XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732-3733-3735-3740-3788-3790-3811-A-bis



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 2839, d'iniziativa dei deputati

MARCO MELONI, GRASSI, LATTUCA, PICCIONE, ASCANI, BASSO, BONOMO, BOSSA, CANI, CAROCCI, CARRESCIA, CARROZZA, CIMBRO, FUSILLI, GINATO, GINEFRA, MANZI, MURA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, SCUVERA, TULLO, VERINI, ZOGGIA

Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali

Presentata il 22 gennaio 2015

n. 3004, d'iniziativa dei deputati

FONTANELLI, CUPERLO, ALBINI, ARGENTIN, BENI, CAPODICASA, CARRA, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, DE MARIA, FABBRI, GIANNI FARINA, FASSINA, FOSSATI, CARLO GALLI, GIORGIS, GNECCHI, GREGORI, IACONO, LAFORGIA, LATTUCA, MAZZOLI, MINNUCCI, MIOTTO, MOGNATO, PETRINI, POLLASTRINI, RAGOSTA, ROCCHI, ROMANINI, STUMPO, TERROSI, TULLO

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici

Presentata il 31 marzo 2015
 

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n. 3006, d'iniziativa del deputato FORMISANO

Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive

Presentata il 1o aprile 2015

n. 3147, d'iniziativa dei deputati

LORENZO GUERINI, ORFINI, STUMPO, DE MARIA, MIGLIORE, GIORGIS

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti

Presentata il 26 maggio 2015

n. 3172, d'iniziativa del deputato PALESE

Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali

Presentata il 15 giugno 2015

n. 3438, d'iniziativa dei deputati

ROBERTA AGOSTINI, ZAMPA, AMODDIO, DI SALVO, LA MARCA, MURER, PAGANI, VALERIA VALENTE, FABBRI, GASPARINI, NARDI, POLLASTRINI, ZOGGIA

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, per la promozione dell'equilibrio di genere nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

Presentata il 17 novembre 2015
 

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n. 3494, d'iniziativa della deputata ZAMPA

Disposizioni in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi plurinominali

Presentata il 15 dicembre 2015

n. 3610, d'iniziativa del deputato D'ALIA

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e di trasparenza dei partiti politici, nonché deleghe al Governo per la disciplina delle elezioni primarie e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i partiti politici

Presentata il 15 febbraio 2016

n. 3663, d'iniziativa dei deputati

ROCCELLA, PISO, VACCARO

Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata l'8 marzo 2016

n. 3693, d'iniziativa della deputata CENTEMERO

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

Presentata il 23 marzo 2016
 

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n. 3694, d'iniziativa dei deputati

CARLONI, BOSSA, GIORGIO PICCOLO, ROSTAN

Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento

Presentata il 23 marzo 2016

n. 3708, d'iniziativa dei deputati

GIGLI, DELLAI, TABACCI, CARUSO, SBERNA

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 31 marzo 2016

n. 3709, d'iniziativa dei deputati

PARRINI, FANUCCI, MARCO DI MAIO, DONATI, ERMINI, VAZIO, FREGOLENT, COPPOLA, DALLAI, GADDA, MORANI, DE MENECH, GIAMPAOLO GALLI, DELL'ARINGA, MORETTO, TINAGLI, FAMIGLIETTI, GIULIETTI, GELLI, BECATTINI, CRIMÌ, TIDEI, COVA, LODOLINI, GARAVINI, IORI, MAGORNO, SCANU, VALIANTE, VENITTELLI

Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati per l'elezione a cariche monocratiche

Presentata il 31 marzo 2016

n. 3724, d'iniziativa dei deputati

QUARANTA, DURANTI, RICCIATTI, MELILLA, PIRAS, ZACCAGNINI

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 5 aprile 2016
 

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n. 3731, d'iniziativa dei deputati

MAZZIOTTI DI CELSO, BOMBASSEI, CATANIA, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, PALLADINO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI

Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria

Presentata il 7 aprile 2016

n. 3732, d'iniziativa dei deputati

TONINELLI, CECCONI, NUTI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO

Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici

Presentata il 7 aprile 2016

n. 3733, d'iniziativa dei deputati

D'ATTORRE, SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni

Presentata l'8 aprile 2016
 

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n. 3735, d'iniziativa dei deputati

MUCCI, PRODANI

Disposizioni concernenti la personalità giuridica e lo statuto dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di selezione delle candidature attraverso elezioni primarie e delega al Governo per la disciplina del loro svolgimento

Presentata l'8 aprile 2016

n. 3740, d'iniziativa dei deputati

VARGIU, DAMBRUOSO, MATARRESE

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici

Presentata il 12 aprile 2016

n. 3788, d'iniziativa del deputato CRISTIAN IANNUZZI

Disciplina dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 28 aprile 2016
 

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n. 3790, d'iniziativa del deputato MISURACA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e democraticità dei partiti e movimenti politici, nonché disciplina delle elezioni primarie

Presentata il 28 aprile 2016

n. 3811, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 9 maggio 2016

(Relatore di minoranza: TONINELLI)
 

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      Onorevoli Colleghi! Giunge in Aula un altro provvedimento che interessa direttamente i partiti. Il testo reca «Disposizioni in materia di partiti politici e norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica».
      È innegabile che dai suddetti temi non possono, anzi non potranno, rimanere esclusi ulteriori interventi: l'abbassamento del tetto massimo delle erogazioni da parte dei soggetti privati e pubblici – segnaliamo il recente regolamento europeo in materia di partiti e fondazioni politiche che fissa il tetto, per entrambi, a 18.000 euro; la piena conoscibilità dei donatori e dei finanziatori per ciascun partito e per i candidati ad ogni livello; la regolamentazione giuridica delle lobbies, passo decisivo per evitare di «lasciare scoperto», senza regole e controlli, l'ultimo anello della catena del rapporto tra finanziamento, partiti e privati; la decisione di assicurare al meglio il controllo sui rendiconti e sulla gestione finanziaria, affidandola ad organi specializzati come la Corte dei Conti, piuttosto che ad organismi ad hoc; la disciplina con una legge ad hoc che definisca natura, caratteristiche e funzioni delle fondazioni politiche – in ambito europeo, questi enti risultano del tutto distinti rispetto ai partiti politici, in molti casi sono loro preclusi gli scopi elettorali, risultano responsabilmente trasparenti, con una propria «contabilità» del loro finanziamento, quasi in ogni contesto.
      Le questioni sulle quali ci preme soffermarci ineriscono all'articolo 49 della Costituzione e al fenomeno, via via sempre più ampliatosi per quantità, delle istituzioni, associazioni e fondazioni cosiddette politiche, all'interno delle quali dovrebbero essere svolte attività finalizzate all'elaborazione delle politiche pubbliche e il cui obiettivo principale dovrebbe essere l'allargamento delle occasioni di partecipazione dei cittadini alla vita politica.
      Specificamente, rispetto alle generali disposizioni in materia di associazionismo, di cui all'articolo 18 della Costituzione, secondo l'articolo 49 della nostra Costituzione medesima «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
      L'accento è posto sul principio di libertà di associazione in partiti e sul concorso dei cittadini alla vita politica nazionale attraverso i partiti. Siamo stati duramente attaccati per aver proposto emendamenti liberticidi ed antidemocratici, riteniamo anche questa la sede appropriata per segnalare espressamente il contenuto della nostra proposta.
      La disposizione che ne sarebbe conseguita, con il «taglia e cuci» emendativo, era la seguente: «Il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurato anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge».
      Si è scatenata una dura polemica contro il Movimento 5 Stelle a proposito di quell'emendamento, cui la stampa ha dato un'eco inusitato, ma le cose stanno diversamente: il testo proposto dal relatore di maggioranza poneva i partiti in primo piano e poneva i partiti quali protagonisti della partecipazione alla determinazione della politica nazionale. Essi, i partiti erano definiti quali strutture che, alla

 

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lettera, agevolavano e favorivano la partecipazione dei cittadini alla vita politica.
      L'esatto opposto di quanto prevede la nostra Costituzione che, sulla base dell'articolo 49, dispone che sono i cittadini, per il tramite di libere associazioni, i partiti, a partecipare alla vita politica nazionale. I partiti, in sostanza, sono uno strumento. Alla fine del dibattito in sede referente la maggioranza ha di fatto compiuto diversi passi indietro e il testo che è sotto i nostri occhi lo testimonia.
      Ci preme segnalare che il testo, per così dire, più in voga della maggioranza – a firma del deputato Guerini – prevedeva l'esclusione dalla partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati per le aggregazioni partitiche non dotate di uno statuto. Gli stessi costituzionalisti ascoltati in audizione ne hanno evidenziato le criticità sotto un profilo di legittimità.
      In ordine al nostro orientamento, per i partiti abbiamo proposto, in particolare:

          il divieto per i partiti di accettare contributi anonimi, cioè da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati;

          il divieto per i partiti di accettare contributi provenienti dall'estero, siano esse persone fisiche o giuridiche;

          l'introduzione di un nesso stringente, anche ai fini dei controlli dei bilanci e dei rendiconti, tra i contributi ricevuti dai partiti da soggetti pubblici o privati ed il loro utilizzo, in modo da ammettere le spese amministrative, per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto;

          l'obbligo per i partiti di pubblicare il curriculum vitae dei candidati alle elezioni ed il loro certificato penale;

          il controllo dei rendiconti dei partiti da parte di un collegio permanente della Corte dei conti, utilizzando lo stesso organo che attualmente controlla le spese elettorali, ai cui attuali componenti sono aggiunti 3 magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio;

          l'obbligo di pubblicare immediatamente i contributi ricevuti dai partiti nei sei mesi che precedono le elezioni;

          il tetto massimo dei contributi privati ai partiti fissato a 18.000 euro, al pari del regolamento europeo per i partiti europei.

      È innegabile che, nel tempo, a nostro avviso, il concetto primario del concorso dei cittadini, stabilito chiaramente dalla nostra Costituzione, sia stato completamente assorbito nel o dal «concorso dei partiti».
      Per quanto riguarda le fondazioni cosiddette politiche esse sono del tutto escluse dal provvedimento in esame, fatto salvo per alcune disposizioni generali di principio, mutuate da un nostro emendamento riformulato, ma molto distante dal testo originariamente proposto.
      È innegabile che la tradizione italiana delle fondazioni politiche è da ritenersi completamente sui generis: non v’è personalità politica di un certo livello che non abbia un suo proprio «organo» di pensiero e una specifica connessione con il mondo dell'economia, della cultura o della scienza. Possiamo chiamare questo fenomeno «degenerativo», sviluppatosi al di fuori di regole e controlli stringenti, che in troppi casi celano – quando non aggirano – il finanziamento di determinate realtà politiche o singoli politici ad esse collegate.
      L'occasione di un intervento regolatore sembrava poter essere quello dell'esame del decreto-legge n. 149 del 2013, ma così non è stato e così non è ora. Ci auguriamo che si giunga presto ad una determinazione, al fine, in particolare, di far emergere i potenziali conflitti di interesse tra l'adesione alle fondazioni politiche e l'esercizio di attività di natura politica e pubblica.
      Tale situazione di ombra è stata messa in luce – gioco di parole efficace – anche da recenti inchieste giudiziarie, che hanno svelato un intreccio affaristico-finanziario tra i manager di enti, cooperative, aziende e società partecipate, enti titolari di concessioni

 

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pubbliche e le istituzioni, fondazioni e associazioni politiche.
      Gli ordinamenti democratici, ossia quelli basati sulla sovranità popolare e l'universalità del suffragio, si distinguono proprio per offrire normativamente a tutti i cittadini uno spazio politico eguale e trasparente per partecipare alla politica e per poter concorrere alla determinazione delle scelte e degli indirizzi politici collettivi.

Danilo TONINELLI,
Relatore di minoranza.