CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1855 |
Onorevoli Colleghi! L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il passaggio allo Stato del personale dipendente dagli enti locali, che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgeva attività di carattere amministrativo, tecnico o ausiliario (ATA) nelle scuole.
Oltre a tale personale sono transitati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) anche i lavoratori utilizzati dagli stessi enti locali per lavori socialmente utili (LSU) nelle scuole in compiti di carattere amministrativo e tecnico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Cococo).
Ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – relativo alle attività avviate per la stabilizzazione occupazionale di tutti i soggetti impegnati in progetti di LSU presso le scuole – il MIUR ha assunto l'obbligo di prorogarne annualmente i relativi rapporti, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche iniziali fino alla stabilizzazione.
A seguito di ciò, il personale interessato, pari attualmente a circa 928 unità, si trova con il medesimo trattamento economico iniziale, ancora in posizione di Cococo, in regime di proroga e con un servizio ininterrotto prestato nella scuola da oltre dieci anni, risalendo i rispettivi contratti almeno alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.
Per compensare la relativa spesa – pari a circa 19 milioni di euro annui – negli istituti dove tale personale presta servizio è congelato il 50 per cento del corrispondente organico.
Ciò premesso – tenuto conto dell'esiguo numero degli interessati e considerato che
1) alla data del 25 maggio 1999, a seguito di Cococo stipulati con gli enti locali, erano già impegnati in progetti di LSU presso le istituzioni scolastiche statali per attività riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico;
2) dalla medesima data del 25 maggio 1999 e fino a quella di entrata in vigore della legge sono stati impiegati ininterrottamente presso le istituzioni scolastiche statali con Cococo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 (subentro dello Stato agli enti locali per le ATA), nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001.
Ciò premesso, il costo complessivo della stabilizzazione full time al lordo per ogni dipendente, per singolo esercizio finanziario, è pari a 928 x 19.945,36 euro (retribuzione annuale, calcolata su tredici mensilità, di un assistente amministrativo con anzianità da 9 a 14 anni) + 928 x 774 euro (importo del compenso accessorio individuale calcolato su 12 mensilità) = 18.509.294,08 euro + 718.272 euro = 19.227.566,08 euro. Il costo complessivo al lordo per lo Stato è quindi pari a 19.227.566,08 euro x 1,3838 = 26.607.105,94 euro.
Poiché, però, la stabilizzazione è prevista part time al 50 per cento dell'orario di lavoro, a fronte dell'attuale rapporto di 2 lavoratori occupati in LSU per ogni posto in organico accantonato dalla singola istituzione scolastica, il costo complessivo della stabilizzazione, in base alla normativa, è pari a 26.607.105,94 euro: 2 e, cioè, a 13.303.552,97 euro.
Ovviamente, a stabilizzazione avvenuta il corrispondente numero complessivo di posti congelati viene disaccantonato in ragione dei singoli, corrispondenti disaccantonamenti effettuati in ciascuna istituzione scolastica nella quale è attualmente impegnato il personale.
1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell'offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge è impegnato senza soluzione di continuità in tali compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta servizio, su posto part time al 50 per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti le modalità e i termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano a essere prorogati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.