XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3802



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANDREA MAESTRI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI, TURCO, CRISTIAN IANNUZZI

Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di concessione della carta elettronica per lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono diciotto anni nel 2016

Presentata il 3 maggio 2016


      Onorevoli Colleghi! — L'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), introduce un'odiosa discriminazione: assegna una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro per l'anno 2016, soltanto ai cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale che compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, escludendo tutti gli altri ragazzi stranieri che non hanno la residenza in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione europea, nonostante vivano regolarmente in Italia e siano figli di genitori che lavorano e sono pienamente integrati nel nostro Paese.
      Il bonus di 500 euro sarà elargito nel rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 980 del medesimo articolo 1, cioè 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I circa 20.000 ragazzi esclusi – stima attendibile ricavata da una ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla presenza di studenti stranieri nel sistema scolastico italiano – non potranno beneficiare della gratuità, concessa invece ai propri compagni di

 

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classe, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, acquisto di libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Con solo 15 milioni di euro in più questa discriminazione sarebbe stata evitata, anche perché in contraddizione con la misura, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio dei ministri come risposta al terrorismo dopo gli attentati a Parigi nel novembre 2015, di destinare un miliardo di euro a iniziative culturali per rafforzare «l'identità italiana», perché «Per ogni euro in più investito in sicurezza, ci deve essere un euro in più investito in cultura».
      Questa proposta di legge sana una violazione dell'articolo 3 della Costituzione e, quindi, il principio cardine dell'uguaglianza a cui si ispira la nostra Repubblica democratica: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
      È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
      Il secondo comma dell'articolo 3 è considerato una norma priva di cogenza immediata dato che per la sua attuazione è indispensabile l'intervento del legislatore e dei pubblici poteri. Molta parte della dottrina ha intravisto in questo comma un programma volto a indirizzare l'azione del potere politico verso la trasformazione in senso ugualitario della società, attraverso gli strumenti redistributivi dello Stato sociale.
      Estendere, quindi, questa norma, diretta alla formazione culturale e sociale, a tutti i ragazzi residenti in Italia, in possesso del requisito anagrafico, a prescindere dalla nazionalità, è un dettato costituzionale, contenuto anche all'articolo 2, rubricato «Diritti e doveri dello straniero», del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che ribadisce la piena uguaglianza di diritti e di parità di trattamento di tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano rispetto agli italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse.