XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3759



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)

di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015

Presentato il 20 aprile 2016


      Onorevoli Deputati! La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e ad una equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.
      Lo strumento normativo in esame potrà così costituire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Cile, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori

 

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economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
      Si riportano di seguito i principali aspetti tecnici della Convenzione, le cui disposizioni ricalcano in gran parte gli standard più recenti del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
      Si segnala che il titolo ed il preambolo della Convenzione rispondono alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), redatte sulla base del report sulla Action 6 sull'abuso dei trattati e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è in linea con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
      L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
      Per quanto riguarda le imposte considerate, all'articolo 2, paragrafo 3, figurano, per l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
      Le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione sono elencate nell'articolo 3.
      In materia di residenza l'articolo 4, oltre a stabilire la definizione di residente ai fini della Convenzione, conformemente al modello dell'OCSE, individua poi i criteri dirimenti (cosiddette tie-breaker rules), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in linea con i criteri previsti dal citato modello dell'OCSE. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede per le autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole, avendo riguardo in particolare al principio della sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione e a ogni altro fattore rilevante.
      In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 accolgono in linea generale il più recente modello dell'OCSE. Si considera, tra l'altro, che sussista stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione con le relative attività di supervisione, nonché nel caso di un'impresa che presta servizi, qualora tali attività oltrepassino una durata temporale di sei mesi. Il paragrafo 4 elenca, ispirandosi al modello dell'OCSE, le fattispecie che di per sé non integrano i presupposti che facciano ritenere sussistente una stabile organizzazione.
      I paragrafi 4.1, 5 e 6 prevedono talune disposizioni, delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di BEPS, redatte sulla base del report sulla Action 7 in materia di contrasto dell'elusione per mezzo della stabile organizzazione.
      In particolare il paragrafo 4.1 reca la cosiddetta anti-fragmentation rule, che mira ad evitare l'abuso della disposizione del paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività, operata al fine di integrare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4 ai sensi del quale, non configurandosi una stabile organizzazione, sarebbe evitata l'imponibilità nello Stato presso cui vengono rese le attività nel loro complesso.
      Similmente, il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari (di cui i cosiddetti commissionnaire costituiscono una forma molto diffusa) – i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico – possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione cui attribuire gli utili delle attività, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività
 

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abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.
      Infine, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6, che non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera.
      I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.
      Per quanto concerne il trattamento degli utili delle imprese, l'articolo 7 accoglie il principio generale secondo il quale tali utili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti mediante una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, lo Stato contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante la predetta stabile organizzazione.
      In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e di aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili.
      In relazione alle imprese associate, il testo dell'articolo 9 riflette in massima parte le corrispondenti disposizioni presenti nel modello dell'OCSE, finalizzate a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti. Il paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti corrispondenti, in materia di prezzi di trasferimento tra imprese associate, possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 24 della Convenzione e ciò è in linea, sotto il profilo della normativa fiscale italiana, con il disposto dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      L'articolo 10 reca la disciplina relativa ai dividendi. Posto il principio generale (paragrafo 1) della loro imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte (paragrafo 2), ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, e il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Lo stesso paragrafo 2 contiene la cosiddetta clausola cilena (chilean clause), presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Cile, che dispone che i limiti anzidetti non si applicano ai dividendi di fonte cilena, a motivo della particolare legislazione fiscale di tale Paese relativa alla tassazione dei dividendi, basata sull'applicazione di un'imposta addizionale (additional tax) sul dividendo distribuito, che viene calcolata scomputando l'imposta pagata dalla società (first category tax) che ha prodotto l'utile con cui viene pagato il dividendo. Il mantenimento delle condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che operano con il Cile, rispetto alle condizioni delle imprese di altri Paesi ad economia avanzata, in primis dei principali Paesi europei, è peraltro garantito non soltanto dalla possibilità di scomputare integralmente la first category tax dall’additional tax, ma anche dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 22, relative al metodo per l'eliminazione della doppia imposizione, nonché nel Protocollo, nel quale viene fissato un limite massimo dell'aliquota della additional tax al 35 per cento se applicata ad un residente in Italia. Ove la legislazione fiscale cilena prevedesse in futuro aliquote superiori al 35 per cento, è previsto per gli Stati contraenti l'obbligo di avviare consultazioni
 

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al fine di emendare la Convenzione per riequilibrare i benefìci della medesima. Tale percentuale, presente anche nel trattato fiscale tra il Cile e gli Stati Uniti d'America, costituisce un elemento di concorrenzialità rispetto alle convenzioni stipulate con il Cile dagli altri principali Paesi europei, nelle quali è prevista un'aliquota superiore, pari al 42 per cento. Condizioni comparabili di concorrenzialità saranno inoltre mantenute anche quando, a partire dal 2017, sarà applicato in Cile il nuovo sistema di tassazione dei dividendi previsto dalla riforma fiscale cilena.
      In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in linea con il principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello dell'OCSE. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è fissata un'aliquota del 5 per cento sugli interessi derivanti da prestiti concessi da banche e da società di assicurazione, sugli interessi dei titoli negoziati in un mercato regolamentato e sugli interessi relativi a vendite a credito di macchinari e di impianti, nonché un'aliquota residuale del 15 per cento in tutti gli altri casi. Tali condizioni sono in linea con quelle presenti in altri accordi della specie conclusi con il Cile dai principali Paesi europei.
      L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi a canoni un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore dei canoni e lo Stato della fonte. Il paragrafo 2 individua le aliquote massime applicabili nello Stato della fonte, che non possono eccedere il 5 per cento sui pagamenti di canoni derivanti dall'utilizzo, o dal diritto di utilizzo, di macchinari industriali, commerciali o scientifici, ovvero il 10 per cento in tutti gli altri casi. Anche in questo caso sono pertanto garantite condizioni di concorrenzialità alle imprese italiane che operano con il Cile, in quanto le predette previsioni sono in linea con quelle presenti in altri accordi della specie conclusi dai principali Paesi europei con il Cile.
      Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 13 prevede diverse fattispecie:

          se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, lo Stato contraente in cui tali beni immobili sono situati può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

          se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una base fissa, lo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa può assoggettare a imposizione tali plusvalenze;

          nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante;

          le plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate a imposizione nell'altro Stato contraente se, alternativamente, il soggetto alienante abbia detenuto direttamente o indirettamente, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, azioni, partecipazioni a esse equiparabili o altri diritti che rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società residente nell'altro Stato contraente oppure se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili come definiti dall'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente. Le altre plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente ma, in tal caso, con

 

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un'aliquota di imposta che non eccede il 16 per cento dell'ammontare delle plusvalenze. Si tratta di disposizioni presenti anche nelle Convenzioni concluse dal Cile con i principali Paesi europei.
      Le plusvalenze che un fondo pensione residente in uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti sono imponibili soltanto in tale Stato.
      In tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.
      L'articolo 14 prevede quale principio generale, in materia di professioni indipendenti, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. È tuttavia previsto il criterio della tassazione concorrente nel caso in cui vi sia disponibilità nell'altro Stato contraente di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi che ammontano a, od oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
      Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15 che prevede, al paragrafo 1, in linea con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in linea con il corrispondente principio del modello dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

          a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

          b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

          c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

      Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente in cui la persona è stata residente nel periodo in cui ha svolto attività di lavoro subordinato. Nel caso in cui l'altro Stato contraente abbia avuto diritti impositivi ai sensi dei paragrafi 1 e 2, è prevista una ripartizione pro rata tra gli Stati contraenti.
      L'articolo 16 prevede l'imponibilità, ancorché non esclusiva, dei compensi degli amministratori nello Stato contraente di residenza della società che corrisponde tali compensi.
      L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.
      In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 è quello della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello dell'OCSE. È inoltre precisato che le remunerazioni analoghe alle pensioni, cui l'articolo fa riferimento, indicano i pagamenti erogati nel quadro della previdenza integrativa dai fondi pensione riconosciuti dagli Stati contraenti anche ai fini fiscali.
      Per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che detti corrispettivi siano imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente

 

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qualora i servizi siano resi in tale altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
      Nel caso di somme ricevute da studenti (articolo 20), a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dallo Stato contraente di soggiorno, è prevista in quest'ultimo Stato contraente l'esenzione dall'imposta. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nello Stato di soggiorno.
      Gli altri redditi (articolo 21), cioè i redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente. Al fine di evitare possibili abusi, al paragrafo 4 è stata inoltre aggiunta una disposizione antielusiva.
      Quanto ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente. Inoltre, come anticipato in relazione al trattamento dei dividendi di cui all'articolo 10, attesa la particolarità del sistema integrato cileno, è stata inclusa una disposizione ai sensi della quale, nel caso di dividendi pagati da una società residente in Cile a una società residente in Italia, l'imposta che potrà essere detratta, alle condizioni previste dalla normativa fiscale italiana, sarà riferibile all'importo dell'imposta addizionale pagata in Cile, al netto dell'imposta di prima categoria già scomputata ai fini della determinazione dell'imposta addizionale.
      L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello fiscale dell'OCSE e con la treaty practice italiana.
      L'articolo 24, nel prevedere il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo della Convenzione, adotta le indicazioni contenute nel modello dell'OCSE. È prevista una clausola di arbitrato non obbligatorio, che può essere richiesto dal soggetto interessato se entrambe le autorità convengono a tale riguardo.
      In materia di scambio di informazioni, l'articolo 25 è conforme al più recente standard internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello dell'OCSE contro le doppie imposizioni e prevedendo pertanto anche il superamento del domestic tax interest (paragrafo 4) e del segreto bancario (paragrafo 5). Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscali di natura transnazionale.
      L'articolo 26, conforme al corrispondente articolo 28 del modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.
      L'articolo 27 disciplina il diritto di accesso alla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, sono state incluse in tale articolo due disposizioni. La prima è costituita dal cosiddetto Principal Purpose Test (PPT), indicata dal report sulla Action 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti a uno standard minimo. Tale disposizione si pone in conformità con la disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al citato decreto legislativo n. 128 del 2015, e costituisce la base giuridica per
 

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non consentire l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefìci convenzionali. Il punto 13 del Protocollo, riferito all'articolo 27, chiarisce che è ammessa la prova contraria, ai sensi delle rispettive procedure normative o amministrative vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.
      La seconda disposizione riguarda la clausola relativa al contrasto degli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni, laddove lo Stato di residenza attribuisca i redditi provenienti dallo Stato della fonte a una stabile organizzazione situata in un Paese terzo, a bassa fiscalità per talune categorie di redditi, in presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2 (vale a dire se gli utili della stabile organizzazione sono assoggettati a un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nello Stato di residenza e nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nello Stato di residenza, oppure se la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non abbia sottoscritto un trattato generale in materia di imposta sul reddito con lo Stato della fonte, a meno che lo Stato di residenza includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile). Viene previsto un limite massimo dell'imposizione nello Stato della fonte nella misura del 25 per cento. L'autorità competente dello Stato della fonte ha inoltre facoltà di valutare il soddisfacimento delle condizioni ivi espresse e di stabilire il carattere non elusivo delle operazioni cui la clausola stessa è riferita.
      L'articolo 28 corrisponde alla prassi cilena ed è finalizzato a definire alcuni aspetti di diversa natura. Viene chiarito che i fondi di investimento che non soddisfano i requisiti sulla residenza previsti dallo stesso articolo sono imponibili in base alla legge nazionale. Sono fatte salve le controversie in materia di accordi generali sugli scambi di servizi (General Agreements on Trade in Services - GATS), nonché le disposizioni dello statuto cileno sugli investimenti esteri e le norme sull'imposizione relative agli utili delle stabili organizzazioni situate in Cile. Le disposizioni dell'articolo riproducono quelle già presenti nelle convenzioni che il Cile ha concluso con la quasi totalità degli Stati europei e dell'OCSE.
      L'articolo 29 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione della Convenzione attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dalla Convenzione, laddove il sostituto di imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.
      In base all'articolo 30, la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
      Della Convenzione forma parte integrante un Protocollo avente funzione interpretativa e integrativa. Merita di essere segnalata la clausola della nazione più favorita, finalizzata a garantire aliquote più favorevoli su interessi e canoni, qualora il Cile concluda con un Paese dell'OCSE, relativamente a tali categorie reddituali, intese più favorevoli rispetto a quelle attualmente definite con il nostro Paese.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

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ANALISI IMPATTO AMBIENTALE

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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