenti in cui il minore straniero è residente, per consentire alla Commissione l'invio di suoi componenti nel luogo ove risiedono i minori stranieri in attesa di adozione al fine di verificare le condizioni in cui versano i minori stessi. Le informazioni sono trasmesse al tribunale per i minorenni, agli enti autorizzati, alle associazioni dei familiari

 

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interessate e agli aspiranti all'adozione del minore. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle procedure di adozione o altri comportamenti tali da compromettere l'interesse del minore in attesa di adozione, l'ente di riferimento è radiato dall'albo degli enti autorizzati.
      3. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il Console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento e alla Commissione.
      4. Il Console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e, se del caso, provvede al rimpatrio del minore.
      5. Nel caso di adozione di un minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al Console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera, dall'ente autorizzato e dalla Commissione».

Art. 6.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

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relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.