CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3696 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dalla constatazione che l'attuale sistema di regolamentazione del settore dell'usato, come più volte dichiarato dagli operatori stessi, afferisce a un quadro normativo debole e frammentato, che comporta spesso interpretazioni territoriali eccessivamente eterogenee da parte delle pubbliche amministrazioni e che, in generale, male si adatta alla peculiarità delle attività di riuso. Sono quindi urgenti interventi normativi che consentano agli operatori del riutilizzo di svolgere in piena agibilità e trasparenza la loro attività, sviluppandone appieno le esternalità positive in campo ambientale, occupazionale, sociale e culturale.
Il settore dell'usato è plurale e composito. Dalle stime fornite dal Comitato scientifico della Rete nazionale degli operatori dell'usato (ONU) è emerso che il settore impiega formalmente e informalmente circa 100.000 persone, di cui circa 80.000 coinvolte in circa 60.000 attività ambulanti e circa 20.000 coinvolte negli altri comparti. I principali comparti del settore dell'usato sono:
I) operatori ambulanti e organizzatori di fiere e mercati;
II) operatori ambulanti dei mercati storici;
III) operatori ambulanti di fascia debole;
IV) negozi dell'usato in conto terzi;
V) negozi dell'usato tradizionali;
VI) cooperative sociali e di produzione e lavoro;
VII) operatori specializzati nel riutilizzo di elettrodomestici usati;
VIII) operatori specializzati nel riutilizzo di indumenti usati.
La promozione e il riordino del settore dell'usato sono perfettamente in linea con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del novembre 2008, che stabilisce che il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo sono interventi prioritari nella gestione dei rifiuti per ragioni igienico-sanitarie.
In particolare l'articolo 11 della direttiva stabilisce che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure».
L'Italia ha recepito le indicazioni della direttiva con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, attraverso disposizioni che hanno aggiornato quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale».
Inoltre, con l'articolo 7-sexies (valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato) del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», è stato previsto che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato».
Nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2013, al punto 5.3 (Riutilizzo) è stato sottolineato il ruolo fondamentale del riutilizzo, nelle sue diverse forme, nel campo della prevenzione dei rifiuti. Nell'ordinamento nazionale il riutilizzo dei prodotti è disciplinato dall'articolo 180-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Al medesimo punto 5.3 è stato previsto che «Per incrementare i volumi di riutilizzo occorre pianificare azioni che rimuovano o contribuiscano a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo del settore dell'usato. Oltre al problema logistico e strutturale rappresentato dall'assenza di flussi certi di approvvigionamento, l'usato soffre di gravi problemi legati a sommersione, fiscalità e concessione di spazio pubblico».
Infine, con la recente approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale, per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse ambientali» (cosiddetto collegato ambientale), provvedimento collegato alla legge di stabilità 2014, sono stati individuati strumenti economici e logistici a favore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo.
La presente proposta di legge ha la finalità, quindi, di individuare alcune azioni prioritarie per la promozione e per il riordino del settore dell'usato.
All'articolo 1, oltre alle definizioni di «beni usati» e di «operatori dell'usato», si prevede l'istituzione un codice ATECO specifico, le cui caratteristiche si adattino all'attività degli operatori dell'usato, spesso confusa con altre attività le cui caratteristiche
1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) beni usati: i beni mobili materiali non registrati, definiti dall'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e che possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, nonché i beni sottoposti alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure definite dall'articolo 180-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 180-bis;
b) operatori dell'usato: i soggetti la cui attività è riferibile alla distrazione, alla raccolta, alla selezione, alla riparazione, al restauro, alla preparazione al riutilizzo, alla commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso o al dettaglio, di beni mobili usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e mercati dell'usato.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, istituisce con proprio decreto uno specifico codice ATECO per l'attività degli operatori dell'usato.
1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
«127-terdevicies) servizi di cessione e di intermediazione di beni mobili materiali non registrati, definiti dall'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e che possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, nonché di beni sottoposti alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure definite dall'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 180-bis».
2. Nel calcolo delle tariffe locali sui rifiuti, gli enti locali tengono conto della valenza ambientale delle attività degli operatori dell'usato, in attuazione del principio chi inquina paga, prevedendo un'apposita categoria al fine di agevolare la funzione di prevenzione e di efficienza nell'utilizzo delle risorse esercitata da tali attività.
3. Sulle tariffe di cui al comma 2, agli operatori dell'usato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo versato, secondo le modalità definite con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di favorire l'emersione dell'attività degli operatori dell'usato, è prevista un'aliquota agevolata del 13 per cento sul contributo minimo obbligatorio versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i primi cinque anni di attività.
5. Al fine di garantire l'inclusione sociale attiva, nonché di rimuovere le condizioni di povertà e di esclusione sociale è istituita la figura dell'operatore dell'usato di fascia debole caratterizzata dall'esiguità del volume di affari e dallo stato di necessità che rende impossibile al soggetto di dotarsi della forma giuridica d'impresa. L'operatore dell'usato di fascia debole può essere autorizzato allo scambio di cose usate nell'ambito di programmi di autopromozione,
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.